Il TFS – Trattamento Fine Servizio dei dipendenti pubblici: tutto quello che c’è da sapere
Il dipendente pubblico ha diritto in alcuni casi al TFS, trattamento di fine servizio, in alternativa al TFR.
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Chi ha diritto al TFS Trattamento di Fine Servizio
Hanno diritto al TFS gli impiegati ed operai dello stato, i magistrati, gli insegnanti pubblici, le forze armate, i corpi di polizia ed i carabinieri, oltre gli altri soggetti previsti dall’art. 1 del DPR 1032/1973.
Sono invece esclusi dal TFS i dipendenti degli enti indicati nell’art. 2 della ridetta legge.
Il TFS è anche detto “buonuscita“, ma questo termine non è chiaramente un riscontro normativo.
La retribuzione per il calcolo del TFS
Per calcolare la buonuscita, ovvero il TFS occorre prendere a riferimento la retribuzione indicata nell’art. 3 del DPR.
“L’indennita’ e’ pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all’art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III.
Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell’applicazione del comma precedente, si considera l’ultimo stipendio o l’ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva“.
Gli anni per il calcolo del TFS
Il TFS Trattamento di fine servizio è frutto di una formula matematica che guarda alla retribuzione ed agli anni lavorati.
Occorre contare tutti gli anni lavorati, anche per diverse pubbliche amministrazioni.
Le frazioni di anno superiori a 6 mesi (sei mesi ed un giorno) si calcolano come anno intero.
Il trattamento fiscale del TFS
Il TFS Trattamento di fine servizio è soggetto ad un trattamento fiscale particolare ed agevolato.
il TFS è soggetto ad una detassazione sotto forma di detrazione fiscale.
In sostanza circa un quarto del TFS non sarà soggetto a tassazione, e la restante parte di circa 3/4 sarà soggetta ad una imposta
La differenza tra TFR e TFS
Il TFR è cosa diversa dal TFS.
E difatti il TFR è la somma delle porzioni di reddito versate di anno in anno dal lavoratore, mentre il TFS si calcola solo sulla base dell’ultima annualità lavorata.
Un reddito elevato nell’ultimo anno di lavoro porta ad effetti vantaggiosi nel TFS, mentre nel TFR il vantaggio di un reddito elevato a fine carriera è minore.
Ricorso per la riliquidazione del TFS
La liquidazione del TFS può essere contestata dal lavoratore, il quale ne può chiedere la riliquidazione in caso di errori di calcolo da parte della Pubblica Amministrazione.
Capita difatti che la liquidazione del TFS sia errata a danno del lavoratore, il quale avrà ben diritto a pretendere l’integrazione degli importi versati.
In caso di necessità di un avvocato per problemi relativi il TFS, l’avvocato ti indicherà prima il consulente previdenziale da incaricare per il conteggio dell’importo effettivamente dovuto.
Spesso i problemi di calcolo del TFS derivano dai contratti part-time stipulati dal lavoratore o dalla lavoratrice dipendente pubblico.
Per i militari ed i carabinieri il provvedimento di liquidazione del TFS va impugnato al TAR, per gli altri dipendenti pubblici va impugnato dinnanzi il Tribunale Ordinario.
La cessione del quinto dello stipendio si estende alla pensione ed al TFS
La cessione del quinto dello stipendio si estende alla cessazione del rapporto di lavoro alla pensione e soprattutto al TFS, così come al TFR.
Ciò è espressamente previsto dall’Art. 43 del DPR 180/1950, secondo cui:
Nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro ((pubblico o privato)), in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.
La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.
Qualora la cessazione dal servizio, anzichè ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma e’ ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione.
La cessione del quinto dello stipendio si estende al TFS
La cessione del quinto dello stipendio si estende -alla cessazione del rapporto di lavoro – al TFS, così come al TFR?
L’art. 43 sopra menzionato parla dell’ipotesi in cui alla fine del rapporto vi sia diritto ad una somma una tantum “anzichè” alla pensione.
Ove invece la somma una tantum si aggiunga alla pensione, vale quanto previsto dall’art. 44 del DPR 180/1950 secondo cui:
Quando l’impiegato o salariato all’atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall’amministrazione dalla quale dipende, l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.
Corte Costituzionale 2023 sul TFS ed i tempi di pagamento
Con la sentenza numero 130 del 2023 della Corte Costituzionale Italiana si affronta il tema della legittimità costituzionale, in via incidentale, dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997 n. 140, e dell’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122. Queste disposizioni riguardano il differimento e la rateizzazione del pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità di queste norme in riferimento all’articolo 36 della Costituzione, che garantisce la giusta retribuzione. La Corte ha esaminato il quadro normativo relativo ai termini di corresponsione dell’indennità di buonuscita e ha valutato la legittimità costituzionale delle norme in base ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguata retribuzione.
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate. Ha rilevato che il termine di dilazione di dodici mesi non rispetta più i requisiti di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità. Tuttavia, la Corte non ha potuto rimediare direttamente a questo vulnus costituzionale, lasciando al legislatore il compito di definire la gradualità con cui intervenire. Inoltre, ha osservato che le norme relative all’anticipazione del TFS non modificano le disposizioni censurate, ma offrono ai beneficiari la possibilità di accedere a finanziamenti onerosi per anticipare l’indennità.
In sintesi, la Corte ha riconosciuto la necessità di una riforma in questa area ma ha sottolineato che spetta al legislatore definire le modalità specifiche di tale riforma.
Pignoramento del TFS
Il TFS può essere pignorato da parte dei creditori o da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione tramite la procedura di pignoramento presso terzi.
Il pignoramento del TFS è parificato a quello del TFR, in quanto come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 3913/2020:
“Ai sensi dell’articolo 52, comma 2, d.P.R. 5/1/1950 n. 180, come modificato dall’articolo 13-bis del d.l. 14/3/2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla I. 14 maggio 2005, n. 80, alla cessione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori pubblici e privati non si applica il limite del quinto”.
Forme analoghe al pignoramento potrebbero derivare da una compensazione operata dall’INPS per bloccare il TFR a fronte di debiti con la stessa amministrazione.
Ebbene la compensazione potrebbe essere illegittima se non vi è stato provvedimento giudiziale ad autorizzarla, ma anche in questo caso spetta al lavoratore agire prontamente con l’aiuto di un avvocato.
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