LINEE GUIDA AGCOM INFLUENCER

Le linee guida AGCOM per gli influencer in Italia

Influence e trasparenza nelle comunicazioni

In Italia, oltre al principio di trasparenza stabilito dal decreto sulla pubblicità ingannevole, l’articolo 7 del Codice della comunicazione commerciale dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria e il regolamento Digital Chart forniscono linee guida per rendere chiara la natura pubblicitaria dei contenuti degli influencer.

La scarsa trasparenza che talvolta si riscontra non è dovuta a un vuoto normativo, ma al mancato rispetto delle regole da parte degli influencer, che temono che dichiarare la natura pubblicitaria dei post possa ridurre l’efficacia e la credibilità dei loro contenuti agli occhi dei follower.

Ricordiamo in caso Ferragni, nel quale la stessa ha lamentato l’incertezza normativa: si trattava di una difesa di comodo, le comunicazioni commerciali devono essere sempre corrette e non devono indurre in errore i consumatori.

Influencer ed ENASARCO

Gli influencer che pubblicano abitualmente codici sconto per promuovere i prodotti di una azienda vanno ritenuti agenti di commercio e quindi devono pagare l’ENASARCO?

Secondo il Tribunale di Roma, con la sentenza del marzo 2024, gli influencer che promuovono stabilmente e con continuità i prodotti di un’azienda possono essere inquadrati come agenti di commercio.

Alcuni influencer erano impegnati a promuovere prodotti aziendali sui loro social media e siti web utilizzando codici personalizzati, ricevendo un compenso per ogni vendita conclusa tramite il loro codice.

La Fondazione Enasarco – secondo il Tribunale di Roma – ha legittimamente riscosso i contributi in seguito a un accertamento ispettivo.

L’uso di web e social network ha rivoluzionato il modo in cui i consumatori interagiscono con i prodotti e gli influencer, grazie alla loro popolarità, influenzano le scelte di acquisto del pubblico.

Gli influencer vengono considerati agenti di commercio se svolgono attività promozionale con stabilità e continuità, come previsto dagli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile. La zona di operatività coincide con la comunità dei follower dell’influencer.

La modalità di promozione dei prodotti da parte degli influencer non richiede l’approccio individuale a ciascun follower, ma avviene tramite la pubblicazione di contenuti sui social media e la sentenza della Cassazione, Sezione lavoro, n. 20453 del 2 agosto 2018, sostiene che la prestazione dell’agente può includere vari atti promozionali; È sufficiente che esista un nesso di causalità tra l’attività promozionale svolta dall’agente e la conclusione dell’affare per riconoscere la provvigione.

Linee guida AGCOM per Influencer

ALLEGATO A – delibera n. 7/24/CONS

LINEE-GUIDA VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO DA PARTE DEGLI INFLUENCER E ISTITUZIONE DI UN APPOSITO TAVOLO TECNICO

Finalità delle Linee-guida

  1. L’Autorità ha rilevato la crescente diffusione di contenuti pubblicati online,

tramite piattaforme per la condivisione di video e social media, da parte di soggetti, reali

o virtuali, di seguito indicati con il termine “influencer” (e chiamati nel linguaggio

corrente, a titolo esemplificativo, anche “vlogger”, “streamer”, “creator”, “uploader”),

che hanno il controllo sulla creazione, produzione o organizzazione di tali contenuti.

  1. Per influencer si intendono quei soggetti che svolgono un’attività analoga o

comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la

giurisdizione nazionale, laddove risultino possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

  • il servizio offerto costituisce attività economica ai sensi degli articoli 56 e 57 del

TFUE;

  • lo scopo principale del servizio offerto è la fornitura di contenuti, creati o

selezionati dall’influencer, che informano, intrattengono o istruiscono e che sono

suscettibili di generare reddito direttamente in esecuzioni di accordi commerciali

con produttori di beni e servizi o indirettamente in applicazione degli accordi di

monetizzazione applicati dalla piattaforma o dal social media utilizzato;

  • l’influencer ha la responsabilità editoriale sui contenuti, la quale include il

controllo effettivo sulla creazione, sulla selezione o sulla organizzazione dei

contenuti medesimi;

