Istituito il FIR – Fondo Indennizzo Risparmiatori per azionisti ed obbligazioni: quando potresti avere bisogno di un avvocato che si occupi di diritto bancario a Roma.
Ma cosa fare per chi non ha diritto al FIR?
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Cosa fare per chi non ha diritto all’indennizzo del FIR
Ormai sappiamo tutti cosa fare per chi ha diritto ad accedere al FIR. Più interessante nel 2021 è capire cosa fare se non si ha diritto al FIR.
E difatti chi non ha diritto al FIR si può comportare diversamente a seconda dei casi:
Gli obbligazionisti subordinati di MPS
Gli obbligazionisti subordinati di MPS possono presentare ricorso ACF per il risarcimento del danno subito per il burden sharing, ovvero la conversione da obbligazioni subordinate ad azioni
Le banche venete risolte
Gli azionisti delle banche venete risolte (Popolare di Vicenza e Veneto Banca) non possono agire contro Intesa Sanpaolo che ha incorporato queste banche. Discorso diverso se si è comprato tramite Banca Apulia o Banca Nuova, in questo caso banca Intesa Sanpaolo risponde del danno secondo le ultime sentenze.
Gli azionisti delle venete possono tuttavia valutare la richiesta di risarcimento danni ai revisori dei conti.
La Banca Popolare di Bari
Gli azionisti della banca Popolare di Bari hanno ricevuto delle offerte transattive che sono state definite da alcuni clienti dello studio delle proposte “offensive” e sono state pertanto in massima parte rifiutate.
Lo studio ha affrontato decine di casi in materia, ne parliamo qui.
Astaldi, Portugal Telecom e Diamanti da Investimento
Per gli azionisti di Astaldi e gli obbligazionisti Portugal Telecom è possibile agire contro gli intermediari finanziari che hanno venduto i titoli senza le corrette informative.
Per chi ha comprato diamanti da investimento tramite le banche, ottenuta la restituzione si può presentare domanda di ammissione al passivo del Fallimento della IDB SpA, come spieghiamo qui.
La legge istitutiva del FIR Fondo Indennizzo Risparmiatori
La L. 145/2018 anche detta Legge di Stabilità ha finalmente previsto – dopo un’attesa durata 4 anni – il diritto agli indennizzi, del 30% per gli azionisti e del 95% per gli obbligazionisti.
Chi ha diritto ad accedere al FIR?
Hai investito in azioni o obbligazioni di Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Marche o Banca Etruria ?
I rimborsi perverranno dal FIR – Fondo Indennizzo Risparmiatori, il quale avrà inizialmente una dotazione di 1,5 miliari di euro, e avranno come beneficiari le persone fisiche e le piccole imprese, nel limite massimo di € 100.000,00 per ogni risparmiatore (è allo studio l’estensione ad € 200.000,00).
Hanno diritto al rimborso coloro che hanno accettato le famose transazioni al 15%.
Non ne beneficeranno (ai sensi del comma 496) coloro che, come i clienti del nostro studio, hanno ottenuto pronunce favorevoli da parte dell’ACF della Consob, i quali si sono già visti rimborsare un importo pari al 30% dell’importo riconosciuto dalla Consob stessa (importo che tuttavia, in alcuni casi, è risultato inferiore a quello investito in azioni).
Il rimborso automatico ed il rimborso su accertamento del diritto del risparmiatore
Il rimborso cd. Automatico, spetta ai risparmiatori che abbiano reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, escluso il valore investito in azioni delle stesse banche liquidate (è sufficiente uno dei due requisiti).
Coloro che non rientrano nelle categorie descritte sopra (patrimonio o reddito) sarà necessario un ricorso alla procedura arbitrare prevista dalla legge, e diretta ad accertare la natura fraudolenta della vendita di prodotti finanziari.
La richiesta di “documentazione attestante le violazioni massive del TUF che hanno causato un pregiudizio ingiusto”
Molti investitori hanno ricevuto o stanno ricevendo una richiesta di integrazione da parte del FIR che richiede la”documentazione attestante le violazioni massive del TUF che hanno causato un pregiudizio ingiusto agli aventi diritto da parte delle banche in liquidazione“.
Ebbene, in questi casi, la Commissione Tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori, andrà ad indagare se l’investitore è vittima o meno di “misselling” ovvero di una vendita illecita o comunque inadeguata alla luce dei canoni di diligenza dell’intermediario.
Ma come dimostrare che si è vittima di misselling? Ebbene occorrerà documentare le violazioni da parte dell’intermediario dei propri doveri, tra cui:
- l’obbligo di sottoscrivere un contratto quadro;
- le informative presenti sugli ordini di acquisto di azioni o obbligazioni;
- la concentrazione dell’investimento e quindi la non diversificazione del portafoglio complessivo;
- l’erogazione di finanziamenti o altre operazioni come le baciate, contestualmente all’acquisto;
- il profilo di rischio inadeguato o la modifica del profilo di rischio contestualmente all’acquisto;
- le altre ipotesi previste a titolo esemplificativo nella Delibera della Commissione Tecnica del FIR.
