Cerchi un avvocato cassazionista a Roma o Milano che si occupi di cause in materia di accise sull’energia 2010 e 2011?
Se vuoi ottenere il rimborso delle accise relative l’addizionale provinciale pagate sulle tue bollette dell’energia negli anni 2010 e 2011, continua a leggere questo articolo.
Chi può ottenere il rimborso delle accise sull’energia pagate nel 2010 e 2011?
Se hai un’azienda o comunque un’utenza non domestica di energia e hai conservato le fatture e le bollette dell’energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, allora la questione ti interessa.
In questo caso puoi trovare indicati gli importi di addizionali provinciali che ti devono essere rimborsati dal tuo fornitore di energia elettrica.
Se sei titolare di un’azienda “energivora” potresti avere diritto anche a decine di migliaia di euro di rimborso.
Perchè devono essere rimborsate le accise energia 2010 2011?
Risulta ormai un principio pacifico che tali imposte siano illegittime e debbano essere rimborsate per i motivi che spieghiamo a seguire.
Negli anni 2010 e 2011 è stata applicata nelle tue fatture dell’energia un’accisa, cioè una tassa, illegittima, prevista dal d.l. n. 511/1988 recante l’addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
Tuttavia, nel 2012 la menzionata addizionale è stata soppressa per incompatibilità con la normativa europea. Più nello specifico, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, il contrasto si rinviene con l’art. 1, comma 2 della direttiva n. 2008/118/CE recante la disciplina generale in tema di accise (queste tasse sono state utilizzate per esigenze di fiscalità generale, mentre potevano essere applicate solo per uno scopo specifico).
A conferma della tesi sopra esposta, a livello nazionale si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con due importanti sentenze: la n. 27101/2019 e la n. 27099/2019.
I principi enunciati dai giudici di legittimità non lasciano dubbi sul diritto degli utenti ad ottenere, dal fornitore, la ripetizione dell’indebito per le accise per l’addizionale provinciale pagate relativamente agli anni 2010 – 2011.
Come fare per ottenere il rimborso delle accise sull’energia elettrica del 2010 2011?
Gli utenti pertanto potranno agire, in sede civile, per la ripetizione dell’indebito, nei confronti dei fornitori di energia elettrica.
Attenzione al termine prescrizionale di dieci anni che gli utenti le aziende hanno a disposizione per far valere la propria pretesa: per interrompere tale prescrizione sarà necessario inviare una lettera di reclamo e diffida nell’immediato, considerato che già per le somme pagare in alcuni mesi del 2010 non c’è nulla da fare.
Successivamente sarà opportuno esperire il procedimento di conciliazione obbligatoria dinnanzi l’ARERA che anche se non è condizione di procedibilità (come detto nel nostro precedente post) trattandosi di controversia attinente ai soli profili fiscali, risulta in ogni caso un momento utile a comprendere la posizione della controparte.
La sentenza del Tribunale di Milano, prima in Italia, ottenuta dal nostro Studio Legale
Con ordinanza del 5/1/2021, il nostro studio legale risulta il primo ad ottenere risarcimento per le addizionali provinciali dopo le sentenze della Corte di Cassazione.
E difatti all’esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. dopo appena 6 mesi dall’inizio della causa, il nostro cliente ha ottenuto risarcimento delle addizionali provinciali 2010 e 2011.
In questo caso l’operatore di energia condannato è stato EON Energia SpA, per un importo di oltre 21 mila euro.
Al link trovi la sentenza del Tribunale di Milano che condanna al rimborso dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica pagata nel 2020-2011.

Qualcuno si domanderà: ma perchè le aziende fornitrici di energia elettrica non pagano questi rimborsi, se poi posso rivalersi sull’Agenzia delle Dogane?
La sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1907/2022 in materia di addizionali provinciali
Con sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1907/2022 il nostro studio ha ottenuto il primo provvedimento di una corte d’appello in materia di addizionali provinciali sull’energia elettrica versate negli anni 2010 e 2011.
La Corte d’appello ha correttamente affermato che: il rapporto tributario si svolge solo tra fornitori e consumatori e, rispetto a tale rapporto, rimane del tutto estranea rimane l’amministrazione fiscale, verso la quale avrà invece diritto di regresso il fornitore, dopo aver pagato al consumatore l’importo indebitamente percepito.

La sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1009/2022 in materia di addizionali provinciali
Con sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1009/2022 arriva un nuovo significativo provvedimento di una corte d’appello in materia di addizionali provinciali sull’energia elettrica versate negli anni 2010 e 2011.
La Corte d’appello di Torino ha ribaltato la precedente sentenza del Tribunale di Torino (che aveva dato ragione alla società fornitrice di energia) affermando nuovamente quanto segue:
“L’art. 6, comma 2, del LD.. .n 51 del 1988, va quindi disapplicato ni forza del principio secondo cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare el disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino ni contrasto o incompatibili con essa (come affermato ni molte pronunzie della S.C., tra cui Cass. S.U. 17/2/2010, n. 3674).
In definitiva e passando al caso di specie, in applicazione di tale principio deve ritenersi -ni via incidentale e con riferimento al “rapporto tributario” per le ragioni già illustrate – la non debenza delle addizionali all’erario da parte di I.M., la conseguente illegittimità della rivalsa esercitata nei confronti della Fondazione S.M. ed il suo diritto di ripetere la somma corrisposta per tale titolo, pari (con riferimento al periodo interessato) ad Euro 411.578,00=, indicata nelle conclusioni assunte in primo grado ed ancora a p.2 dell’atto di appello“.
Le sentenze che negano il rimborso delle accise sull’energia elettrica
Nonostante l’orientamento della Corte di Cassazione in materia di rimborso delle accise sia ormai consolidato (alla data del 23/9/2021) si contano almeno 5 sentenze della Suprema Corte, va dato atto che ci sono numerose sentenze di Tribunale e Giudice di Pace che negano il diritto al rimborso delle accise da parte del fornitore.
E difatti, si contano almeno 3 sentenze del Giudice di Pace di Roma, 1 sentenza del Tribunale di Roma ed una sentenza del Tribunale di Torino che rigettano le domanda di rimborso da parte dei Fornitori.
Le sentenze che negano il rimborso ritengono che le accise non dovrebbero essere rimborsate dal fornitore (es. Enel, Acea, ENI, A2A…) bensì che il rimborso dovrebbe essere richiesto direttamente all’Agenzia delle Dogane.
Una situazione di incertezza che permane e lascia aperta la discussione in materia di accise versate nel 2010 e 2011.
La questione di legittimità costituzionale sul rimborso delle accise
Nel 2022 è stata sollevata la prima questione di legittimità costituzionale sulla questione del rimborso delle accise.
In particolare, il Tribunale di Udine riconosce che “è diritto vivente” il diritto del cliente ad ottenere il rimborso delle accise, sulla base di innumerevoli sentenze della Corte di Cassazione rese a conferma.
Tuttavia il Tribunale dubita della legittimità costituzionale della norma (quella che prevedeva l’accisa) rispetto alla norma UE.
Il quesito posto dal Tribunale di Udine lascia molto perplessi e la questione controversa onestamente non pare essere quella descritta ma si attende il provvedimento della Corte Costituzionale sperando possa mettere chiarezza sulla vicenda.
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