Pignoramento Equitalia, tutto quello che c’è da sapere

Hai ricevuto una cartella esattoriale o una intimazione di pagamento o ancora un pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate riscossione?

Se anche tu ti trovi in questa situazione hai dei termini molto stretti per impugnare l’atto.

Soprattutto a volte occorre un giusto approfondimento per capire dove quest’atto deve essere impugnato, cosa che suggerisce di rivolgerti ad un avvocato cassazionista esperto di diritto tributario (o uno studio legale tributarista).

Il pignoramento da parte di Equitalia

L’agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia, al pari di ogni altro creditore può agire con il pignoramento per il recupero del credito.

Il pignoramento da parte di Equitalia può avere varie forme:

  1. è possibile il pignoramento del conto corrente;
  2. il pignoramento di una somma compresa tra 1/5 ed 1/10 dello stipendio o della pensione, a seconda del reddito della persona;
  3. il pignoramento di un immobile da parte di Equitalia, se pure possibile, non avviene quasi mai, ma spesso succede che l’Agenzia delle Entrate intervenga all’interno di una procedura di pignoramento immobiliare promossa da altri, come banche o altri creditori.

Il pignoramento Equitalia dello stipendio

Il pignoramento Equitalia può colpire lo stipendio o la pensione.

Mentre il pignoramento di una banca o di un altro creditore normale arriva a colpire 1/5 dello stipendio o della pensione, per il pignoramento Equitalia ci sono limiti più bassi.

Innanzi tutto i primi 1000 euro netti dello stipendio non sono pignorabili, mentre l’esecuzione colpisce l’eccedenza.

E difatti, l’importo pignorabile varia come vediamo a seconda del reddito del contribuente:

  1. 1/10 pignorabile per importi fino a 2500 euro;

  2. 1/7 pignorabile per importi compresi tra 2500 e 5000 euro;

  3. 1/5 pignorabile per importi superiori a 5000 euro;

Il limite a 1000 euro per il pignoramento della pensione INPS

A partire dal 2022 è stato previsto il nuovo limite di 1000,00 euro quale minimo vitale, al di sotto del quale la pensione INPS non può essere pignorata.

In caso di pignoramento su di una simile pensione, il pignoramento è inefficace e tale inefficacia è rilevata d’ufficio dal Giudice.

In sostanza – ove tutto vada come dovrebbe – l’INPS risponderà al creditore pignorante che, essendo la pensione minore di € 1000,00 questa non può essere assoggettata a pignoramento.

Oppure, ove la pensione sia superiore ad € 1000,00 l’INPS assoggetterà a pignoramento solo 1/5 dell’eccedenza dei 1000,00 euro, o il diverso minore importo previsto per i pignoramenti dell’Agenzia Riscossione.

Il nuovo limite di impignorabilità decorre dal 22/7/2022 e si applica anche ai procedimenti esecutivi pendenti: per “pendenti” si intendono, secondo la circolare INPS 38/2023 tutti i procedimenti per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS l’ordinanza di assegnazione.

Il pignoramento del TFR

Attenzione perchè il pignoramento dell’Agenzia Entrate Riscossione colpisce anche TFR e altre indennità di fine rapporto come il TFS dei dipendenti pubblici.

Con il pignoramento dello stipendio, il tuo datore di lavoro appone un vincolo anche sul TFR, ma questa somma sarà esigibile da Equitalia sono al momento della cessazione del tuo rapporto di lavoro.

Al termine del rapporto, per dimissioni, licenziamento o pensionamento, il datore di lavoro potrà versare al creditore 1/5 dell’importo netto dovuto per TFR.

Il pignoramento immobiliare dell’Agenzia Entrate Riscossione

Equitalia può pignorare anche gli immobili, per quanto questa azione sia piuttosto rara da riscontrare, mentre frequentissimo è il caso dell’intervento dell’Agenzia Riscossione nelle procedure di pignoramento promosse da altri creditori come le banche.

Il pignoramento non può colpire la prima casa se il debitore vi risiede, salvo che non si tratti di abitazione di lusso, villa o castello.

Il pignoramento immobiliare e la vendita all’asta presuppongono che:

  1. il debito sia superiore di 120 mila euro;
  2. l’immobile valga più di 120 mila euro;
  3. siano trascorsi 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non abbia pignorato o rateizzato il debito.

Intervento dell’Agenzia Riscossione nell’esecuzione

L’agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) può presentare domanda di intervento all’interno di una procedura esecutiva, anche relativa un immobile del debitore.

Capita di scoprire in questo caso dell’esistenza di un debito con Equitalia attraverso un atto di appena una pagina, che si limita a richiamare l’estratto di ruolo senza la copia delle notifiche delle cartelle esattoriali.

