responsabilità sanitaria farmaci

La tutela delle vittime dei farmaci

Danni da farmaco e ritieni di essere vittima di responsabilità sanitaria?

Quando potresti avere bisogno di un avvocato cassazionista che si occupi di tutela dei consumatori e di responsabilità medica a Roma.

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La responsabilità da prodotto farmaceutico

In ogni farmacia è possibile acquistare prodotti pericolosi, da utilizzare sotto prescrizione medica o sotto stretta sorveglianza da parte del personale medico.

Nonostante le molte garanzie previste, incluso il procedimento autorizzativo a cura dell’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco, talvolta tuttavia le informazioni fornite nel foglio illustrativo o gli effetti dei farmaci non corrispondono a quanto sperato.

In altri casi si possono verificare degli effetti collaterali che non erano stati indicati nei bugiardini, o non vi era messa in allarme con riferimento ad alcuni casi..

In questi casi, occorre ricordare che può sussistere una responsabilità delle case farmaceutiche o dei distributori in Italia (ovvero degli autorizzati all’immissione in commercio) per i danni provocati ai consumatori.

I casi più eclatanti di responsabilità da vendita di Farmaci

Casi eclatanti di responsabilità dall’immissione in commercio di farmaci si trovano nella recente cronaca.

Uno dei casi più famosi è quello delle vittime del Talidomide, un farmaco diffuso negli anni che ha causato gravi malformazioni fisiche ai neonati in Italia ed in Europa.

Questi malati hanno ricevuto dal Ministero della Salute un indennizzo secondo la procedura indicata sul sito del ministero.

Più recente il caso degli antidolorifici a base di oppioidi, che hanno condotto ad ingenti risarcimenti dei danni per quei consumatori rimasti vittime di una forte dipendenza derivante dall’uso (o dall’abuso) di quei prodotti.

Il caso dei dispositivi Philips per apnoici e altri pazienti con disturbi del sonno

Commentiamo la vicenda dei dispositivi Philips per pazienti con disturbi del sonno, consapevoli che si tratta di una vicenda giudiziaria in itinere e che alla data di aggiornamento di questo post (30/4/23) pende appello per la controversia.

Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di inibitoria proposta da una associazione di categoria, ha ordinato alla Philips di provvedere alla sostituzione – entro un termine – di migliaia di apparecchi per la cura dei disturbi del sonno.

In particolare secondo il Tribunale di Milano, gli utilizzatori sarebbero esposti a rischi per la salute derivanti dal rilascio di sostanze cancerogene e tossiche derivanti dal degradarsi di una schiuma posta nei dispositivi.

Il caso ranitidina Zantac

Il tribunale della Florida ha nuovamente dato ragione a Gsk in una delle molteplici cause negli Stati Uniti, dove il farmaco Zantac è stato accusato di causare il cancro.

La ranitidina, conosciuta commercialmente come Zantac e utilizzata per il bruciore di stomaco, è stata prodotta da diverse aziende, inclusa Gsk, fino al suo ritiro nel 2019.

Le cause sono state avviate dopo che la FDA ha segnalato la presenza di NDMA, un possibile cancerogeno, in alcuni farmaci a base di ranitidina.

Il caso Roundup Bayer

La casa farmaceutica tedesca Bayer ha visto un forte rialzo delle sue azioni alla Borsa di Francoforte nell’agosto 2024 dopo una vittoria legale significativa sulla causa del diserbante Roundup, accusato di causare il cancro.

La Corte d’appello di Filadelfia ha stabilito che le normative federali sulle etichette dei pesticidi prevalgono sulle leggi statali, mettendo in dubbio una delle principali accuse contro Bayer.

Questa sentenza potrebbe facilitare la gestione delle numerose cause legali pendenti contro l’azienda, che ha già accantonato 16 miliardi di dollari per risolvere oltre 100.000 casi.

Tuttavia, la decisione potrebbe essere riesaminata e ulteriori sviluppi sono attesi. Nel frattempo, Bayer continua a sostenere la sicurezza del Roundup.

Cosa fare in caso di danno da farmaco?

In caso di danno da farmaci occorre un particolare studio prima di una eventuale causa.

Andrà infatti data prova accurata:

  1. dell’assunzione del farmaco secondo le prescrizioni;
  2. del nesso causale tra assunzione del farmaco e danno subito;
  3. nonché della negligenza della casa farmaceutica nelle informative o nella produzione.

Nell’ipotesi di un danno conseguente ad un corretto utilizzo del farmaco, una volta escluso che ricorra un’ipotesi di responsabilità medica per aver erroneamente prescritto un prodotto inadeguato, sarà possibile valutare l’opportunità di un’azione contro il produttore del farmaco.

La casa farmaceutica potrebbe aver commesso errori nell’immissione in commercio di un prodotto difettoso o per l’omessa o per una carente informativa sui rischi connessi all’utilizzo dello stesso.

Il farmaco non somministrato correttamente dal medico

Se il medico somministra i farmaci in modo inappropriato può rispondere di omicidio volontario.

Nel 2022 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema con riferimento a farmaci di medicina palliativa, condannando con la sentenza 48944 il medico in quanto:

“Il medico che non pratica la medicina palliativa legalmente consentita e, di più, senza acquisire il consenso del paziente, somministra in modo inappropriato, e in dosaggi enormi, i relativi farmaci, secondo schemi sufficientemente standardizzati, accelerandone la morte, risponde di omicidio volontario in quanto senza la somministrazione delle pseudo-terapie, i decessi non sarebbero avvenuti, almeno lì e in quel momento”.

Il farmaco sbagliato fornito dalla casa di cura

La Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 9556/2002 ha ricordato che la casa di cura “non è un albergo” e risponde in caso di terapie errate tramite la somministrazione di farmaci inadeguati.

