Hai stipulato un mutuo Barclays in franchi svizzeri e hai scoperto di dover pagare interessi da incubo?
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Avrai scoperto che è impossibile procedere alla surroga dei tuo mutuo indicizzato senza pagare una cifra esorbitante per il “conguaglio”.
Continua a leggere per scoprire le ultime novità in materia.
Mutui indicizzati al franco svizzero Barclays – come ottenere l’estinzione al “giusto prezzo” e quando è opportuno rivolgerti ad un avvocato che si occupi di diritto bancario a Roma o Milano.
Amare sorprese per i clienti che chiedono l’estinzione anticipata sui mutui Barclays: questi infatti si vedono chiedere dalla banca cifre sostanziose e inaccettabili.
Ciò in quanto dal 2003 al 2009 Woolwich Bank (poi incorporata in Barclays) e Barclays (che sta uscendo dal mercato creditizio italiano) hanno commercializzato mutui in euro ma con doppia indicizzazione (al tasso Libor in franchi svizzeri e al cambio franchi svizzeriEuro).
I clienti di banca Barclays
I clienti di Barclays Bank PLC sono stati a lungo comuni clienti di una banca, e quindi hanno avuto i normali problemi con i conti correnti, con i mutui ed i finanziamenti.
Dall’uscita di banca Barclays dal mercato italiano questi problemi sono andati a restringersi ai contratti di mutuo.
In particolare i mutui indicizzati al franco svizzero di banca Barclays rivelano dei problemi al momento dell’estinzione anticipata per via del conguaglio da pagare alla banca.
Dove sorge il problema per i clienti di Banca Barclays?
L’articolo 7 di questi mutui consente al consumatore di rimborsare anticipatamente il mutuo ma con il pagamento di una somma calcolata sulla base della conversione del capitale residuo (indicato però nella clausola con la non trasparente dicitura «capitale restituito») in franchi svizzeri.
Già dal 2010 l’Arbitro bancario finanziario (Abf) aveva espresso dubbi sulla chiarezza di questa clausola, salvo poi dichiararne definitivamente la nullità per mancata indicazione dei criteri aritmetici con cui effettuare il calcolo.
Arriva di recente conferma da parte del Tribunale di Roma, il quale ha ribadito che la clausola non è chiara e trasparente e quindi è nulla perché vessatoria, con l’obbligo per Barclays di restituire la somma ricevuta dal cliente per l’estinzione (78mila euro nel caso descritto).
Il giudice, tra le altre cose, ha condannato Barclays a un ulteriore risarcimento di 7mila euro perché avrebbe resistito in giudizio con malafede, anche alla luce dei molti pronunciamenti dell’Abf a essa contrari.
Cosa possono adesso fare i clienti Barclays?
Per estinguere anticipatamente il mutuo, qualora la somma richiesta dalla banca non sia congrua, le strade non potranno essere che queste:
1) reclamo (nell’auspicio di una trattativa con la banca);
2) mediazione obbligatoria o, in alternativa, ricorso all’Abf (alle cui decisioni Barclays ha ritenuto però di disattendere perché non condivise);
3) la causa ordinaria dinnanzi il Tribunale.
Perchè presentare ricorso ABF anche se Barclays non rispetta le decisioni dell’Arbitro
Abbiamo detto che Barclays non rispetta le decisioni dell’ABF.
Se hai già ottenuto una decisione da parte dell’ABF e la banca non ha rispettato la decisione, chiaramente non resta che fare causa in Tribunale.
Resta in ogni caso preferibile presentare ricorso all’ABF prima di fare causa, in quanto la decisione ABF:
- rafforza la tesi che vogliamo presentare in giudizio facendo causa alla banca;
- ci esime dalla procedura di mediazione, che è condizione di procedibilità della causa contro le banche;
- esiste sempre la possibilità di raggiungere una transazione con la banca per un rimborso parziale o per la restituzione di parte delle somme.
Se anche tu hai un Mutuo Barclays e vorresti vendere casa, surrogare il tuo mutuo verso altra banca o cerchi la via d’uscita dal meccanismo della doppia indicizzazione in valuta, contattaci per una prima consulenza senza impegno.
