ACCISE ENERGIA GAS

Come ottenere il rimborso delle accise per energia e gas

Accise gas e legge regionale Lazio

Analogamente a quanto detto per le accise provinciali sull’energia, si discute dell’ammissibilità delle accise o addizionali previste dalle leggi regionali e nel caso che ci interessa del Lazio.

E difatti anche per le accise gas pare non sia stata prevista in alcuni casi una specifica finalità a cui destinare il gettito.

Per le accise previste dalla Legge Regionale Lazio 20 Marzo 1995, n. 7 tuttavia delle finalità per tale prelievo fiscale sono state previste, ma andrebbe valutato se queste solo legittime e compatibili con la normativa comunitaria.

Nel mese di aprile 2024 al momento della redazione di questo articolo non si registrano provvedimenti giudiziari utili a sostenere che vi sia diritto al rimborso delle addizionali regionali gas per il Lazio.

Il rimborso delle accise

Le accise possono essere oggetto di richiesta di rimborso, quando ingiustamente pagate in eccesso.

Allo stesso modo, ove pagate in misura inferiore al dovuto, è possibile che l’accisa di oggetto di un procedimento di recupero da parte dell’azienda fornitrice di energia o gas o da parte dell’Autorità Dogane e Monopoli.

Non sempre è facile comprendere se si ha diritto al rimborso delle accise ed in alcuni casi è opportuno rivolgersi ad un avvocato per procedere alla richiesta.

Richiesta retroattiva di rimborso delle accise

E’ possibile richiedere in modo retroattivo il rimborso delle accise, quando ad esempio l’azienda fornitrice di gas non ha applicato l’aliquota per usi industriali.

Il diritto al rimborso sussiste con retroattività biennale ed invero “L’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. […] Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento” (art. 14, D.lgs. n. 504/1995).

Questo significa che dal momento del pagamento delle accise, hai 2 anni per richiedere il rimborso e questo deve essere rimborsato dal tuo fornitore di gas.

Chi può ottenere il rimborso delle accise sull’energia pagate nel 2010 e 2011?

Se hai un’azienda o comunque un’utenza non domestica di energia e hai conservato le fatture e le bollette dell’energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, allora la questione ti interessa.

In questo caso puoi trovare indicati gli importi di addizionali provinciali che ti devono essere rimborsati dal tuo fornitore di energia elettrica.

Se sei titolare di un’azienda “energivora” potresti avere diritto anche a decine di migliaia di euro di rimborso.

Perchè devono essere rimborsate le accise energia 2010 2011?

Risulta ormai un principio pacifico che tali imposte siano illegittime e debbano essere rimborsate per i motivi che spieghiamo a seguire.

Negli anni 2010 e 2011 è stata applicata nelle tue fatture dell’energia un’accisa, cioè una tassa, illegittima, prevista dal d.l. n. 511/1988 recante l’addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Tuttavia, nel 2012 la menzionata addizionale è stata soppressa per incompatibilità con la normativa europea. Più nello specifico, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, il contrasto si rinviene con l’art. 1, comma 2 della direttiva n. 2008/118/CE recante la disciplina generale in tema di accise (queste tasse sono state utilizzate per esigenze di fiscalità generale, mentre potevano essere applicate solo per uno scopo specifico).

A conferma della tesi sopra esposta, a livello nazionale si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con due importanti sentenze: la n. 27101/2019 e la n. 27099/2019.

I principi enunciati dai giudici di legittimità non lasciano dubbi sul diritto degli utenti ad ottenere, dal fornitore, la ripetizione dell’indebito per le accise per l’addizionale provinciale pagate relativamente agli anni 2010 – 2011.

Come fare per ottenere il rimborso delle accise sull’energia elettrica del 2010 2011?

Gli utenti pertanto potranno agire, in sede civile, per la ripetizione dell’indebito, nei confronti dei fornitori di energia elettrica.

Attenzione al termine prescrizionale di dieci anni che gli utenti le aziende hanno a disposizione per far valere la propria pretesa: per interrompere tale prescrizione sarà necessario inviare una lettera di reclamo e diffida nell’immediato, considerato che già per le somme pagare in alcuni mesi del 2010 non c’è nulla da fare.

Successivamente sarà opportuno esperire il procedimento di conciliazione obbligatoria dinnanzi l’ARERA che anche se non è condizione di procedibilità (come detto nel nostro precedente post) trattandosi di controversia attinente ai soli profili fiscali, risulta in ogni caso un momento utile a comprendere la posizione della controparte.

Come ottenere il rimborso di accise pagate in eccesso per via della mancata applicazione dell’aliquota per uso industriale del gas

Capita che con un cambio operatore o con un cambio dell’intestazione dell’utenza per il gas per uso industriale non venga correttamente applicata l’aliquota ridotta.

Non appena ci si rende conto dell’errore commesso dal fornitore di gas occorre andare al ricalcolare quelli che sarebbero state le accese dovute e poi farne richiesta al fornitore, fornitore che molto spesso fa resistenza e non vuole accordare questa restituzione.

Si tratta di un comportamento quasi sempre illegittimo perché ove si è dimostrato che ci siano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota ridotta l’operatore può rimborsare l’importo dovuto e poi ottenere la restituzione dall’agenzia delle dogane.