  • il servizio è accessibile al grande pubblico, raggiunge un numero significativo di

utenti sul territorio italiano, ha un impatto rilevante su una porzione significativa

di pubblico e i contenuti sono diffusi tramite un servizio di piattaforma di

condivisione di video o di social media;

  • il servizio consente la fruizione dei contenuti su richiesta dell’utente;

  • il servizio è caratterizzato da un legame stabile ed effettivo con l’economia


italiana;

  • i contenuti sono offerti tramite l’utilizzo della lingua italiana o sono

esplicitamente rivolti agli utenti sul territorio italiano.

  1. L’Autorità, mediante le presenti Linee guida, adottate in esito alla consultazione

pubblica avviata con delibera n. 178/23/CONS, intende individuare le disposizioni del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (di seguito anche “Testo unico dei servizi di

media audiovisivi” o “Testo unico”) che gli influencer sono tenuti a rispettare e le misure

necessarie a garantirne l’uniforme e coerente applicazione, con particolare riferimento al

rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell’informazione, all’applicazione

della disciplina in materia di tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona e

alle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di product placement volte a

rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite.

  1. Ai fini di cui al paragrafo 2, e con particolare riferimento all’adozione di misure

e accorgimenti tecnici, con le presenti Linee-guida, l’Autorità intende dettare criteri a

presidio degli interessi tutelati dalla normativa dettata dal citato decreto legislativo n. 208

del 2021, in quanto applicabili alla fattispecie considerata, nonché indicazioni utili per

l’adozione di uno o più codici di condotta mediante procedure di co-regolamentazione,

secondo quanto previsto ai paragrafi 15 e seguenti. A tal fine è istituito un apposito Tavolo

tecnico presieduto dall’Autorità, secondo le modalità indicate all’Allegato B della

presente delibera, che provvederà a redigere detta regolamentazione per la successiva

approvazione con delibera dell’Autorità.

Ambito di applicazione

  1. Stante la peculiare natura dei soggetti qualificabili come influencer e dei contenuti

audiovisivi da questi diffusi e il confine labile tra soggetti che svolgono attività amatoriale

o professionale, è opportuno elencare taluni elementi che, in sede di prima applicazione,

consentono, in ossequio a principi e canoni di proporzionalità, differenziazione e

adeguatezza, di individuare gli influencer che svolgono attività professionale a cui si

applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. I

soggetti sono distinguibili in:

(i) Influencer che propongono contenuti audiovisivi aventi le caratteristiche

definite dalle presenti Linee guida comprendenti comunicazioni

commerciali sulla base di accordi di qualsiasi tipo, dietro corresponsione di

denaro ovvero fornitura di beni o servizi che cumulativamente:

a. raggiungono un numero di iscritti (i cosiddetti follower) pari, in sede di

prima applicazione, ad almeno un milione, risultanti dalla somma degli

iscritti sulle piattaforme e dei social media su cui operano;

b. hanno pubblicato nell’anno precedente alla rilevazione almeno 24

contenuti aventi le caratteristiche definite dalle presenti Linee guida;

c. abbiano superato almeno su una piattaforma o social media un valore di

engagement rate medio negli ultimi 6 mesi pari o superiore al 2%;

(ii) soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata, e che si

caratterizzano per non raggiungere la soglia stabilita supra del numero di

follower e di un significativo engagement rate, ai quali, di contro, non

appare giustificata l’imposizione di tali oneri, ferma restando l’applicabilità

ai contenuti dagli stessi pubblicati degli artt. 41 e 42 del Testo unico.

  1. L’Autorità intende dunque, individuare le disposizioni immediatamente

applicabili agli influencer che rientrano nella categoria sub i) assicurandosi, tuttavia,

di non prevedere adempimenti e oneri non necessari. Il tavolo tecnico di cui al

paragrafo 15 definisce ulteriormente le caratteristiche necessarie per l’individuazione

degli influencer professionali, anche in relazione a specifici settori di attività.

  1. Il tavolo tecnico individua le modalità di formazione e pubblicazione dell’elenco

dei soggetti di cui al paragrafo 5.