“Il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente (nella specie: una partoriente), anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonché nell’apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze.

E’ perciò configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico”

Le cure fornite dal medico specializzando per la dose sbagliata di farmaco

Il medico specializzando è responsabile dei danni provocati ai pazienti se sbaglia i farmaci da somministrare.

La condanna del medico in specializzazione per una scorretta terapia farmacologica è arrivata con la sentenza 38354/2022 della Cassazione secondo la quale:

Il medico specializzando è titolare di una posizione di garanzia in relazione alle attività personalmente compiute nell’osservanza delle direttive e sotto il controllo del medico tutore, che deve verificarne i risultati, fermo restando che la sua responsabilità deve in concreto essere valutata in rapporto anche allo stadio nel quale, al momento del fatto, si trovava l’iter formativo, con la precisazione che il medico specializzando deve rifiutare i compiti che non ritiene in grado di compiere, poiché in caso contrario se ne assume la responsabilità a titolo di colpa per assunzione.

Ne consegue che deve essere ritenuto responsabile per il reato di omicidio colposo il medico specializzando che, sfornito delle più elementari conoscenze sulla terapia praticata al paziente affetto da una specifica patologia e privo della preparazione e dell’adeguatezza del medico, abbia con la sua condotta – consistente nella errata trascrizione della prescrizione del farmaco – dato l’avvio alla catena di errori che hanno condotto alla morte del paziente, verificatasi a causa della inoculazione di una dose sbagliata di farmaco.

Limiti alla pubblicità dei farmaci

Il codice di autodisciplina pubblicitaria prevede appositi limiti in materia di pubblicità dei farmaci e dei trattamenti curativi.

La comunicazione commerciale relativa a medicinali e trattamenti curativi deve tener conto della particolare importanza della materia ed essere realizzata col massimo senso di responsabilità nonché in conformità alla scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche del prodotto.

Tale comunicazione commerciale deve richiamare l’attenzione del consumatore sulla necessità di opportune cautele nell’uso dei prodotti invitando in maniera chiara ed esplicita a leggere le avvertenze della confezione e non inducendo a un uso scorretto dei prodotti medesimi.

In particolare, la comunicazione commerciale al consumatore relativa alle specialità medicinali da banco deve comprendere la denominazione del medicinale e quella comune del principio attivo; quest’ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più princìpi attivi, o se la comunicazione ha il solo scopo di rammentare genericamente la denominazione del prodotto.

Limiti alla pubblicità degli integratori alimentari

Il codice di autodisciplina pubblicitaria prevede appositi limiti in materia di pubblicità degli integratori alimentari e dei prodotti dietetici.

La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti stessi.

Inoltre detta comunicazione commerciale deve essere realizzata in modo da non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico.

Queste regole si applicano anche agli alimenti dietetici per la prima infanzia, a quelli che sostituiscono in tutto o in parte l’allattamento materno e a quelli che servono per lo svezzamento o per l’integrazione alimentare dei bambini.

Per quanto attiene, in particolare, alla comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso e di altre tipologie specifiche di integratori, valgono le norme contenute nell’apposito Regolamento, che costituisce parte integrante del Codice.

Limiti alla pubblicità dei prodotti cosmetici

Il codice di autodisciplina pubblicitaria prevede appositi limiti in materia di pubblicità dei prodotti cosmetici e per l’igiene personale.

La comunicazione commerciale relativa ai prodotti cosmetici e per l’igiene personale non deve indurre a ritenere che essi abbiano caratteristiche, proprietà e funzioni diverse da quella di essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato e correggere gli odori corporei.

Tale comunicazione commerciale, quindi, pur potendo presentare detti prodotti come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari situazioni patologiche, purché a tale scopo abbiano formule e ingredienti specifici, non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici o per l’igiene personale con i medicinali, con i presìdi medico-chirurgici, con i dispositivi medici e coi trattamenti curativi.

Effetti indesiderati e monitoraggio costante della casa farmaceutica

La Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 2019 si è occupata di responsabilità da assunzione di farmaci, quando l’effetto collaterale dannoso del farmaco fosse segnalato.

 La causa ha origine dalla richiesta di risarcimento danni effettuata da un individuo contro la casa farmaceutica in seguito ai danni patiti a causa della sindrome di Lyell sviluppata dopo l’assunzione di un farmaco nel luglio 2004.

Il Tribunale di primo grado rigettò la domanda, considerando applicabile la normativa sulla responsabilità extracontrattuale del produttore per prodotti difettosi (D.P.R. n. 224 del 1988) e ritenendo che, anche applicando l’art. 2050 c.c., fosse presente una prova liberatoria data l’informativa sui possibili effetti collaterali.

La Corte d’Appello ribaltò la sentenza, escludendo l’applicabilità del D.P.R. n. 224 del 1988 e applicando l’art. 2050 c.c. Secondo la Corte d’Appello, non era stata fornita la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, e quindi condannò la società al risarcimento. La Corte stabilì che, nell’ambito dell’attività pericolosa come la produzione e distribuzione di farmaci, l’impresa deve assumersi il rischio economico dei danni avversi.

La Cassazione sottolinea che l’impresa farmaceutica non deve scegliere tra la rinuncia alla produzione e la responsabilità oggettiva per effetti collaterali ignoti, ma deve dimostrare di aver seguito tutte le sperimentazioni e protocolli legali e di aver fornito un’informazione adeguata sui possibili effetti collaterali.

Se per colpa di un farmaco hai subito dei danni o sei incorso in una dipendenza, puoi contattare il nostro studio legale per un primo consulto senza impegno.

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