@avv.marcellopadovani Perdite Con Trading Con Broker In Grecia! #perdite #trading #broker #grecia #difendere #avvocato #avvocatocassazionista #avvocatopadovani
♬ suono originale – Avv. Marcello Padovani
L’intermediario ha ritardato nell’esecuzione di un tuo ordine o non l’ha eseguito per un malfunzionamento del suo sito internet e hai subito una perdita sui tuoi investimenti?
Se anche tu hai subito una perdita da trading per un malfunzionamento della banca o del broker forse potresti avere bisogno di un avvocato che si occupi di diritto finanziario.
Se invece hai un altro problema in materia bancaria o finanziaria, allora leggi la nostra guida.
Quando impartisci un ordine di acquisto o vendita, l’intermediario deve:
- eseguirlo quanto prima o comunque nella finestra temporale che hai assegnato,
- se l’ordine è stato eseguito in ritardo leggi la nostra guida;
- se invece la gestione degli ordini è avvenuta in modo corretto ma hai operato su prodotti finanziari complessi, leggi qui.
Chiaramente quando hai stipulato il contratto di prestazione di servizi d’investimento avviando l’operatività con la banca o il broker, uno degli specifici obblighi assunti della banca è consistito nell’onere di mettere a disposizione del cliente una piattaforma in cui operare 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno.
Tale sistema deve sempre essere in grado di ricevere ed eseguire gli ordini impartiti.
Il malfunzionamento del sito o della piattaforma dell’intermediario, broker o banca, può comportare il tuo diritto al risarcimento del danno subito per le perdite sugli strumenti oggetto di investimento, a patto che tu possa provare che la puntuale esecuzione dell’ordine avrebbe comportato una plusvalenza o una minusvalenza.
In questo senso numerose Decisioni dell’ACF Arbitro Controversie Finanziarie della Consob, come elencate nell’indice.
Come ottiene risarcimento per le perdite con Trading online tramite un broker con sede in Grecia o a Cipro
Come sappiamo noi i broker le piattaforme di trading indicano la loro si Cipro in Grecia perché questi paesi pur essendo all’interno dell’Unione Europea hanno poi i controlli e hanno delle normative di favore
Di favore nel senso che permettono di rubare i soldi alle persone
Dopo essersi registrati sulla piattaforma infatti capita di essere contattati telefonicamente da dei finti consulenti che hanno come unico obiettivo quello di far fare più operazioni possibile far maturare più commissioni e far maturare più perdite
Perché finti consulenti: perché su queste piattaforme si opera in CFD ovvero prodotti finanziari dove se il cliente perde il broker guadagna, insomma un plateale conflitto di interesse dove non c’è neanche bisogno da dirlo il banco vince sempre
Quello che non tutti sanno e che dopo che sono maturati delle perdite è possibile chiedere di di risarcimento ed è possibile anche farlo in Italia.
I malfunzionamenti del sito dell’intermediario
In materia di CFD su FOREX:
Spesso le perdite su Forex – e quindi sulle valute – avvengono attraverso prodotti a leva elevata come x30 o x50 o anche x100.
E’ evidente che se l’intermediario non aggiorna il prezzo con estrema rapidità, ed anzi in tempo reale, il trader può perdere una fortuna in pochi secondi.
L’attività dell’intermediario sui prodotti a leva è quindi attività pericolosa, che dovrebbe essere eseguita con particolare attenzione (nei rari casi in cui sia davvero possibile collocare prodotti complessi a leva presso la clientela al dettaglio).
Il contenzioso su Forex assume sempre maggiore rilevanza.
“il “blocco del servizio” non è dipeso da un’impossibilità tecnica oggettiva, come sostenuto dal resistente, quanto piuttosto da una scelta di quest’ultimo, che operando in tal modo ha però scorrettamente privato il cliente della possibilità di chiudere l’operazione. Sotto questo profilo il Collegio ritiene, dunque, di condividere quanto esposto dall’Ombudsman – Giurì Bancario nella decisione n. 482015 del 9 settembre 2015, richiamata dal ricorrente e relativa ad una vicenda analoga che ha interessato i CFD Forex sul cambio-euro franco svizzero il 15 gennaio 2015, ossia che «la banca non può addurre a sua giustificazione, che il blocco delle negoziazioni sul derivato sarebbe dipeso dalla sospensione delle quotazioni della valuta estera; infatti, la mancanza di quotazione del “sottostante” non può pregiudicare il diritto del cliente ad operare sulla posizione derivata e a chiudere i contratti in essere […] potendosi fare, se del caso, riferimento, quanto al prezzo, agli “ultimi prezzi Denaro-Lettera del CDF quotati dalla Banca nel corso della giornata”», in analogia così con quanto stabilito dalla clausola contrattuale prevista per la chiusura di posizioni a fine giornata e per i roll-over delle posizioni”.
