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La responsabilità della banca nella prestazione dei servizi di investimento

La responsabilità della banca nella prestazione dei servizi d’investimento: quando può servire un avvocato cassazionista o uno studio legale che si occupi di diritto finanziario?

Si parla di “risparmio tradito” per descrivere quelle controversie che traggono origine dalla vendita di prodotti finanziari alla pubblico e che si sono risolte spesso in investimenti estremamente dannosi per i risparmiatori.

In questo post cerchiamo di affrontare i principali problemi che si pongono in materia di rapporti di prestazione di servizi d’investimento e le cose da sapere per rivolgersi con le dovute informazioni ad un avvocato o ad uno studio legale di cassazionisti che si occupi di diritto finanziario.

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Truffa con trading nel 2024

Uno dei più frequenti modi di truffa online nel 2023 sta proprio nell’offerta di finti servizi di trading online.

Secondo quanto riportato dal Sole24Ore il 7/10/2023:

“Nei primi 9 mesi del 2023 sono stati registrati 11.940 casi di truffa online, secondo le rilevazioni della Polizia Postale, per un valore di oltre 95 milioni di euro sottratti.

Nel 2022 il dato annuale era di 16.000 casi. La tipologia di truffa più diffusa è legata agli acquisti online (9.123 casi nel 2022, 6.400 nei primi nove mesi del 2023), ma la più redditizia è quella relativa a proposte di investimento tramite il trading online: a fronte di un numero minore di casi, circa 3.000 lo scorso anno, ha sottratto illegalmente oltre 93 milioni di euro.

In questo periodo, la segnalazione più frequente (10 al giorno, oltre 400 da inizio anno) ricevuta dalla Polizia di Stato è quella nota come la “truffa di Whatsapp”, con l’invio di una comunicazione relativa all’adozione di un nuovo numero telefonico da parte del criminale informatico che si spaccia per un figlio o un amico e la seguente richiesta di trasferimento di denaro o bonifici.

Una nuova frontiera dopo il phishing, lo smishing e il vishing: canali di contatto diversi per un obiettivo comune, riuscire a svuotare il conto corrente del potenziale truffato”.

La responsabilità della banca

La banca talvolta è responsabile del danno subito dal cliente, in particolare quando non si sia attenuta ai doveri di diligenza, correttezza e trasparenza.

In tali ipotesi occorrerà svolgere una attenta analisi sui fatti, ricostruendo la contrattualistica e tutte le operazioni svolte dal cliente o per conto del cliente.

Si tratta di contenziosi che impongono pazienza e determinazione, nella nostra esperienza solo 1 cliente su 5 dopo aver subito le perdite dimostra la capacità di adoperarsi per quanto necessario ad impostare correttamente una lite con la banca diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito.

Quali documenti devo portare all’avvocato per le perdite sugli investimenti finanziari?

Se ho subito una perdita per i miei investimenti, devo recuperare tutti i documenti che possono servire al mio avvocato per capire cosa è successo e se ci sono delle anomali nel rapporto tali da giustificare il mio diritto al risarcimento nei confronti della banca.

Devo quindi recuperare i seguenti documenti:

contratto quadro di prestazione servizi d’investimento;

contratto che disciplina il rapporto: es. Trading Forex, Future, contratto di gestione portafoglio.ordini di acquisto titoli;

questionari mifid di profilatura del cliente;

altre comunicazioni ricevute in corso di rapporto;

prospetti informativi relativi i prodotti compravenduti.

Prodotti assicurativi e consegna del DIP

Il Collegio ACF ha rilevato che il distributore di prodotti di investimento assicurativi deve informare sull’esistenza del “Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi” (DIP aggiuntivo IPIB), introdotto dal 1° gennaio 2019 e disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41 del 2018.

Questo documento è volto a rafforzare la tutela dei clienti per prodotti con caratteristiche peculiari, integrando le informazioni del KID.

L’Arbitro ha chiarito che, per la prova della consegna del DIP, la dichiarazione firmata dal cliente è sufficiente, ma ha ritenuto non dimostrato l’obbligo in un caso in cui mancava menzione del documento nella documentazione firmata.

