Le modifiche unilaterali ai contratti bancari – quando potresti avere bisogno di un avvocato cassazionista che si occupi di diritto bancario a Roma o a Milano.
@avv.marcellopadovani Tassi Euribor Sui Mutui, È Davvero Dovuta La Restituzione Degli Interessi? 2a Parte #tassi #euribor #tassieuribor #mutui #restituzione #interessi #difendere #avvocato #avvocatocassazionista #avvocatopadovani ♬ suono originale – Avv. Marcello Padovani
La tua Banca può cambiare le condizioni ai tuoi contratti?
Anche tu hai subito da parte del tuo Istituto di credito delle modifiche contrattuali unilaterali giustificate sulla base dell’art. 118 del Testo Unico Bancario?
La banca può modificare unilateralmente i contratti bancari a determinate condizioni.
A fronte della proposta di modifica delle condizioni di contratto hai un diritto di recesso, che spesso è di fatto non esercitabile per la complessità delle questioni coinvolte (mutui, affidamenti, necessità di ripianare le posizioni, addebiti di conto corrente già previsti su quel conto).
Rinegoziazione dei mutui 2023
Nel 2023 è stata prevista la possibilità di ottenere dalla banca la rinegoziazione del mutuo a tasso variabile in tasso fisso e si tratta di un obbligo della banca al ricorrere di determinati presupposti.
Difatti per l’allarme sociale derivante dall’aumento dei tassi dei mutui, la Legge di Stabilità 2022 ha previsto che i clienti che:
- hanno un debito sotto i 200 mila euro;
- hanno un ISEE sotto i 35 mila euro;
- non hanno ritardi nei pagamenti precedenti;
Possono pretendere dalla banca la conversione del mutuo in tasso fisso con il mantenimento dello spread pattuito, ma con la sostituzione del tasso Euribor con il tasso Eurirs bloccato e vigente alla data della rinegoziazione.
Potrebbe trattarsi di una valida alternativa rispetto alla surroga del mutuo rispetto ad altro istituto di credito.
Dove la banca non si dovesse prestare alla conversione sarà possibile rivolgersi alla giustizia per avere risarcimento in pochi mesi.
Come va inviata la modifica unilaterale delle condizioni di contratto della banca
La modifica unilaterale delle condizioni di contratto tra te e la banca deve essere inviata per iscritto e vi deve essere prova della ricezione da parte tua.
Questo in quanto la modifica unilaterale delle condizioni di contratto è un atto recettizio, di cui la banca deve provare la tua conoscenza.
Una consumatrice ha ottenuto risarcimento dell’importo di € 4000, corrispondente all’importo sottratto dal conto corrente con una truffa su un bonifico istantaneo, sulla base del fatto che la banca non ha provato la conoscenza – da parte della cliente – della modifica delle condizioni di contratto relativamente la possibilità di effettuare bonifici istantanei sul proprio conto corrente.
Secondo l’ABF a quali condizione è possibile la modifica unilaterale dei contratti bancari?
Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario in data 12 dicembre 2018 si è pronunciato a seguito di un ricorso instaurato da un cliente nei confronti del proprio Istituto di Credito.
All’origine della questione c’è stata l’attribuzione, da parte della banca, di taluni costi nei confronti del ricorrente a titolo di
“spese annue per conteggio interessi e competenze”.
Più precisamente si tratta di una modifica contrattuale unilaterale posta in essere dall’intermediario per uniformarsi alla “normativa europea sulla contribuzione al Fondo di Risoluzione Unico, che avrebbe determinato un incremento dei costi di gestione dei rapporti, tale da alterare l’originario equilibrio economico tra le parti. […] in applicazione dell’art. 118 T.U.B., e quindi ha inteso riversare sul cliente il costo sopravvenuto”.
Art. 118 TUB
L’art. 118 TUB (Testo Unico Bancario) prevede come debba comportarsi la banca in caso intenda applicare una modifica unilaterale delle condizioni di contratto.
Si riportano i primi due commi dell’art. 118 TUB:
1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Cosa prevede l’art. 118 del d. lgs. n. 385/1993 sulla modifica unilaterale dei contratti bancari?
“nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.
Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo”.
In particolare, sono due le questioni affrontate e risolte dall’ABF:
1) Ius variandi: esso costituisce un diritto potestativo, in capo all’Intermediario finanziario, che gli consente di modificare in modo unilaterale il rapporto contrattuale intercorrente con il cliente. Tuttavia, l’art 118 T.U.B. enuncia dei limiti a tale facoltà, primo tra tutti la sussistenza di un “giustificato motivo”.
2) Giustificato motivo: l’ABF ha chiarito che gli eventi rappresentativi di un giustificato motivo, posti a fondamento della variazione delle condizioni contrattuali, possono essere ricondotte o alla sfera soggettiva di un singolo cliente o ad eventi di natura generale che, di conseguenza, riguardano tutte le condizioni economiche generali e, altresì, provvedimenti normativi sopravvenuti destinati a incidere sui costi sostenuti dagli intermediari.
La prova della comunicazione della modifica unilaterale
In caso di contestazione da parte del cliente, la banca deve dare la prova dell’avvenuta comunicazione della modifica unilaterale delle condizioni di contratto.
Ciò spesso non è possibile in quanto molte banche trasmettono le modifiche unilaterali tramite posta ordinaria, oppure mettendo a disposizione il documento sull’area online della banca stessa: in entrambi quesi caso non vi è prova della ricezione da parte del cliente.
Alla mancanza di prova di ricezione della comunicazione relativa lo ius variandi, si possono riconnettere gravi conseguenze: l’ABF nel 2021 ha affermato che era illegittima la previsione del bonifico istantaneo su un conto precedentemente non abilitato, in mancanza di idonea comunicazione al cliente.
Se il cliente non ha ricevuto la comunicazione di previsione del bonifico istantaneo, in caso di truffe online e di disconoscimento da parte del cliente del bonifico, allora il bonifico deve essere oggetto di risarcimento.
La modifica dei contratti bancari non può voler dire inserire clausole nuove?
Inoltre, come precisato dal Collegio, non possono essere introdotte clausole contrattuali nuove ma soltanto modificare quelle preesistenti. Ciò è funzionale a tutelare il sinallagma negoziale e a non alterare il contratto già sottoscritto tra le parti stesse.
Nel caso di specie l’Intermediario finanziario adduce a propria difesa l’essersi adeguato alla normativa, tuttavia, l’ABF chiarisce che ciò non può rappresentare un giustificato motivo in ogni caso:
“la scelta compiuta dall’intermediario è totalmente svincolata dalla tipologia contrattuale interessata dalla variazione, nonché priva di qualsiasi collegamento con gli oneri previsti originariamente per tali contratti, risolvendosi, in sintesi, nel riversamento sulla clientela di un costo sopravvenuto”.
Il Collegio, nell’accogliere il ricorso del cliente, enuncia il seguente principio di diritto:
“la sopravvenienza normativa non è di per sé un giustificato motivo ai sensi dell’art. 118 TUB, ma, in alcuni casi, può assumere rilevanza a tal fine; ad esempio, quando la stessa normativa preveda la possibilità di modifiche unilaterali (ai sensi dell’art. 118 TUB) ovvero qualora incida sul costo delle attività o dei servizi interessati dalla modifica unilaterale.
Dalle argomentazioni che precedono discende chiaramente la piena fondatezza della pretesa di parte ricorrente”.
L’attività fuori sede degli intermediari finanziari
All’interno del Testo Unico Finanziario (TUF) si rinvengono regole specifiche riferite alla prestazione dei servizi al di fuori delle sedi dell’intermediario.
Si tratta di norme che possiedono lo specifico obiettivo di apprestare forme di tutela per l’investitore che entra in contatto con l’intermediario in una situazione peculiare in cui possono mancare i presidi organizzativi e di controllo sull’attività posta in essere.
Nello specifico l’art. 30 comma 1 TUF definisce offerta fuori sede “la promozione e il collocamento presso il pubblico di:
- strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
- servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio”.
Quale diritto di recesso ha il consumatore investitore dopo la firma di un contratto fuori sede?
