Iscrizione Ipoteca Equitalia: tutto quello che c’è da sapere
Hai trovato un preavviso di iscrizione di ipoteca Equitalia, oggi Agenzia Entrate Riscossione nella posta o hai scoperto che la tua casa è stata ipotecata?
Il preavviso di iscrizione di ipoteca è l’atto con cui l’Agenzia Riscossione, ex Equitalia, cerca di recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini ai vari enti fiscali o tributari (es. Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni e così via).
Se ti stati domandando cosa è l’ipoteca, allora sei sulla pagina giusta per capire cosa fare con l’aiuto di un avvocato cassazionista che si occupa di debiti con i fisco.
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Cosa è l’ipoteca dell’Agenzia Entrate Riscossione
L’ipoteca dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione è una garanzia che l’Agenzia delle Entrate può iscrivere su un immobile per garantire il pagamento di debiti fiscali non pagati.
Questo significa che se una persona non paga le tasse dovute all’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia può iscrivere un’ipoteca su un immobile di proprietà della persona in questione per garantirsi il recupero del debito.
In caso di mancato pagamento, l’Agenzia può procedere – in alcuni casi – con la vendita dell’immobile per recuperare il denaro dovuto.
Ipoteca Equitalia
L’atto giudiziario notificato da Equitalia può essere un preavviso di iscrizione di ipoteca con l’indicazione del termine di 30 giorni per pagare o per chiedere la rateizzazione, decorsi i quali la tua casa sarà ipotecata
Il preavviso di iscrizione di ipoteca Equitalia è quindi un atto con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione tenta il recupero del credito.
Se è passato un anno dalla notifica della cartella esattoriale, allora prima del preavviso di iscrizione di ipoteca, Equitalia deve anche notificarti l’intimazione di pagamento.
Ipoteca Agenzia Entrate Riscossione importo minimo
Per iscrivere l’ipoteca è previsto un valore minimo del debito di € 20.00o,00.
L’iscrizione di ipoteca per un debito compreso tra 20.000,00 euro e 120.000,00 euro comporta che Equitalia dopo l’ipoteca non potrà procedere al pignoramento dell’immobile.
Solo se il credito dell’Agenzia Riscossione è superiore a 120 mila euro, dopo l’iscrizione dell’ipoteca si potrà procedere a pignoramento dell’immobile, purchè non si tratti di prima casa di residenza del contribuente.
Come non far iscrivere ipoteca ad Equitalia
C’è un metodo infallibile per non farsi iscrivere ipoteca da parte dell’Agenzia Riscossione.
Sembra scontato ma per molti basta mantenere il debito al di sotto dei 20 mila euro, provvedendo a dei pagamenti in acconto allo scopo di contenere l’aumento delle cartelle esattoriali, che inevitabilmente maturano di anno in anno interessi.
Con attenzione, il contribuente può verificare su SPID la propria situazione debitoria e provvedere a dei versamenti man mano che il debito aumenta.
Altrimenti, è spesso possibile avvalersi della rateizzazione delle cartelle esattoriali oppure di procedure di rottamazione o definizione agevolata.
Il ricorso contro l’Ipoteca Agenzia Entrate Riscossione
In base all’art. 77, comma 2-bis, del D. p. r. 602/1973, in capo all’agente della riscossione – che intenda dare corso all’iscrizione ipotecaria su un bene immobile del contribuente inadempiente – sussiste l’obbligo di notificare a quest’ultimo una specifica comunicazione preventiva recante l’avviso di tale iscrizione, assegnandogli il termine di trenta giorni per eseguire il pagamento o per formulare osservazioni.
In forza di tale principio, la Corte di giustizia di secondo grado della Calabria ha respinto l’appello del contribuente, in quanto, nel caso di specie, ha ritenuto legittimo l’operato dell’agente della riscossione che aveva iscritto ipoteca presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari sui beni del soggetto passivo, per un importo pari al doppio del credito complessivo vantato, solo dopo aver notificato correttamente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L’obbligo di preavviso di iscrizione ipotecaria per la Cassazione
La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi recentemente in materia di obbligo di preavviso di ipoteca e delle conseguenza dell’inadempimento.