Non ho nessun documento, cosa porto all’avvocato?

Se non hai la documentazione contrattuale relativa il rapporto, allora l’avvocato potrà richiedere per te la documentazione alla banca tramite la richiesta ai sensi dell’art. 119 TUB.

La banca è tenuta a consegnare tutta la documentazione entro 90 giorni: con quei documenti sarà possibile valutare la fondatezza del tuo diritto al risarcimento.

Quali sono le norme principali in materia di diritto finanziario sugli obblighi degli intermediari verso i clienti?

La materia è estremamente delicata ed ha richiesto una serie di interventi normativi a tutela dell’investitore non professionale, soggetto che per sua natura ha una posizione contrattuale ed informativa “debole” rispetto alla banca.

Per questo la materia è disciplinata:

  • Dal Testo unico della Finanza, dagli artt. 21 e ss.
  • Dal Regolamento Intermediari, predisposto dalla Consob con delibera 16190/2007, con gli artt. 27 e ss.

Il testo unico della Finanza

L’art. 21 del TUF impone alla Banca una serie di obblighi di natura precontrattuale, contrattuale e post conclusione del contratto. Si impone innanzi tutto diligenza, correttezza e trasparenza, nell’obiettivo di servire al meglio l’interesse del cliente.

Trasparenza significa obblighi informativi, prima della stipula del contratto e poi nel corso del rapporto, anche con riferimento all’esistenza di eventuali conflitti d’interesse dell’intermediario nelle operazioni richieste.

Gli obblighi riguardano poi l’acquisizione delle informazioni sul rischio desiderato dal cliente, nonché sui suoi passati investimenti.

L’obbligo di forma scritta nei contratti finanziari

L’art. 23 del TuF stabilisce poi l’obbligo di stipulare per iscritto il contratto relativo la prestazione dei servizi d’investimento, pena la nullità del contratto.

Contestualmente a tale sottoscrizione al cliente viene richiesta la compilazione del cosiddetto Questionario Mifid, contenente circa 15 domande aventi ad oggetto quelle che sono le conoscenze finanziarie del cliente (conoscenza dei titolo di stato, delle azioni, dei derivati…).

Gli obblighi di informazione da parte della Banca al momento dell’Ordine

Come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 1812 del 2020: La banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto.

Tale informazione deve soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente.

A fronte di un’operazione non adeguata, la banca può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

All’operatività di detta regola – applicabile anche quando il servizio fornito dall’intermediario consista nell’esecuzione di ordini – non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio.

Ciò non basterebbe a rendere il cliente operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob.

La valutazione di adeguatezza ed appropriatezza dell’operazione rispetto al profilo del cliente

La sottoscrizione del questionario determina per la banca la possibilità di proporre investimenti di vario livello di rischio e dunque operazioni ritenute “adeguate” per il profilo del cliente.

La banca “dovrebbe” verificare l’effettiva conoscenza dei prodotti: così spesso non è, considerato che si sono ripetuti scandali finaziari (da ultimo si vedano le vicende di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) dove vi è stata una sistematica sottoscrizione di prodotti finanziari (azioni) non adeguati al profilo di rischio dei clienti.

Ciò non significa che l’intermediario non possa svolgere un’operazione da ritenersi inadeguata, ma sarà necessario che prima di svolgerla adempia agli obblighi di informativa di cui agli artt. 39-40 del Regolamento Intermediari della Consob e ottenga il consenso scritto del cliente sul punto.

In questo senso ci sono state anche autorevoli precisazioni dalla giurisprudenza, v. Corte d’Appello di Milano Sez. I, 20/06/2012 secondo cui:

In tema di servizi d’investimento la banca intermediaria, prima di effettuare l’operazione, ha l’obbligo di fornire all’investitore una informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto in relazione alle caratteristiche personali e può dare corso ad operazioni non adeguate soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (giudizio contro Banca Intesa San Paolo).

