- bisogna fare la dichiarazione di successione per i buoni fruttiferi postali?
- Un buono postale può essere riscosso da uno solo dei cointestati con PFR?
- Se sono morti tutti i cointestatari chi può chiedere il pagamento?
- E’ necessario l’accordo di tutti gli eredi per chiedere il pagamento del buono intestato ai defunti?
- Serve il consenso dei cointestatari per l’incasso dei buoni postali?
- Se il cointestatario è morto, serve il consenso dei suoi eredi per l’incasso dei buoni fruttiferi?
Bisogna presentare la dichiarazione di successione per i buoni fruttiferi postali con PFR?
E’ necessario fare qualcosa in caso di decesso di uno dei contestatari con PFR?
Ciascuno dei contestatari con pari facoltà di rimborso ha diritto di riscuotere tutto, anche in caso di decesso di uno o più dei cointestari.
Nell’ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari.
Ma se hai spiegato tutto questo allo Sportello dell’Ufficio Postale e continuano a non permetterti l’incasso?
Nel reclamo dovrai indicare tutti i motivi della tua richiesta, allegare il tuo documento d’identità e possibilmente richiamare la pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF.Se serve aiuto per l’invio del reclamo a Poste, contattaci per una consulenza.
Dovrai registrarti sul sito ABF, pagare € 20,00 per l’avvio del ricorso e seguire la procedura guidata, allegando tutti i documenti necessari a provare la tua richiesta.Se serve aiuto per l’avvio del ricorso ABF contro Poste, contattaci per una consulenza.
Se sei curioso di sapere Poste cosa risponde nell’ottobre del 2020 a fronte della richiesta di pagamento di chi come te è intestatario di un BFP cointestato con PFR, allora a seguire trovi la trascrizione del riscontro a reclamo ricevuto per un cliente dello studio:
Egregio Avvocato,
con riferimento alla sua segnalazione le comunichiamo quanto segue:
I Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi fino al 27/12/2000, e caduti in successione, possono essere rimborsati solo con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatario/i superstite/i).La clausola di “pari facoltà di rimborso” è resa automaticamente inefficace dal decesso di uno dei cointestatari.
Lo scorporo della quota di spettanza del cointestatario superstite è invocabile solo al contestuale ricorrere di due precise condizioni:
– assenza di opposizione degli eredi del/i cointestatario/i deceduto/i;
– esaurimento del periodo di fruttuosità del titolo.Per quanto riguarda i BPF emessi a partire dal 28/12/2000, sono previste differenti modalità di rimborso, a seconda del formato (cartaceo o dematerializzato) e della data di emissione dei buoni caduti in successione: BPF emessi dal 28.12.2000 (data di entrata in vigore del DM 19.12.2000)
La richiesta di rimborso dell’intero importo dei titoli può essere presentata da:• un cointestatario, salvo le eccezioni specificate successivamente;
• dagli eredi congiuntamente.
BPF cartacei cointestati – con pari facoltà di rimborso – emessi a partire dal 28.12.2000
Richiesta di rimborso presentata da un cointestatario: l’ufficio postale può procedere al rimborso dell’intero importo dei titoli senza aprire la pratica di successione, con piena liberazione di Poste Italiane nei confronti degli altri aventi diritto, salvo le seguenti eccezioni:
• per i BPF emessi dal 28.12.2000 fino al 4.9.2005, in presenza della notifica di un provvedimento dell’autorità giudiziaria di sospensione del pagamento l’Ufficio Postale non può procedere al rimborso fino alla notifica di un successivo provvedimento di rimozione dell’impedimento;
• per i BPF emessi dal 5.9.2005, l’Ufficio Postale non può procedere al rimborso, sia in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, sia in presenza di opposizione scritta di uno degli eredi/tutti gli eredi congiuntamente oppure di un altro eventuale cointestatario.
Richiesta di rimborso presentata dagli eredi congiuntamente:
L’ufficio postale deve aprire la pratica di successione e, al momento del rimborso, se la stessa riguarda esclusivamente i BPF emessi dal 28.12.2000, deve acquisire la quietanza congiunta di tutti gli eredi.
Se invece, oltre ai buoni, sono presenti anche altri rapporti/titoli:
– per i buoni, deve acquisire la quietanza congiunta di tutti gli eredi;
– per gli altri rapporti/titoli, ove prevista, deve acquisire la quietanza congiunta di tutti gli eredi e dei cointestatari.
• Per i BPF emessi dal 28.12.2000 risulta superata la procedura di scorporo e, come di norma, il rimborso può effettuarsi solo dietro presentazione del titolo originale.
• Per i BPF dematerializzati – istituiti dal D.M. 19.12.2000 – in seguito all’acquisizione della notizia del decesso di uno dei cointestatari, è sempre necessario aprire la pratica di successione.
Infine, in relazione ad un diffuso richiamo a taluni orientamenti di giurisprudenza, che si sono pronunciati a favore della validità della clausola di pari facoltà di rimborso anche nel caso da Lei segnalato, a ns. giudizio tali orientamenti si riferiscono correttamente solo ai casi in cui il diritto di credito incorporato nel titolo viene esercitato tra vivi, poiché non si trasmette mortis causa, a seguito del decesso di un cointestatario.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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Salve. Mia madre ha 5 bfp cointestati con mio padre deceduto, I buoni sono stati emessi da 90 al 96 hanno la formula pfr ma poste si rifiutano di di pagarli pretendendo la successione. Come mi devo comportare? Tenendo presente che mia mamma ha bisogno adesso di quei soldi perché non autosufficiente deve pagare la badante, per ora sto provvedendo io ma le mie risorse sono limitate. Grazie.
Salve, poste deve pagare senza chiedere altra documentazione che non sia il buono e il documento d’identità di sua madre. Con reclamo e ricorso ABF è possibile sbloccare il pagamento in alcuni mesi. Se vuole ci invii per email o whatsapp copia dei buoni e possiamo sicuramente intervenire noi. Distinti saluti
URGENTE Oggi ho presentato all’ufficio postale il verbale dei Carabinieri per il furto di vari beni e soprattutto di 23 B.P.F. cointestati con pfr con presenza-firma e documenti della sottoscritta cointestataria.. Ho pregato di bloccare immediatamente i Buoni onde prevenire eventuale riscossioni illecite ,ma l’addetto ha sospeso la pratica restituendomi tutta la documentazione perchè richiedeva la presenza personale allo sportello del secondo intestatario invalido e non deambulante !. problema di cui non conosceva le prababili soluzioni !
Chiedo se è legale che la denuncia del furto sia presentata solo da uno dei contestatari come per la riscossione.
Salve, l’unica cautela che adotterei consiste nell’invio di reclamo con la denuncia e con la richiesta di duplicato dei buoni. In qualità di cointestatario con PFR ha sicuramente diritto a procedere in questo senso da solo e senza la firma di altri.
Avv. Marcello Padovani
buonasera ho un problema mio padre aveva 2buoni fruttiferi bpf cointestati con mio nonno il quale all’insaputa di mio padre è andato e gli ha incassati.Ora mio padre può fare qualcosa oppure ha perso i soldi che il padre nonché mio nonno si è preso? Grazie