In caso di difficoltà nell’ottenere la restituzione delle accise pagate in eccesso spesso risulta necessario rivolgersi a un avvocato per presentare reclamo e poi domanda di mediazione obbligatoria e non conciliazione arera che è invece preclusa trattandosi di profili fiscali che in quella sede non possono essere discussi.

È il caso di un cliente dello studio che si è rivolto a noi a dicembre dicembre 2023 dopo aver provato per mesi ad ottenere il rimborso da una nota azienda fornitrice di gas e che dopo il nostro intervento si è visto restituire in pochi giorni 9000 €.

La sentenza del Tribunale di Milano, prima in Italia, ottenuta dal nostro Studio Legale

Con ordinanza del 5/1/2021, il nostro studio legale risulta il primo ad ottenere risarcimento per le addizionali provinciali dopo le sentenze della Corte di Cassazione.

E difatti all’esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. dopo appena 6 mesi dall’inizio della causa, il nostro cliente ha ottenuto risarcimento delle addizionali provinciali 2010 e 2011.

In questo caso l’operatore di energia condannato è stato EON Energia SpA, per un importo di oltre 21 mila euro.

Al link trovi la sentenza del Tribunale di Milano che condanna al rimborso dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica pagata nel 2020-2011.

avvocato addizionale provinciale accise energia
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Qualcuno si domanderà: ma perchè le aziende fornitrici di energia elettrica non pagano questi rimborsi, se poi posso rivalersi sull’Agenzia delle Dogane?

La risposta al link.

La sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1907/2022 in materia di addizionali provinciali

Con sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1907/2022 il nostro studio ha ottenuto il primo provvedimento di una corte d’appello in materia di addizionali provinciali sull’energia elettrica versate negli anni 2010 e 2011.

La Corte d’appello ha correttamente affermato che: il rapporto tributario si svolge solo tra fornitori e consumatori e, rispetto a tale rapporto, rimane del tutto estranea rimane l’amministrazione fiscale, verso la quale avrà invece diritto di regresso il fornitore, dopo aver pagato al consumatore l’importo indebitamente percepito.

addizionali provinciali energia elettrica
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La sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1009/2022 in materia di addizionali provinciali

Con sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1009/2022 arriva un nuovo significativo provvedimento di una corte d’appello in materia di addizionali provinciali sull’energia elettrica versate negli anni 2010 e 2011.

La Corte d’appello di Torino ha ribaltato la precedente sentenza del Tribunale di Torino (che aveva dato ragione alla società fornitrice di energia) affermando nuovamente quanto segue:

L’art. 6, comma 2, del LD.. .n 51 del 1988, va quindi disapplicato ni forza del principio secondo cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare el disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino ni contrasto o incompatibili con essa (come affermato ni molte pronunzie della S.C., tra cui Cass. S.U. 17/2/2010, n. 3674).
In definitiva e passando al caso di specie, in applicazione di tale principio deve ritenersi -ni via incidentale e con riferimento al “rapporto tributario” per le ragioni già illustrate – la non debenza delle addizionali all’erario da parte di I.M., la conseguente illegittimità della rivalsa esercitata nei confronti della Fondazione S.M. ed il suo diritto di ripetere la somma corrisposta per tale titolo, pari (con riferimento al periodo interessato) ad Euro 411.578,00=, indicata nelle conclusioni assunte in primo grado ed ancora a p.2 dell’atto di appello“.

Le sentenze che negano il rimborso delle accise sull’energia elettrica

Nonostante l’orientamento della Corte di Cassazione in materia di rimborso delle accise sia ormai consolidato (alla data del 23/9/2021) si contano almeno 5 sentenze della Suprema Corte, va dato atto che ci sono numerose sentenze di Tribunale e Giudice di Pace che negano il diritto al rimborso delle accise da parte del fornitore.

E difatti, si contano almeno 3 sentenze del Giudice di Pace di Roma, 1 sentenza del Tribunale di Roma ed una sentenza del Tribunale di Torino che rigettano le domanda di rimborso da parte dei Fornitori.

Le sentenze che negano il rimborso ritengono che le accise non dovrebbero essere rimborsate dal fornitore (es. Enel, Acea, ENI, A2A…) bensì che il rimborso dovrebbe essere richiesto direttamente all’Agenzia delle Dogane.

Una situazione di incertezza che permane e lascia aperta la discussione in materia di accise versate nel 2010 e 2011.

La questione di legittimità costituzionale sul rimborso delle accise

Nel 2022 è stata sollevata la prima questione di legittimità costituzionale sulla questione del rimborso delle accise.

In particolare, il Tribunale di Udine riconosce che “è diritto vivente” il diritto del cliente ad ottenere il rimborso delle accise, sulla base di innumerevoli sentenze della Corte di Cassazione rese a conferma.

Tuttavia il Tribunale dubita della legittimità costituzionale della norma (quella che prevedeva l’accisa) rispetto alla norma UE. 

Il quesito posto dal Tribunale di Udine lascia molto perplessi e la questione controversa onestamente non pare essere quella descritta ma si attende il provvedimento della Corte Costituzionale sperando possa mettere chiarezza sulla vicenda.

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