La decisione dell’AGCM del 2018: i mutui Barclays contengono clausole non chiare
I Mutui Barclays in franchi svizzeri contengono clausole scorrette: questa la decisione resa dall’Autorità Antitrust il 13/6/2018.
Abbiamo già detto cosa possono fare i clienti della banca Barclays per ottenere il risarcimento di quanto pagato ingiustamente per l’estinzione anticipata oppure la riduzione del debito.
Torniamo ad occuparci dell’argomento per rilevare che anche l’AGCM Autorità garante della concorrenza e del mercato ha affermato con il Provvedimento n. 27214, che:
- le clausole dei mutui commercializzati dalla Banca Barclays contengono al loro interno delle clausole “non chiare”;
- e quindi commerciali scorrette a danno dei consumatori che li hanno sottoscritti.
Dalla natura scorretta delle clausole discende la possibilità per il consumatore, di invocare dinnanzi ogni Tribunale, l’invalidità delle clausole di cui si discute.
Se le clausole non sono invalide, almeno queste devono essere interpretate in senso favorevole al consumatore.
Ciò in particolare riguarda le clausole che:
- recano il meccanismo dell’indicizzazione al franco svizzero;
- la necessità di una doppia conversione per ottenere l’estinzione anticipata.
Tali clausole, difatti, non sono sufficientemente chiare e comprensibili per il consumatore medio.
Con una nuova sentenza la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della materia dei Mutui con doppia indicizzazione, e seppure non riferita al caso Barclays, appare perfettamente adattabile al caso concreto.
La sentenza Cass. 16907/2019 del 6 marzo 2019 afferma infatti che la doppia indicizzazione con tasso Libor e poi con successiva conversione tra euro e franco svizzero sia una clausola nulla in quanto indeterminabile e priva di causa.
La sentenza TAR del Lazio del 2023
La Sentenza del TAR del Lazio del 2023 ha respinto l’appello presentato dalla Barclays contro il provvedimento AGCM. Nelle motivazioni della sentenza del TAR, si rileva quanto segue:
- La valutazione effettuata nel provvedimento impugnato – in merito alla scarsa chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali – deve essere condivisa.
- L’esposizione descrittiva delle condizioni contrattuali relative all’interesse applicato al mutuo risulta poco comprensibile per il consumatore medio.
- È stato precisato solo in un passaggio successivo che il tasso d’interesse era variabile e indicizzato al tasso interbancario londinese relativo a contratti in franchi svizzeri a sei mesi. Nel contratto, invece, veniva immediatamente posto l’accento solo sul tasso d’interesse convenzionale.
- Un elemento essenziale del contratto di mutuo, ovvero gli interessi, è stato indicato in modo oscuro, presentando immediatamente un dato che veniva successivamente precisato in modo poco trasparente.
La sentenza del TAR rappresenta una buona notizia per coloro che hanno estinto anticipatamente i mutui in franchi svizzeri, in quanto conferma la fondatezza delle pretese di restituzione e risarcimento per coloro che hanno sottoscritto tali mutui.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sui mutui indicizzati
Con nuova sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 3 marzo 2020, è stato affermato in caso similare che
“I giudici … devono controllare il carattere chiaro e comprensibile della clausola contenuta nei contratti di mutuo ipotecario che prevede l’applicazione di un tasso di interesse variabile basato sull’indice delle casse di risparmio spagnole.
Se concludono nel senso del carattere abusivo di detta clausola, possono, per proteggere il consumatore da conseguenze particolarmente pregiudizievoli che possono risultare dalla nullità del contratto di mutuo, sostituire a tale indice un indice suppletivo previsto dalla normativa spagnola“.
Cosa prevede la normativa sui mutui indicizzati secondo la CGUE?
“l’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dalla … direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime.
Poiché il sistema di tutela istituito da detta direttiva si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto dalla medesima direttiva, deve essere inteso estensivamente.
Nel caso di una clausola che preveda, nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile, tale requisito deve quindi essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale.
E quindi anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie”.
Quali informazioni deve dare la Banca secondo la CGUE alla stipula di un mutuo indicizzato?
” Costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione che il giudice nazionale deve effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario.
Ciò grazie alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso, nonché, dall’altro, la comunicazione di informazioni sull’andamento, nel passato, dell’indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso“.