Ulteriore significativa disposizione, posta a tutela dell’investitore che sottoscrive un contratto fuori sede è dato dal ius poenitendi di cui all’art. 30 commi 6 e 7 TUF.
Si tratta del diritto di recesso che il cliente può esercitare entro sette giorni dalla firma del contratto concluso fuori sede.
È, altresì, prevista la nullità dei contratti che non prevedono tale clausola (art. 30 comma 7 TUF), nullità che può essere fatta valere senza termini da parte del solo cliente.
Onere della prova sulla legittimità della comunicazione della variazione delle condizioni di contratto
Com’è noto la prova dell’invio e dell’effettiva ricezione della comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 TUB grava sull’intermediario.
L’orientamento dell’ABF considera la messa a disposizione di tali comunicazioni attraverso canali telematici pacificamente coerente con il dettato normativo, tenuto conto che lo stesso non prevede particolari formalità a riguardo (cfr. ex multis Collegio di Roma, dec. 19670/21, Collegio di Milano, dec. 9682/17).
L’utilizzo del canale telematico deve tuttavia essere stato previsto in contratto, in assenza serve la prova della comunicazione con raccomandata o pec.
Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che l’intermediario abbia adeguatamente dimostrato di aver ottenuto il consenso del cliente per utilizzo del canale telematico di comunicazione.
La banca ha altresì impiegato per l’inoltro delle comunicazioni la dicitura “Documento di sintesi e prop. mod. unilat.”, idonea a rendere edotto il ricevente della natura delle stesse ai sensi dell’art. 118 TUB, oltre ad aver riportato nelle comunicazioni in evidenza la dicitura “Proposta di modifica unilaterale di contratto effettuata ai sensi dell’art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385”.
Cosa fare se l’intermediario non ti vuole permettere il recesso dal contratto stipulato fuori sede?
L’ACF ha recentemente accolto i ricorsi degli investitori che hanno adito l’Arbitro per esercitare tale diritto di recesso tutelato dalle disposizioni legislative (dal TUF) e contemplato dalla sentenza n. 13905 del 2013 della Cassazione, secondo la quale:
“Il riconoscimento di un diritto di recesso sta nel fatto che l’operazione di investimento si è perfezionata al di fuori della sede dell’intermediario perché questo significa che, di regola, l’iniziativa non arriva direttamente da lui. È logico cioè presumere che, in simili casi, l’investimento non sia conseguenza di una premeditata decisione dello stesso investitore, il quale a tale scopo si sia recato presso la sede dell’intermediario, ma costituisca invece il frutto di una sollecitazione, proveniente da promotori della cui opera l’intermediario si avvale.
Una sollecitazione che potrebbe avere colto il risparmiatore in qualche modo ‘di sorpresa’ e non averlo indotto a una scelta meditata. Il differimento dell’efficacia del contratto (per un periodo di sette giorni), con la possibilità di recedere senza oneri per il cliente, vale a ripristinare a posteriori quella mancanza di riflessione preventiva che potrebbe essersi verificata”.
Se anche tu ritieni di aver subito ingiustamente delle modifiche contrattuali non giustificate o di essere stato ingiustamente penalizzato dalla tua Banca contattaci – anche tramite la chat – per una prima consulenza senza impegno, siamo uno studio legale di avvocati cassazionisti.
Se invece hai un altro problema di diritto bancario leggi la nostra guida al link o guarda la nostra playlist a seguire.
Buongiorno
La mia banca ha improvvisamente estinto il deposito titoli (gratuito) senza neanche un avviso. Ho raggiunto telefonicamente il “mio gestore” per protestare ma non ha saputo dare risposte soddisfacenti dicendo che forse perché non lo ho mai usato. In vista dei BTP valore collocamento 2 ottobre, sicuro di avere il deposito titoli abbinato al conto, visto che 15 giorni prima mi è arrivato il documento di sintesi, con mia sorpresa vedo che è svanito nel nulla. Il mio gestore mi ha riproposto di riaprirlo ma accorgendomi che le condizioni sono peggiorative, con commissioni che prima erano pari a zero, ancora non ho firmato. Intanto vedo svanire la possibilità di commissionare i BTP suddetti.