In tali casi andrà proposta una tempestiva impugnazione per le singole cartelle o avvisi di addebito richiamati, come affermato da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11900/2019, secondo cui:

In materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui esclude l’ammissibilità dell’opposizione regolata dall’art. 615 cod. proc. civ. in relazione agli atti della procedura successivi alla notifica della cartella o dell’avviso di pagamento, le opposizioni c.d. “recuperatorie”, ossia con le quali l’opponente intenda contestare il diritto dell’ente impositore o dell’agente di riscossione di agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici, di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione, devono proporsi, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, innanzi al giudice tributario nel termine di rito ivi previsto“.

Occorrerà dunque fare anche attenzione al termine per impugnare le varie voci, perchè se in alcuni casi non vi è termine per l’opposizione (es. per la prescrizione dei crediti INPS) in altri casi le contestazioni richiedono che il contribuente presenti opposizione entro 20, 30, 40 o 60 giorni da quando ha avuto notizia dell’intervento.

L’Agenzia Entrate Riscossione può notificare due pignoramenti?

Si l’Agenzia delle Entrate potrebbe notificare due pignoramenti contemporaneamente, ma ci sono dei limiti al cosiddetto cumulo dei mezzi di espropriazione.

Come infatti affermato dalla corte di Cassazione con la sentenza 10668/2019:

“In materia di esecuzione forzata tributaria, la disciplina sul cumulo dei mezzi di espropriazione di cui all’art. 483 c.p.c. opera, in virtù della clausola generale di buona fede e dei principi in tema di abuso del processo, anche nella fase anteriore all’inizio dell’esecuzione, nella quale il contribuente può pertanto far valere, impugnando la cartella di pagamento (o gli altri atti prodromici alla riscossione coattiva), le condotte abusive dell’agente di riscossione, che manifesti l’intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito”

Il divieto di cumulo potrebbe valere anche quando l’Agenzia Riscossione abbia iscritto un’ipoteca su un immobile del debitore e poi abbia notificato un pignoramento su un diverso bene o un diverso credito.

La domanda di fallimento da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione

L’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) può presentare istanza di fallimento, anche detta domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Allo scopo di presentare la domanda di fallimento, l’Agenzia Riscossione può presentare il solo estratto di ruolo, con esclusione della prova delle notifiche delle cartelle esattoriali in esso riportate.

Secondo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2478/2018

«in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 87 d.p.r. n. 602/1993, come modificato dall’art. 3 legge n. 178/2002, nel prevedere che il concessionario (nella specie, una società di Equitalia) possa, per conto dell’ente pubblico titolare del credito, presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento e per la insinuazione al passivo, ai sensi dell’art. 6 legge fall., individua il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall’art. 81 cod. proc. civ., così realizzandosi, con la cura della riscossione coattiva per conto del titolare, il perseguimento anche di un interesse proprio del concessionario, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.» (cfr. Cass., 8 febbraio 2012, n. 1776).

La domanda di ammissione al passivo da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione

L’Agenzia Entrate Riscossione, al pari di ogni altro creditore, può presentare domanda di ammissione al passivo dopo l’apertura del Fallimento.

La domanda può essere presentata anche direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Il Fisco può pertanto intervenire presentando il solo ruolo, senza dover provare la notifica delle cartelle esattoriali o dell’avviso di addebito.

Come va ripartita la giurisdizione tra ordinaria e tributaria secondo la Cassazione?

Con l’ordinanza n. 7822/2020 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata per dirimere un conflitto di giurisdizione tra il giudice tributario e il giudice ordinario.

Difatti ai sensi dell’art. 59 comma 3, l. 69/2009, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha ritenuto di declinare la propria competenza giurisdizionale relativamente ad un ricorso concernente la nullità della notifica delle cartelle di pagamento (che potevano avere ad oggetto IVA, IMU, Irpef o altre tasse) presupposte all’atto di pignoramento impugnato.

Orbene, dopo un iter argomentativo volto a chiarire la competenza giurisdizionale del caso di specie, e quindi ad affermare la competenza del giudice ordinario, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi relativi al riparto di giurisdizione, tra giudice tributario ed ordinario, enunciando il seguente principio di diritto.

“Nel sistema del combinato disposto del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:

Alla giurisdizione tributaria

spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’ atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’ esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto).

Alla giurisdizione ordinaria

spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’ intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.

Se stai cercando uno studio legale che si occupi di controversie tributarie, di una causa tributaria o di un avvocato tributarista cassazionista a Roma, inviaci la copia dell’atto che hai ricevuto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, ti indicheremo se possiamo aiutarti e come.

Se invece hai un problema di Sovraindebitamento, leggi qui.


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    2 commenti su “Pignoramento Equitalia, tutto quello che c’è da sapere”

    1. Ho ricevuto cartella di 11 mille euro e mi hanno fatto fermo amministrativo per la mia auto e la addebito no lo conosco e non al mia

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