Hai stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile e la tua banca ha imposto successivamente una cosiddetta clausola floor? Quando potresti avere bisogno di un avvocato cassazionista che si occupi di diritto bancario a Roma.
Spesso si verificano liti tra le Banche ed i clienti, per affrontare queste situazioni può servire un avvocato che si occupi di diritto bancario e finanziario, e se non troverai qui la tua risposta allora leggi la nostra guida al diritto bancario.
La tua banca ha modificato i tassi d’interesse del tuo mutuo a tasso variabile? allora leggi questo post.
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Cosa fare per mutuo a tasso variabile?
Se hai un mutuo a tasso variabile e le rate sono salite troppo, puoi valutare se procedere in uno dei modi che segue:
- ricorrere al Fondo Gasparrini, ovvero il fondo di solidarietà che permette di sospendere il pagamento del mutuo prima casa fino a 18 mesi. Questo comporta l’allungamento del piano di ammortamento. Richiedere la perdita del lavoro, la riduzione del lavoro sia per i dipendenti che per gli autonomi.
- Trasformare il mutuo da tasso variabile a fisso ai sensi della legge di bilancio 2023 come segue.
La rinegoziazione forzata dei mutui 2023
Nel 2023 è stata prevista la possibilità di pretendere dalla banca la rinegoziazione del mutuo a tasso variabile in tasso fisso.
In conseguenza dall’aumento dei tassi dei mutui, la Legge di Stabilità 2022 ha previsto che i clienti con:
- debito sotto i 200 mila euro;
- ISEE sotto i 35 mila euro;
- nessun ritardo nei pagamenti precedenti;
Possono ottenere dalla banca la conversione del mutuo in tasso fisso con il mantenimento dello spread pattuito, ma con la sostituzione del tasso Euribor con il tasso Eurirs bloccato e vigente alla data della rinegoziazione.
Potrebbe trattarsi di una valida alternativa rispetto alla surroga del mutuo rispetto ad altro istituto di credito.
Dove la banca non si dovesse prestare alla conversione sarà possibile rivolgersi alla giustizia per avere risarcimento in pochi mesi.
La differenza tra mutuo a tasso fisso e variabile
Un mutuo a tasso fisso ha un tasso di interesse che rimane costante per tutta la durata del mutuo. Ciò significa che la rata mensile rimarrà la stessa per tutta la durata del mutuo, indipendentemente dalle variazioni dei tassi di interesse del mercato.
Un mutuo a tasso variabile, invece, ha un tasso di interesse che varia in base ai tassi di interesse del mercato. Ciò significa che la rata mensile può aumentare o diminuire in base ai cambiamenti dei tassi di interesse.
Nel lungo periodo, i tassi d’interesse a tasso fisso tendono ad essere più alti rispetto a quelli a tasso variabile, ma offrono maggiore stabilità e prevedibilità nei pagamenti mensili. I tassi a tasso variabile possono essere più bassi all’inizio, ma possono aumentare nel tempo, rendendo più difficile prevedere i pagamenti futuri e aumentando il rischio di difficoltà nei pagamenti per il mutuatario.
In generale la scelta dipende dalla propria tolleranza al rischio e dalle proprie aspettative di variazione dei tassi d’interesse nel futuro.
La banca può introdurre un tasso floor in corso di piano di ammortamento?
Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario il 15 novembre 2018 si è pronunciato per la risoluzione di una controversia sorta tra un intermediario finanziario e il cliente tra i quali è stato stipulato un contratto di mutuo fondiario per dipendenti.
La questione è stata sottoposta dal Collegio rimettente di Milano vista la complessità della controversia ed il contrasto tra i collegi.
Nello specifico il mutuatario ha adito l’Arbitro dopo aver constatato che l’Istituto di credito:
“aveva introdotto dei limiti all’applicazione del tasso originariamente previsto, mediante l’introduzione di un tasso minimo (floor) e di un tasso massimo (cap)”.
Come evidenziato dal Collegio di Milano, l’Intermediario ha modificato unilateralmente gli accordi contrattuali sottoscritti con il cliente. Di conseguenza la norma di riferimento è l’art. 118 Testo Unico Bancario relativo alla “Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali”.
Tuttavia, la Banca nega di aver esercitato lo Ius Variandi bensì afferma di aver semplicemente
“confermato il meccanismo di determinazione del tasso d’interesse previsto dal contratto e di essersi limitato ad introdurre dei limiti alla sua applicazione rappresentati da un tasso minimo (floor) e da un tasso massimo (cap)”.
Ma il tasso d’interesse può diventare negativo nel mutuo?