In materia di diritti di opzione previsti da un aumento di capitale (dell’AS Roma Calcio SpA):
“provato l’inadempimento dell’intermediario, il quale ha l’obbligo di far sì che i sistemi di home banking e trading on line siano sempre correttamente funzionanti, dovendo oltretutto garantire anche – in caso di difettoso funzionamento – l’esistenza di sistemi di back up, ovvero possibilità per il cliente di operare anche attraverso modalità alternative. Il che però, nel caso di specie, all’evidenza non è accaduto, non avendo il ricorrente potuto inserire gli ordini neppure telefonicamente attraverso il call center dell’intermediario ….
alla luce degli elementi disponibili e delle concrete modalità di svolgimento dell’operazione, che complessivamente possa considerarsi dimostrato, sia pure a livello indiziario, ma in forza di indizi che risultano dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., che la strategia di investimento prospettata, fondata sulla rivendita delle opzioni ad un prezzo più alto rispetto a quello di acquisto, era non solo realistica (la strategia di trading essendo poi stata posta in essere, seppure con un giorno di ritardo, dal ricorrente) ma anche plausibile nei suoi esiti“.
In materia di ordine di revoca dell’ordine di vendita delle obbligazioni:
“l’Intermediario resistente avrebbe potuto dimostrare che l’ordine di revoca dell’ordine di vendita a 83,00 € delle 16:22:31 non era stato effettivamente impartito dal Ricorrente e che non era stata comunicata la volontà di vendere a 84,50 €, semplicemente versando in atti le trascrizioni delle registrazioni telefoniche, alle quali si riferisce il Ricorrente, il che avrebbe permesso di chiarire in concreto i fatti. In tal modo avrebbe dato dimostrazione di non aver ricevuto né l’ordine di revoca dell’ordine di vendita ad 83,00 €, né il nuovo ordine di vendita ad 84,50 €; così, anzi, avrebbe dimostrato che la piattaforma funzionava regolarmente. In mancanza di allegazioni in questo senso e delle circostanze di fatto testé riportate, si ritiene che la ricostruzione fornita dal Ricorrente sia verosimile e che la Banca non abbia dato dimostrazione del corretto funzionamento della propria piattaforma titoli per quanto attiene allo specifico ordine qui in discussione e, conseguentemente, il Collegio considera comprovati, ancorché in via presuntiva, i fatti così come rappresentati dal Ricorrente“.
In materia di impropria attivazione di uno stop-loss rispetto all’esecuzione di un ordine di disinvestimento:
“nel caso di specie l’intervallo intercorso tra siffatta operazione di vendita e il verificarsi sul mercato della condizione di attivazione dell’ordine stop-loss è stato di meno di un secondo. Un simile infinitesimo lasso temporale obiettivamente impedisce di considerare il mancato aggiornamento automatico della soglia dello stop-loss alla stregua di un malfunzionamento del sistema suscettibile di essere qualificato come inadempimento dell’intermediario. A una simile conclusione induce, del resto, anche la considerazione che il rischio che, a fronte di rapide evoluzioni del mercato, la soglia dell’ordine stop-loss non fosse ricalcolata abbastanza velocemente da evitare esecuzioni indesiderate era stato già segnalato dall’intermediario al ricorrente nelle indicazioni operative, che costituiscono parte integrante delle condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente. Sotto questo profilo può dunque ritenersi che il ricorrente, sottoscrivendo il contratto, abbia anche accettato tale rischio; né può dirsi che la previsione in parola si atteggi come una clausola di esonero generalizzato di responsabilità per tutte le ipotesi di non aggiornamento della soglia, giacché la sua operatività è strettamente limitata a ipotesi del tutto eccezionali, come appunto quella di specie“.
Stop loss su SAIPEM nel 2022
A seguito di comunicazione serali a mercato chiuso il titolo SAIPEM nel 2022 ha perso il 30% all’apertura di Piazza Affari il giorno successivo.
Lo stop loss impostato dal cliente e superato dalla repentina discesa del titolo non ha funzionato per colpa della banca o no?
Dovrebbe distinguersi tra uno stop loss su azioni e uno stop loss su un CFD magari a leva, dove la controparte del cliente è il broker.