Omessa diversificazione del portafoglio titoli

In caso di omessa diversificazione del portafoglio titoli la banca può incorrere in responsabilità, se ha suggerito di concentrare tutti i risparmi (o una loro elevata percentuale) in un solo titolo.

E difatti la diversificazione è il principale strumento di protezione del patrimonio dell’investitore.

In questo l’ACF ha in più occasioni condannato la banca a risarcire i danni provocati ai clienti, e qui riportiamo due decisioni dell’Arbitro:

  • Con riguardo al diligente svolgimento della valutazione di adeguatezza, il Collegio ha ritenuto non corretto il comportamento dell’intermediario che, pur avendo rilevato l’inadeguatezza degli investimenti sotto il profilo dell’eccesso di concentrazione dei titoli del medesimo emittente nel portafoglio del cliente, ha tuttavia dato seguito all’operazione, “«accontentandosi» di una sorta di liberatoria del cliente” (Decisione 1457).
  • In proposito, è stato precisato che, in presenza di una situazione di elevata concentrazione, è obbligo dell’intermediario non solo segnalare il livello di concentrazione (ottenendo l’autorizzazione del cliente ad eseguire l’operazione), ma anche “sconsigliare (piuttosto che raccomandare) l’operazione, in quanto non adeguata” (Decisione 1982).

La natura di operatore qualificato del cliente

Che il cliente sia persona fisica o giuridica, talvolta la banca o il broker hanno ottenuto dal cliente una dichiarazione sulla natura di “operatore qualificato”.

Con la firma di questa semplice dichiarazione, le banche talvolta vorrebbero sollevarsi da responsabilità e propinare ai clienti prodotti spazzatura.

Sulla natura della dichiarazione di cliente qualificato, è intervenuta anche la Cassazione, secondo cui: nei contratti di intermediazione  finanziaria, la dichiarazione formale di cui all’art. 31, 2°comma, reg. Consob n. 11322 del 1998 (applicabile ratione temporis), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo.

Grava sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario (e quindi che l’intermediario conosceva o avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza che il cliente mancava delle esperienze pregresse necessarie).Cosa succede se l’intermediario è inadempiente rispetto ad uno o più dei suoi doveri nella prestazione dei servizi d’investimento

L’investitore che sia stato danneggiato dalla sottoscrizione di un prodotto finanziario, potrà ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno qualora provi che l’intermediario ha violato alcuni dei suoi obblighi informativi o di comportamento.

In quali fasi del rapporto l’intermediario deve dare adeguata informazione al cliente?

Gli obblighi informativi della banca riguardano il momento dell’acquisto dei titoli.
Nel corso del rapporto non vi è obbligo di informativa perchè il cliente può controllare da se l’andamento dei titoli (e quindi verificare se vi è abbassamento del rating, default dell’emittente, discesa dei prezzi).
Diverso il discorso quando tra il cliente e la banca c’è un contratto di prestazione di consulenza e di gestione patrimoniale: in questi casi gli obblighi informativi della banca permangono nel corso di tutto il rapporto e non si esauriscono con l’acquisto.

Come è ripartito l’onere della prova nelle controversie in materia di prestazione di servizi d’investimento

E’ l’intermediario che ai sensi dell’art. 23 TUF deve provare di aver assolto ai propri doveri di diligenza nei confronti del cliente.

Sulla ripartizione dell’onere della prova in materia, si veda la recente sentenza Trib. Ivrea, 25/03/2015 secondo cui

In tema d’intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento. 

A tal fine è sufficiente che l’investitore alleghi da parte dell’intermediario l’inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall’art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento. 

L’intermediario ha invece l’onere di provare d’aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta”.

I temi giù attuali in materia di risparmio tradito o perdite sugli investimenti

I nuovi casi di default, bail-in, ristrutturazioni ed aumenti di capitale hanno dei nomi e si chiamano: Astaldi, Carige, Cmc Cooperativa Muratori & Cementisti Ravenna, Saipem, Obbligazioni Venezuela, Bond Venezuela, Azioni OI, Obbligazioni Lira Turca, Activision Blizzard, Portugal Telecom o Telecom Portogallo, Gestioni Patrimoniali o Portafogli Amministrati.