Disposizioni immediatamente applicabili agli influencer

  1. L’Autorità ritiene che, alla luce delle caratteristiche dell’attività svolta,

consistente prevalentemente nella diffusione di contenuti audiovisivi autoprodotti, siano

applicabili agli influencer almeno le disposizioni del Testo unico di seguito indicate:

  • I principi generali di cui all’articolo 4, comma 1;

  • I principi generali cui all’articolo 6, comma 2, lett. a), in materia di informazione,


in quanto applicabili;

  • Le disposizioni a tutela del diritto d’autore richiamate nell’articolo 32;

  • Le disposizioni a tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei


valori dello sport di cui agli articoli 30, 37, 38 e 39 e delle pertinenti delibere

attuative adottate dall’Autorità;

  • Le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali di cui agli articoli 43,

46, 47 e 48.

  1. In particolare, i contenuti diffusi dagli influencer:

a. non devono contenere alcuna istigazione o provocazione a commettere

reati ovvero apologia degli stessi;

b. devono garantire il rispetto della dignità umana e non pubblicano

contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, incitare,

propagandare oppure giustificare, minimizzare o in altro modo

legittimare la violenza, l’odio o la discriminazione e offendere la

dignità umana nei confronti di un gruppo di persone o un membro di

un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta

dei diritti fondamentali dell’Unione europea, soprattutto nel caso di

gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche

distintive. Inoltre, per quanto applicabili, si adeguano ai principi

stabiliti nella raccomandazione sulla corretta rappresentazione

dell’immagine della donna come individuati nella delibera

n. 442/17/CONS;

c. non devono contenere elementi suscettibili di determinare la

deresponsabilizzazione dell’autore o la corresponsabilizzazione della

Allegato A delibera n. 7/24/CONS vittima di violenza, odio, di discriminazione o di lesione della dignità

umana o di qualsiasi altra forma di vittimizzazione secondaria;

d. rispettano le norme in tema di tutela dei minori assicurando di non

pubblicare contenuti gravemente nocivi allo sviluppo fisico, psichico

o morale dei minori, come individuati nella delibera n. 52/13/CSP e

adottando meccanismi di segnalazione conformi alle disposizioni di

cui all’art. 9 della delibera n. 74/19/CONS per i contenuti

potenzialmente nocivi. All’atto del caricamento del contenuto, gli

influencer usano, ove disponibili, le funzionalità fornite dalla

piattaforma per la condivisione di video per indicare che il contenuto

contiene contenuti potenzialmente nocivi per i minori.

  1. Gli influencer evitano il ricorso a tecniche subliminali, sia per quanto concerne la

creazione di contenuti informativi o di intrattenimento sia a riguardo delle comunicazioni

commerciali.

  1. Gli influencer rispettano le norme in tema di comunicazioni commerciali,

televendite, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti, di cui agli articoli 43, 46, 47 e 48

del Testo unico, il divieto di pubblicità occulta, nonché le disposizioni attuative adottate

dall’Autorità con apposito regolamento, riconoscendo altresì le norme esplicitate nel

Regolamento Digital Chart sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale

diffusa attraverso Internet promosso dall’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria. In caso

di contenuti con inserimento di prodotti, gli influencer riportano nel testo che accompagna

il contenuto, o in sovrimpressione all’interno del contenuto medesimo, una scritta che

evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo immediatamente riconoscibile.

  1. Inoltre, gli influencer si impegnano a garantire la presentazione veritiera dei fatti

e degli avvenimenti e a verificare la correttezza e l’obiettività delle informazioni anche

attraverso la menzione delle fonti utilizzate, nonché a porre in essere azioni di contrasto

alla disinformazione online nell’ambito delle iniziative proposte dal Tavolo tecnico.

  1. Gli influencer garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di tutela del

diritto d’autore e della proprietà intellettuale.

  1. In caso di violazione delle disposizioni sopra richiamate, si applica il relativo

presidio sanzionatorio secondo quanto previsto dall’art. 67 del Testo unico, fermo

rimanendo quanto stabilito dall’art. 1, comma 31, della legge n.249/97.