La sentenza Corte di Cassazione del 2021 sul mutuo Barclays
La Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza 23655/2021 del 31/8/2021 sui mutui Barclays indicizzati al franco svizzero.
La sentenza della Cassazione sul mutuo indicizzato è un’ottima notizia per i titolari di questi mutui, perchè la stessa afferma che i mutui Barclays sono non chiari e comprensibili, e in tale fattispecie devono essere ritenuti parzialmente nulli.
Con questa decisione, risulta ormai opportuno procedere contro la Banca per la restituzione dell’importo versato indebitamente al momento dell’estinzione anticipata.
Novità 2022 sul mutuo Barclays: passaggio dal Libor al Saron
Il tasso Libor ha svolto il ruolo di parametro di riferimento per il calcolo della rata dei mutui Barclays a tasso variabile.
A seguito di alcuni interventi delle Autorità Antitrust, il tasso Libor (tra cui il Libor CHF) è stato ritenuto uno strumento non più valido per garantire gli interessi dei consumatori e delle imprese, ed è stato pertanto necessario individuare un nuovo parametro di riferimento per il calcolo degli interessi applicabili ai mutui in franchi svizzeri.
Il Regolamento 2021/1847 della Commissione Europea ha pertanto affermato che il tasso libor CHF debba essere sostituito dal tasso SARON (Swiss Average Rate Overnight).
Tribunale di Milano e mutui Barclays
Il Tribunale di Milano ha fatto penare per anni i titolari di mutui Barclays, ma nel 2024 sembra giunta una svolta con due sentenze gemelle a firma della dott.ssa Carbone.
Secondo il Tribunale di Milano il mutuo Barclays in franchi svizzeri è parzialmente nullo in quanto le clausole in questione creano un regolamento negoziale ambiguo e di difficile comprensione per una persona priva di specifiche competenze finanziarie e devono, quindi, essere dichiarate nulle (cfr. la citata sentenza della Corte di Cassazione 23655/21 che, in un caso analogo a quello in esame, ha annullato con rinvio la sentenza di appello.
Quest’ultima sentenza, pur avendo ritenuto poco chiara la clausola contrattuale di un mutuo “prima casa” che indicizzava il capitale al tasso di cambio tra l’euro e una valuta estera, ne aveva escluso la nullità ai sensi degli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo.
La Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: “In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se creano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore.
Ciò vale anche quando riguardano la determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile”).
La natura vessatoria delle clausole comporta la loro nullità ai sensi dell’art. 36, comma 1 del Codice del Consumo, il quale prevede una nullità parziale, stabilendo che “il contratto rimane valido per il resto”.
Le opzioni commerciali proposte dalla Barcalys
Alcuni clienti Barclays si vedono proporre delle “opzioni commerciali” per risolvere il problema del costo crescente delle rate indicizzate al franco svizzero e della clausola di estinzione anticipata.
Tra queste possibilità ci sono:
a) la Moratoria con mantenimento di un importo costante delle rate del mutuo;
b) la Conversione del mutuo in Euro (mettendo l’importo della clausola di estinzione all’interno del capitale). La conversione può avvenire sia a tasso fisso che variabile e le condizioni dei tassi d’interesse applicati sono competitive. Può essere previsto l’allungamento del piano di ammortamento anche di alcuni anni.
c) il trasferimento dell’ipoteca su di un altro immobile.
Queste opzioni possono meritare attenta considerazione per chi, scoraggiato dai rischi e dai costi di un contenzioso, abbia interesse ad abbassare immediatamente la rata del mutuo ed a mettersi a riparo da futuri aumenti del cambio euro franchi svizzeri.
Hai stipulato un mutuo Barclays a Roma?
Se il tuo mutuo Barclays è stato stipulato a Roma hai una possibilità in più in quanto il Tribunale di Roma si è già pronunciato in materia dando ragione al cliente
Anche in quest’ultimo caso appare plausibile trarre similitudini con il caso degli sfortunati sottoscrittori italiani di mutui Barclays indicizzati in franchi svizzeri.
Qualora tu abbia stipulato un mutuo in franchi svizzeri contattaci per una consulenza.
Se invece hai un altro problema di diritto bancario e cerchi uno studio legale a Roma che si occupi della materia allora leggi la nostra guida.