Oltre le tantissime altre controversie derivanti da investimenti in mancanza di informative, malfunzionamenti degli intermediari, abusi di mercato, sfruttamento della fiducia dei clienti da parte delle Filiali bancarie…

Le obbligazioni Portugal Telecom

Rilevanti sono state le perdite degli investitori in obbligazioni di Portugal Telecom.

Gli obbligazionisti della società di comunicazioni portoghese si sono difatti inconsapevolmente trovati ad investire in un titolo con rilevante esposizione al sudamerica.

Nel 2023 la procedura “fallimentare” che governa la società ha dichiarato anche di sospendere il flusso delle cedole, finora erogate agli obbligazionisti, a partire dal 5 febbraio 2023.

Il caso Activision Blizzard e la manipolazione del prezzo delle azioni

Nel corso del 2021 sono state avviate delle class action contro la Activision Blizzard, società americana di software creatrice di alcuni famosissimi videogame.

La Activision Blizzard quotata negli USA e rientrante nell’indice Standard and Poors 500, è stata accusata dalle lavoratrici donne di aver creato un ambiente sessista, discriminatorio o comunque molesto per le dipendenti di sesso femminile.

A fronte delle denunce presentate dalle lavoratrici, la Activision Blizzard non avrebbe garantito una idonea informativa al mercato, avendo sottaciuto i fatti e le prove utili a comprendere la gravità della situazione.

In conseguenza della scorrettezza delle informazioni date (o meglio negate) al mercato, il prezzo delle azioni sarebbe stato così falsato (se il mercato avesse saputo in tempo dell’esistenza di un “problema” avrebbe corretto il prezzo) e gli azionisti avrebbero acquistato ad un prezzo troppo alto nel periodo di riferimento, così diventando titolati ad esser risarciti.

In questo caso si tratta di una asserita responsabilità dell’emittente delle azioni, ovvero della stessa Activision Blizzard, e non di una responsabilità dell’intermediario finanziario attraverso il quale le stesse azioni sono state acquistate.

Come risolvere le controversie con le banche, Poste, le finanziarie e le società di investimento

Se anche tu sei incorso in una controversia con una banca per degli investimenti sbagliati  puoi scrivere una lettera di reclamo alla controparte.

Decorsi 60 giorni dal reclamo (a seconda del tipo di lite), puoi rivolgerti con il nostro aiuto all’ACF Arbitro Controversie Finanziarie della Consob.

Nei casi più gravi, dove la controversia non sia gestibile con gli strumenti di ADR indicati sopra, sarà sempre possibile presentare la domanda di mediazione e poi fare causa in Tribunale (come nelle ipotesi in cui sia necessario disconoscere contratti o realizzare perizie di consulenze tecniche).

Si tratta di controversie che richiedono la specializzazione di un avvocato, possibilmente cassazionista.

Se hai riscontrato delle perdite investendo leggi la nostra guida e se vuoi contatta il nostro studio per una prima consulenza senza impegno.


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Il nostro studio legale di avvocati cassazionisti è pronto ad aiutarti in ogni passo del tuo caso. Non esitare a contattarci per una consulenza iniziale. Per rendere il processo più rapido ed efficiente, ti invitiamo a inviarci tutta la documentazione necessaria.





    6 commenti su “La responsabilità della banca nella prestazione dei servizi di investimento”

    1. Buongiorno, sono un azionista popolare vicenza che ho fatto istanza di rimborso tramite fir. Oggi mi domandano documentazione attestante violazione al TUF ma com e ovvio non ho nulla di tutto cio. Cosa posso scrivere.? Mi pare che la truffa sia stata ufficializzata perfino dai Tribunali. Grazie per il supporto

      1. Avv. Marcello Padovani

        Salve, per rispondere alla sua richiesta sul riscontro pervenuto alla domanda di indennizzo al FIR per le azioni della Banca Popolare di Vicenza occorrerebbe verificare la documentazione.
        Se vuole ce ne invii copia tramite email.

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