Allegato A delibera n. 7/24/CONS

Disposizioni essenziali del codice di condotta

  1. Tenuto conto della peculiarità dell’attività oggetto di regolazione, appare

opportuno individuare attraverso uno o più codici di condotta le ulteriori misure e le

modalità mediante le quali gli influencer adeguino la propria attività al fine di garantire,

da parte degli stessi, il rispetto delle disposizioni del Testo unico che risultino loro

applicabili, come sopra individuate.

  1. Il codice di condotta dovrà definire le ulteriori misure e gli accorgimenti tecnici

strumentali volte a garantire che gli influencer osservino le disposizioni del decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 208 agli stessi applicabili, nel rispetto dei principi e dei

criteri specifici informatori indicati nei seguenti paragrafi e tenendo in considerazione le

specifiche caratteristiche del singolo servizio fornito e della piattaforma o social media

che ne garantiscono la diffusione.

  1. Il codice di condotta dovrà prevedere sistemi di trasparenza e riconoscibilità degli

influencer. In particolare, dovrà essere chiaramente individuabile il mittente o creatore

del video e deve essere disponibile un dato di contatto, secondo modalità da stabilirsi nel

codice di condotta.

  1. L’Autorità vigilerà al fine di verificare che le misure previste nelle presenti linee

guida e nel codice di condotta siano efficacemente e correttamente attuate.

Disposizioni finali e clausola di rivedibilità

  1. Le disposizioni del Testo unico, ivi incluse le definizioni dallo stesso recate, oltre

a garantire le opportune tutele agli utenti, coincidono parzialmente con i termini e le

condizioni già applicati dalle piattaforme per la condivisione di video e dei social media,

con gli obblighi di trasparenza e riconoscibilità delle comunicazioni commerciali e con il

quadro normativo in materia di tutela dei consumatori. L’Autorità si riserva di rivedere i

criteri per la qualificazione degli Influencer come fornitori di servizi di media audiovisivi

ad esito della prima fase di applicazione delle presenti linee guida.

  1. Per i servizi di piattaforma per la condivisione di video, continuano ad applicarsi

le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 del Testo unico, nonché quelle recate dal

Regolamento piattaforme di cui alla delibera n. 298/23/CONS e dai successivi

regolamenti attuativi adottati dall’Autorità, in quanto, nel presente contesto, tali

Allegato A delibera n. 7/24/CONS piattaforme rappresentano lo strumento tramite il quale gli influencer rendono disponibili al pubblico i propri contenuti.

  1. L’Autorità rileva che nel più ampio ambito di attività del settore degli influencer,

quello dell’influencer marketing è un fenomeno che si sta affermando considerevolmente.

Questo fenomeno però non si limita ai soli influencer, ma coinvolge un insieme di

soggetti che non rientrano nell’ambito di applicazione soggettivo del Testo unico. A titolo

esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell’ecosistema dell’influencer marketing

agenzie specializzate e in generale chi funge da intermediario tra gli influencer e le

aziende, come agenzie di PR, centri media, agenzie creative, talent manager, reti

multicanale MCN, che svolgono, come terze parti, attività di fornitura di servizi quali

l’ampliamento del pubblico, la programmazione dei contenuti, la collaborazione con i

creator, la gestione dei diritti digitali, la monetizzazione e la vendita di contenuti

pubblicitari. È spesso responsabilità di queste agenzie redigere i contratti ed assicurare la

trasparenza della comunicazione fra cliente e influencer ingaggiato. Tuttavia, tali soggetti

non sono riconducibili, ai fini di cui alle presenti Linee guida all’ambito di applicazione

del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Pertanto, l’Autorità si riserva di valutare

l’inclusione anche di detti soggetti nel novero dei destinatari delle presenti Linee guida.

  1. L’Autorità, alla luce della complessità e della novità della materia, si riserva,

altresì, di aggiornare con proprio provvedimento le soglie individuate al paragrafo 5,

sentiti i soggetti interessati nonché sulla base dell’esperienza derivante dalla loro

attuazione e dai lavori del Tavolo tecnico di cui all’Allegato B della presente delibera.


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