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Il risarcimento per le vittime dei reati violenti e di mafia

L’assistenza di uno studio legale di cassazionisti può risultare fondamentale per le vittime di reati violenti intenzionali o per i reati di mafia i quali hanno diritto a risarcimento da parte dello Stato in caso di impossibilità di recupero del credito da parte del responsabile.

In questo articolo ci occuperemo del sostegno che può fornire un avvocato in merito all’indennizzo in caso di vittime di reati violenti.

@avv.marcellopadovani Vittime Reati Violenti: Come Essere Risarciti Dallo Stato. #vittime #reati #violenti #come #essere #risarcimento #stato #avvocato #avvocatocassazionista #avvocatopadovani ♬ suono originale – Avv. Marcello Padovani

L’indennizzo per le vittime dei reati violenti

La necessità di un indennizzo per le vittime dei reati violenti deriva dalla normativa comunitaria ed in particolare dalla direttiva 2004/80/CE.

La direttiva 2004/80/CE ha previsto che:

“Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime” (art. 12, par. 2).

La recezione della direttiva sulle vittime reati violenti

La direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 204/2007, che tuttavia è stato giudicato insufficiente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione 601/14, ovvero con una procedura di infrazione.

Si è reso necessario quindi un ulteriore intervento legislativo con la legge 122/2016 con cui è stato previsto che il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’art. 603-bis c.p., ad eccezione dei reati di cui agli artt. 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 583 c.p.

Chi può beneficiare dell’indennizzo secondo la normativa

La normativa prevede che a beneficiare dell’indennizzo siano le vittime dei reati violenti intenzionali dopo il 30/6/2005.

In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo e’ corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto (comma 2 bis).

La legge n. 167 del 2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, ha stabilito (art. 6, comma 2) che: “L’indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge”.

I soggetti che – esclusi dalla normativa – devono andare in Tribunale per chiedere risarcimento

Tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa, ci sono altri soggetti che hanno stretto legame con la vittima di un reato violento e che meritano altrettanto risarcimento.

Questi tuttavia devono ricorrere al Tribunale con l’ausilio di un avvocato per ottenere il giusto indennizzo.

Uno dei casi è quello dell’illecito transfrontaliero e quindi dell’illecito commesso in Italia ai danni di soggetti non residenti in Italia o dove i beneficiari dell’indennizzo debbano essere soggetti non residenti in Italia, in questo caso la direttiva è stata tardivamente recepita e quindi lo stato deve pagare per illecito nella trasposizione della direttiva.

E difatti alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo “equo ed adeguato”; tale risarcimento va ricondotto allo schema della responsabilità “contrattuale” per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato ed il criterio parametrico basilare per la sua valutazione e liquidazione, al di là dell’eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, è costituito dall’ammontare dell’indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall’obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata.

I familiari differenti da quelli indicati nella normativa

Altro caso che deve andare in Tribunale per ottenere l’indennizzo è quello dei familiari o degli affetti stabili della vittima, diversi da quelli indicati nella normativa.

Il caso è quello dei fratelli e delle sorelle delle vittime di un omicidio per l’ipotesi in cui la domanda di indennizzo sia stata presentata dai genitori della vittima.

Il fratello o la sorella di una vittima che si trovino quindi privati della possibilità di accedere alla procedura di indennizzo, potranno domandare il risarcimento in Tribunale in quanto ingiustamente esclusi dalla normativa italiana e contro il principio di non discriminazione previsto dalla normativa europea.

A quanto ammonta l’indennizzo per le vittime dei reati violenti

L’indennizzo per le vittime dei reati violenti non è stato previsto dalla normativa comunitaria che si è limitata a prevedere che l’importo sia equo e adeguato.

In Italia l’importo viene previsto da un Decreto Ministeriale ed in particolare dal DM 22 novembre 2019 ha rideterminato gli importi dell’indennizzo di cui al

richiamato art. 11 della legge n. 122 del 2016, stabilendo in particolare gli importi dovuti come segue

1. Gli importi dell’indennizzo di cui all’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:

a) per il delitto di omicidio, nell’importo fisso di euro 50.000;

b) per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e’ o e’ stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell’importo fisso di euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima;

c) per il delitto di violenza sessuale, salvo

che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravita’ prevista dall’art. 609-bis, terzo comma, del codice penale, nell’importo fisso di euro 25.000; d) per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all’art. 583, comma 2, del codice penale, e per il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all’art. 583-quinquies del codice penale nell’importo fisso di euro 25.000.

2. Per i delitti indicati nel comma 1, l’importo fisso dell’indennizzo e’ incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 10.000.

3. Per i delitti diversi da quelli di cui al comma 1 l’indennizzo e’ erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 15.000.

Il fondo vittime reati di mafia

I familiari delle vittime di reati di mafia hanno diritto ad un altro risarcimento (non indennizzo), tramite il Fondo vittime della mafia.

E difatti la Legge 512/99  impone allo Stato italiano l’obbligo di risarcire integralmente le vittime di reati mafiosi. Il Fondo Vittime della Mafia si sostituisce agli autori materiali dei delitti, provvedendo al risarcimento sia di danni patrimoniali che non patrimoniali, quantificati in sede penale e civile. Non esiste discrezionalità nel quantum delle somme da risarcire (art. 4 L. 512/99).

Natura del Risarcimento e Obblighi dello Stato: Il risarcimento previsto per le vittime della mafia è caratterizzato da una natura risarcitoria e non indennitaria, a differenza di altre forme di risarcimento per reati violenti. Lo Stato è tenuto a risarcire quanto deciso dai giudici, senza poteri discrezionali in merito alla quantità o al tipo di danno da risarcire.

Articolo 7 della Legge 512/99: L’articolo 7 specifica le modalità e i tempi dei risarcimenti, indicando che il Fondo deve risarcire le vittime anche ratealmente fino alla completa copertura delle somme dovute, attingendo ai fondi degli anni successivi se necessario.

Nonostante la chiarezza della Legge 512/99, in alcuni casi il Fondo ha tentato di esercitare poteri discrezionali non consentiti dalla legge. Tuttavia, il Consiglio di Stato e la Corte Suprema hanno ribadito l’inesistenza di tali poteri discrezionali, confermando la natura risarcitoria delle somme dovute alle vittime. In caso di risarcimento non integrale, il familiare della vittima avrà quindi motivo di rivolgersi alla giusitizia per ottenere un pieno risarcimento del danno subito.

Il risarcimento per tardiva trasposizione della direttiva

Ci sono situazioni in cui ci sarebbe stata la possibilità di domandare un indennizzo ma questa è stata preclusa dalla tardiva ricezione della direttiva europea all’interno dell’ordinamento italiano.

Se anche tu o un tuo familiare siete vittima di un grave reato violento ed intenzionale e non potete ottenere risarcimento dal responsabile, allora contattaci per una prima consulenza.

Anche per fare chiarezza su questi aspetti, è importante rivolgersi ad uno studio legale per vittime di reati violenti a Roma.


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