In materia di cross selling su obbligazioni corporate (della Astaldi SpA):
“il malfunzionamento di che trattasi si è registrato alle ore 11.35 dell’8 novembre 2017, mentre il relativo warning è stato inserito sulla piattaforma di trading solo alle ore 14.45 (dunque, a distanza di oltre 3 ore), con la seguente dicitura: “l’informativa fornita su tutti i mercati risulta al momento non aggiornata, l’operatività è comunque garantita in quanto la funzione dispositiva risulta attiva”. Ordunque, se si considera che l’operatività cui fa riferimento parte attorea è stata posta in essere alle ore 14.40, l’informativa resa dall’Intermediario sul proprio sito non può che ritenersi tardiva in funzione delle esigenze del cliente odierna Parte Ricorrente; oltretutto, tale warning si prestava, nella sua formulazione, anche a potenziali e rassicuranti fraintendimenti nella parte in cui veniva precisato che “l’operatività è comunque garantita”, locuzione questa che si deve ritenere abbia inciso nel processo decisionale di Parte Ricorrente“.
In materia di vendita programmata di azioni oggetto di raggruppamento e cambio di codice ISIN (della Banca Monte dei Paschi SpA) :
“la Consob, sin dalla comunicazione n. DI/30396 del 2000 (tuttora vigente nella parte che qui interessa), ha fatto presente che “gli intermediari che prestano servizi di trading on line devono dotarsi di sistemi informativi interni adeguati a garantire, tenuto conto dei volumi delle transazioni disposte, il rispetto dell’obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori […]”. Considerata la necessità di “disporre di risorse e procedure … idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi” (art. 21, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998), “può risultare opportuno concludere accordi con Internet provider e con altri soggetti coinvolti nel processo, idonei a garantire la funzionalità efficiente del servizio prestato. In ogni caso è necessario che l’intermediario predisponga adeguate procedure e risorse per far fronte ad eventuali “cadute” (anche temporanee) del sistema automatizzato, dotandosi di strumenti alternativi, efficienti e strutturati, che consentano alla clientela di proseguire l’operatività. Si rammenta che le modalità e le caratteristiche di tali strumenti alternativi di ricezione degli ordini devono essere indicate già nel testo contrattuale […]”.
Tale dovere trova ulteriore specificazione nel Regolamento congiunto Consob/Banca d’Italia del 29 ottobre 2007, il cui art. 5, comma 2, lett. l, espressamente sancisce che “gli intermediari, nell’esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono (…) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte a: i) assicurare la capacità di operare su base continuativa; ii) limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell’operatività; iii) preservare i dati e le funzioni essenziali; iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi”. Ciò essendo, dalla documentazione in atti non emerge alcun elemento che dia il senso che l’Intermediario abbia, nel caso in esame, posto in essere un comportamento improntato ad un grado di diligenza professionale in linea con la richiamata normativa“.
In materia di strumenti finanziari derivati, negoziati sul mercato eCbot – posizione corta su opzioni Put su 30yr U.S. Treasury Bond:
“il Collegio ritiene necessario muovere dalla considerazione che gli ordini impartiti dal ricorrente si collocavano nell’ambito di una strategia imposta dall’urgenza di disporre di una parziale copertura del portafoglio iniziale, ove erapresente una posizione corta in Put sul 30yr U.S. Treasury Bond con strike 159, che era fortemente esposta al rischio di perdite conseguente all’andamento fuori controllo del valore del sottostante nella giornata del 9 novembre 2016 (che, si noti, è il giorno della notizia – contro ogni previsione dei mercati – dell’elezione di Donald Trump alla Presidenza degli Stati Uniti d’America).
Si trattava, però, di una strategia non del tutto efficiente, giacché se è vero che la posizione lunga sulle 30 opzioni Put 158,5 avrebbe compensato in larga misura il rischio originale sulle 25 opzioni Put 159, vero è anche, tuttavia, che la posizione del ricorrente restava molto esposta per via della contestuale apertura della posizione corta sulle opzioni Put 156.
La compresenza delle due operazioni comportava, infatti, che la riduzione del rischio sarebbe potuta risultare pienamente efficace solo nel caso in cui il sottostante si fosse mantenuto nell’intervallo di prezzo 158,5/156, mentre al disotto di tale intervallo la posizione complessiva del ricorrente sarebbe rimasta egualmente esposta ad un rischio notevole, come poi effettivamente accaduto; gli è, infatti, che il livello di 156 risultava già oltrepassato il giorno 10 novembre, ovvero quello successivo a quello in cui l’ordine sarebbe stato seguito in assenza del malfunzionamento.