Per documentare il misselling, il nostro studio produce al FIR una relazione molto simile ad un atto giudiziario, richiamando i vari motivi per i quali l’investitore merita risarcimento e richiamando la documentazione allegata.
Le novità del 2022 in materia di indennizzi ai risparmiatori
E’ notizia di novembre 2020 che i primi risparmiatori hanno cominciato a ricevere gli indennizzi per i risparmi persi con le banche in liquidazione.
Si tratta di un acconto sul rimborso dovuto, previsto dalle leggi introdotte con l’emergenza Corona Virus.
Nel corso del 2022 la Commissione del FIR ha indicato i periodi in cui sono avvenute le cosiddette “violazioni massive”.
I periodi in cui sarebbero avvenute le violazioni massive, rilevanti ai fini del rimborso FIR ai risparmiatori, sarebbero le seguenti e variano da banca a banca:
Banca Popolare delle Province Calabre: 1/1/2011 – 31/12/2014
Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto (Crediveneto): 27/4/2014 – 25/10/2017
Banca delle Marche: 1/1/2011 – 27/8/2013
Banca Etruria: 1/1/2012 – 22/11/2015
Banca Popolare di Vicenza: 1/4/2009– 16/02/2016
Cassa di Risparmio di Chieti:27/4/2012 – 5/9/2014
Cassa di Risparmio di Ferrara: 22/12/2011 – 27/5/2013
Veneto Banca: 22/11/2010 – 18/12/2015
Novità indennizzo ai risparmiatori FIR 2024
Abbiamo detto che nel 2023, visto l’avanzo di cassa del FIR, è stato riconosciuto agli investitori un ulteriore 10% di indennizzo, salito quindi dal 30% al 40% dell’importo perso.
Ulteriori novità sono attese nel 2024 se si considera che il FIR stesso avrebbe ancora 200 milioni di euro non ripartiti tra gli azionisti di veneto banca e banca popolare di vicenza.
Importo che allo stato attuale permetterebbe una ulteriore erogazione in favore delle vittime dei crak bancari, salvo dietrofront da parte del governo e destinazione delle risorse al altre causali.
Se invece hai un altro problema derivante dai vecchi rapporti con Popolare di Vicenza e Veneto Banca, confluite in Banca Intesa Sanpaolo, come ad esempio per le operazioni “baciate” leggi qui.
Qualora tu abbia un altro problema di diritto bancario e cerchi uno studio legale specializzato in cause contro le banche a Roma leggi la nostra guida o guarda la nostra playlist YouTube.
Coloro che hanno ottenuto una decisione ACF parzialmente favorevole ( ma non per l’intero importo investito), sicuramente potranno insinuarsi nella domanda per la differenza, in quanto non possono essere penalizzati coloro che hanno maggiore titolo rispetto a tutti gli altri, avendo ottenuto il riconoscimento da un Organo Giudicante di avere subito il misselling.. E’ scritto nel comma 499 infatti :”al netto di ogni altra forma di ristoro .. etc”. Il mio dubbio, piuttosto, riguarda gli azionisti ed obbligazioniste delle 4 banche risolte che non hanno ancora ricevuto l’indennizzo, perché devono attendere la pubblicazione dell’ACF dell’inadempienza degli intermediari condannati : Ubi e Bper. Siccome potrebbero trascorrere mesi prima della pubblicazione della lista degli intermediari inadempienti, nonostante già siano trascorsi i previsti 30 giorni dalla pubblicazione della Decisione, come si dovranno regolare coloro che hanno ottenuto la decisione favorevole ma non il risarcimento materiale? potranno portare in deduzione anche la somma non ancora incassata, facendo semplice atto di fede? Oltretutto, la somma riconosciuta in Decisione per la rivalutazione monetaria non dovrebbe essere considerata e compensata in sede di formulazione della domanda al FIR. Per esempio, se ho una decisione ACF che condanna l’intermediario a liquidarmi 50 per sorte e 5 per rivalutazione monetaria, io nella dichiarazione al FIR porterò in detrazione 50 e non 55.
Salve,
scriviamo a gennaio, ma passeranno alcuni mesi prima che il FIR diventi operativo.
Nelle more sarà possibile che lei ottenga la liquidazione, ma le decisioni ACF utili all’accesso al fondo di indennizzo del 2018 sono quelle contro le banche risolte e non quelle verso UBI e BPER che invece sono banche “in salute”, chiamate a rispondere di questi debiti per via dei contratti di cessione delle passività dalle bad bank.