Chiedo consulenza per surrogare il mutuo barcley. Contattateci al 348******
Egregio sig. Gianni,
la contatteremo quanto prima per fornirle i chiarimenti del caso e indicarle come ottenere l’estinzione senza pagare il conguaglio per la conversione valutaria tra euro e franco svizzero.
Posso rinegoziare anche io senza pagare il conguaglio?
Io vorrei surrogare il mutuo Barclays …è veramente possibile senza dover rivedere la conversione franco – euro?
Buongiorno , avrei bisogno di consulenza per la surroga di un mutuo in franchi svizzeri Barklays .
salve avrei bisogno di estinguere o rinegoziare il mio mutuo in franchi svizzeri
Salve, ci può contattare ai seguenti recapiti
Avv. Marcello Padovani
viale Liegi n. 1
00198 – Roma
Email marcellopadovani@avvocatocivilistaroma.it
Tel +39 06 81157583
http://www.avvocatocivilistaroma.it
Buona sera anche io ho un mutuo Barclays in franchi svizzeri, è possibile rinegoziarlo? 347______
Salve, la invitiamo ad inviarci tramite email i conteggi di estinzione da lei ricevuti dalla Banca e poi contattarci telefonicamente. Le illustreremo se la possiamo aiutare e come. Cordiali saluti
Buongiorno,
vorrei avere informazioni sulle possibilità che ho di svincolarmi dal mutuo. grazie.
Salve,
lei può chiedere la surroga verso altro istituto di credito oppure agire contro la Banca per ottenere l’accertamento della nullità della clausola che reca l’indicizzazione del suo mutuo alla valuta estera.
Le soluzioni esistono
A disposizione per ogni chiarimento
Buongiorno vorrei una consulenza per surroga di un mutuo Barklays indicizzato in franchi svizzeri
Salve,
ci chiami quando preferisce o invii una email agli indirizzi indicati in fondo alla pagina.
Cordiali saluti
Buongiorno come tanti ho problemi con mutuo in franchi svizzeri.. vorrei sapere ora che nel 2022 cessa il libor cosa camia x il mio mutuo? Grazie.
Sto pagando un mutuo a barclys mi mancano 78 rate da pagare ma sta aumentando la rata in modo estorsivo come devo fare?
Conosciamo bene la situazione, ci contatti in privato e le indicheremo il da farsi. Avv. Marcello Padovani
Le ho contattato anche wathz app
Buongiorno. Potrebbe indicarmi come procedere per estinguere oppure avere una surroga di un mutuo in chf con barclays senza dover pagare somme spropositate rispetto al reale capitale residuo. Grazie.
Salve, assistiamo numerosi consumatori nella sua identica situazione. Se interessato a procedere la invitiamo a contattarci inviandoci copia di tutta la documentazione in suo possesso (contratto di mutuo, piano di ammortamento, conteggi di estinzione anticipata). Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Buongiorno
Nel 2009 ho stipulato un mutuo con Barclays per euro 140.000
Vorrei oggi rinegoziare senza dover dare nulla in più a Barclays col cambio, come posso fare?
Sono direttore di filiale retail di un primario istituto bancario nazionale, mi sono imbattuto in questa tipologia di mutuo stipulato da i miei zii, volendolo surrogare. All’atto dei conteggi di estinzione la banca surrogata presenta un prospetto di calcolo estinzione anticipata con un ricalcolo di indicizzazione per un residuo di €mg 85 un ricalcolo di €mg 33 ad ottobre 2019. Lasciamo perdere riprovando la richiesta di conteggi nell’aprile 2020 in piena pandemia e con il franco Svizzera svalutato di più n del 20% ma con gran sorpresa il conteggio non differisce da quello precedente. Mi consigliano di contattarla per chiedere come aiutare gli zii che oggi si vedono dover dare dopo 10 anni più di quanto hanno avuto finanziato. Quale strada perseguire?? Interessi anatocistici?
Buongiorno ho un mutuo Barclays sottoscritto nel 2010, dove posso leggere se il mutuo è in Franchi svizzeri. Cioè, lo sono tutti quelli sottoscritti con barclays o potrebbe non esserlo il mio?
Grazie e buona serata
l unico mezzo è procedere con la causa ma sinceramente vorrei comprendere i costi.