Ebbene se si tiene presente quanto sopra, ritiene il Collegio che il danno da liquidare debba essere determinato valutando, come scenario controfattuale, quale sarebbe potuto essere il risultato complessivo derivante dall’insieme delle operazioni progettate e non realizzate. Tale impostazione – che naturalmente si basa sull’assunzione di ipotesi di quello che sarebbe stato il comportamento che il ricorrente, comportandosi alla stregua di un investitore razionale, al pari del resto dell’intero mercato, avrebbe dovuto ragionevolmente tenere nei giorni successivi all’esecuzione degli ordini – comporta, ad avviso del Collegio, che il danno debba essere liquidato nell’ammontare di $ 38.000,00“.
Il mancato aggiornamento o il ritardo nel book di negoziazione
Chi si occupa di trading sa bene l’importanza del book di negoziazione.
Il book di negoziazione indica, con i prezzi lettera e denaro, le proposte di acquisto e vendita immesse con ordini dagli altri investitori.
Ma cosa succede se il book di negoziazione non viene aggiornato – o viene aggiornato in ritardo – sulla propria piattaforma di online banking?
Oppure cosa succede se verificando altrove, ci si accorge che i dati del book di negoziazione erano differenti rispetto a quelli proposti dall’intermediario?
Anche in caso di problemi con il book di negoziazione, potrebbe verificarsi un motivo di responsabilità dell’intermediario per non aver messo il cliente in condizione di operare alle reali condizioni di mercato.
Chiaramente è essenziale che un ordine, voluto dal cliente:
- sia stato impartito ad un prezzo scorretto;
- non sia stato impartito nonostante ricorressero tutte le condizioni per la sua esecuzione.
Deve quindi sempre esserci un danno per il cliente, il quale deve poter dimostrare che in conseguenza del malfunzionamento o del ritardo della banca o del broker, si sia avuto un pregiudizio in termine di perdita o di minor guadagno.
Se hai subito un danno, potrebbe essere possibile che tu abbia diritto al risarcimento e in questo caso la strada più semplice sarà quella di rivolgersi con l’assistenza di un avvocato o uno studio legale che si occupi di diritto bancario e finanziario dinnanzi all’Arbitro Controversie Finanziarie della Consob.
Cosa succedere in caso di omissione dei doveri informativi da parte dell’intermediario finanziario
“Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi … non è configurabile alcun concorso di colpa di quest’ultimo, nella produzione del danno, per non essersi informato “aliunde” della rischiosità dell’acquisto.E difatti atteso lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell’intermediario e, dunque, nell’adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l’onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte“.
Quali sono i doveri informativi dell’intermediario finanziario
“l’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, è preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole.
Ne scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario.
Una simile ale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati”
Cosa succede se l’intermediario viola i propri doveri informativi e causa un danno all’investitore
In caso la banca o l’intermediario violi i suoi obblighi informativi la conseguenza non è la nullità o l’annullabilità del contratto.
Il contratto e l’ordine di acquisto dei titoli è valido, ma la banca può rispondere del risarcimento del danno provocato.
Sarà la banca a dover provare in una eventuale causa di aver adempiuto ai suoi doveri.
Se ti trovi a subire un danno, con l’ausilio di avvocati specializzati in cause contro le banche, potrai:
- inviare reclamo contro l’intermediario finanziario;
- decorsi 60 giorni inviare ricorso all’Arbitro Controversie Finanziarie della Consob.
- in alternativa a quanto sopra presentare domanda di mediazione e poi causa in Tribunale.
Salve, sono un investitore on line; il mio broker ha attuato una sospensione della piattaforma di trading dal 7 al 15 luglio 2021
poichè avevo operazioni in corso non ho potuto operare per correggere e pertanto la negatività é aumentata perdendo il profitto (300.000 euro) e tutto il capitale investito
(205.000 euro) ; posso richiedere un risarcimento?
grazie
Egregio signore,
se può documentare il fatto che il broker ha sospeso la piattaforma e che il danno è maturato in quel periodo si può sicuramente valutare l’opportunità dell’azione di risarcimento del danno. Dovremmo anche comprendere se si tratta di un broker italiano o estero. In ogni caso, se ci invia la documentazione del suo caso tramite email le indichiamo le iniziative da valutare per ottenere giustizia.
Cordiali saluti
Avv. Marcello Padovani
egregio Avvocato: ho scritto 2 volte ma i messaggi non risultano e sembrano stat cancellati; non capisco perchè
Cordiali saluti
Bruno Cariola.
Salve, per qualsiasi esigenza può contattarci telefonicamente ai seguenti recapiti.
Avv. Marcello Padovani
viale Liegi n. 1
00198 – Roma
Email marcellopadovani@avvocatocivilistaroma.it
Tel +39 06 81157583