Il Collegio di Coordinamento, nel risolvere la controversia sopra descritta, richiama gli articoli del Codice civile spiegando che il verificarsi di tassi di interesse negativi non può comportare la diminuzione del capitale mutuato, perché ex art. 1813 c. c. il mutuatario
«si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità», e dunque nel mutuo di denaro deve restituire una somma identica a quella mutuata;
argomenta poi che il carattere oneroso del mutuo rende incompatibile la configurabilità di un interesse negativo, e quindi «la previsione di un tasso d’interesse variabile, nella ipotesi più favorevole al cliente e peggiore per l’intermediario potrà determinare la gratuità del mutuo, ma, considerata la volontà delle parti, il mutuo non potrà mai concettualmente divenire remunerativo per il mutuatario».
Si chiede infine se l’interesse possa divenire negativo in un dato periodo, purché non lo sia nel suo complesso, ed argomenta nel senso che, ex artt. 820 e 821 c. c., gli interessi sul capitale mutuato sono frutti civili che il mutuante acquista giorno per giorno, cosicchè in nessun momento della durata del contratto gli interessi possono assumere valore negativo, non essendo concepibile che un frutto cagioni un depauperamento del soggetto che ha diritto di percepirlo.
I mutui con tasso euribor
Ha fatto molto discutere una sentenza della corte di cassazione di dicembre 2023 con la quale si sarebbe affermato che ci sarebbe un problema su tutti i contratti tra cui i mutui dove i tassi di interesse sono legati all’indice EURIBOR nel periodo compreso tra settembre settembre 20005 e maggio 2008.
Ipoteticamente sarebbero interessati dalla questione sia i mutui che i contratti di leasing che i derivati eccetera eccetera.
Si trova online chi promette restrizione di somme e chi invita a spendere soldi per fare perizie dirette al riconteggio degli interessi.
Prudenzialmente facciamo attenzione la questione assolutamente e ancora ancora tutta da definire e non è detto che ci sia diritto alla restituzione di qualsiasi tipo di interesse o al ricalcolo dell’interessi dovuti.
In particolare occorre prudenza per i contratti di mutuo, mentre a determinati condizioni avere senso svolgere delle attività attività in caso di contratti di leasing o nel caso di derivati.
Sentenze sui mutui con tasso flou
La “clausola floor” nei contratti di mutuo a tasso variabile è stata oggetto di diversi contenziosi legali e quindi di diverse sentenze.
Il Tribunale di Bari ha escluso che la clausola floor possa essere qualificata come un derivato finanziario, e quindi non rientra nella disciplina del Testo Unico Finanziario (TUF). Secondo il tribunale, l’inserimento di tale clausola in un contratto di finanziamento non determina la realizzazione di un investimento finanziario per il mutuatario, rappresentando semplicemente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse del contratto di mutuo.
In un caso trattato dalla Corte d’appello di Catania, è stata contestata la vessatorietà di una clausola floor contenuta in un contratto di mutuo ipotecario. La Corte ha ricordato che la clausola floor non rientra nell’elenco tassativo di clausole vessatorie previsto dalla normativa, precisando che non è considerata vessatoria se rispetta i necessari requisiti di chiarezza e comprensibilità.
La Corte d’appello di Milano ha riconosciuto la natura vessatoria di una clausola floor applicata a un contratto di mutuo a tasso variabile, in quanto l’assenza di un meccanismo correttivo (come la previsione di una clausola cap o la riduzione dello spread) aveva determinato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Perchè nel mutuo a tasso variabile il tasso non può mai diventare negativo secondo l’ABF
Al termine del proprio iter argomentativo il Collegio di Coordinamento enuncia il principio di diritto e accoglie il ricorso del cliente mutuatario:
“Nel contratto di mutuo non è giuridicamente configurabile un tasso di interesse negativo che incida sul capitale mutuato.
Conseguentemente, quando il tasso d’interesse sia stato pattuito in misura variabile, esso non può assumere valore negativo in alcun momento della durata del contratto.
In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento.
La clausola floor è inefficace, per cui la ricorrente ha diritto all’applicazione delle condizioni economiche originariamente pattuite per le rate future, nonché la restituzione dei maggiori interessi eventualmente corrisposti in eccedenza, senza tuttavia considerare eventuali valori negativi degli interessi”.
Questo significa che la clausola floor non può essere introdotta ed è illegittima, ma in ogni caso il mutuo non può diventare a tasso negativo.
Il tasso floor deve essere indicato in modo chiaro e comprensibile
Il tasso floor per essere legittimo deve essere indicato in modo chiaro e comprensibile.
Molti hanno contestato la legittimità del tasso floor ritenendo che la clausola sia vessatoria ed a danno del cliente.
Sia l’ABF che il Tribunale di Milano hanno escluso che la clausola sia vessatoria, a patto che il meccanismo di funzionamento sia chiaro, comprensibile ed il suo contenuto sia stato approvato dal cliente.
Se anche la tua Banca ha modificato unilateralmente il contratto di mutuo con te sottoscritto introducendo una clausola floor contattaci per una prima consulenza senza impegno, siamo uno studio legale di avvocati cassazionisti.
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