In particolare secondo Cass. 33202/2022:
L’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili onde procedere alla riscossione coattiva delle imposte, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.
L’omessa comunicazione che di fatto non permette l’istaurarsi di un contraddittorio endoprocedimentale tra le parti, comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento.
In ogni caso la nullità, stante la natura reale dell’ipoteca, non opera ope legis ma l’illegittimità deve essere dichiarata giudizialmente.
Nello stesso senso ulteriore giurisprudenza di interesse per avvocati e commercialisti, sta nella sentenza n. 5577 del 26.02.2019 della Corte di Cassazione, sez. 5, secondo cui:
“in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”
Il termine per l’impugnazione dell’ipoteca
Ma c’è un termine per l’impugnazione dell’ipoteca sulla casa da parte dell’Agente della Riscossione.
La risposta è no: l’ipoteca si può impugnare senza termini in quanto il relativo procedimento non è ne opposizione agli atti esecutivi ne opposizione all’esecuzione, bensì è procedimento di accertamento negativo del credito proponibile senza scadenza.
In questo senso da ultimo la Corte di Cassazione con sentenza 10272/2021.
La questione è di sicuro interesse per i tanti che non avendo ricevuto il preavviso di iscrizione, abbiano appreso dell’esistenza dell’ipoteca solo in un momento successivo.
L’ipoteca di Equitalia sulla prima casa
Equitalia può sempre iscrivere ipoteca anche sulla prima casa del contribuente.
Quello che l’Agenzia Riscossione non può fare è procedere poi al pignoramento se quell’immobile è la prima casa di abitazione del ricorrente.
Insomma, se si tratta di seconda casa o di un immobile commerciale ed il debito è superiore ad € 120 mila, l’Agenzia Riscossione dopo il pignoramento potrà anche procedere al pignoramento.
Ipoteca Equitalia prescrizione
E’ inopportuno parlare di prescrizione dell’ipoteca perchè l’ipoteca non si prescrive.
Ciò che si può prescrivere è il credito dell’Agenzia Riscossione sottostante all’ipoteca. E difatti un avvocato che si occupi di problemi fiscali spiegherà che ai diversi tributi e contributi corrispondono differenti termini di prescrizione (3, 5 o 10 anni).
Altro discorso deriva dalla cessazione dell’efficacia dell’ipoteca dopo 20 anni dall’iscrizione.
In tal caso, se Equitalia non rinnova l’iscrizione la stessa è come se non fosse più efficace sul bene con la conseguente possibilità di alienarlo senza tenere conto del vincolo apposto.
Intervento dell’Agenzia Riscossione nel pignoramento dell’immobile ipotecato
Se è piuttosto raro che Equitalia venda all’asta un immobile, succede di frequente che l’Agenzia Riscossione depositi un atto di intervento all’interno di una procedura esecutiva avviata da una banca o da un altro creditore.
Nel caso di pignoramento immobiliare – magari eseguito da una banca – l’Agente della Riscossione può inserirsi con l’atto di intervento e domandare il pagamento di quanto risultante per cartelle esattoriali ed avvisi di addebito INPS.
L’agenzia Riscossione avrà diritto a soddisfarsi sul ricavato della vendita, dopo il creditore con ipoteca di primo grado come potrebbe essere la banca.
Ricorso contro l’iscrizione di ipoteca
L’ipoteca o il suo preavviso può essere impugnato per diversi motivi con ricorso con un avvocato davanti il Tribunale, la Commissione Tributaria o il Giudice di Pace, a seconda che:
- si contestino vizi propri dell’atto, perchè ad esempio non si è ricevuta notifica del preavviso di iscrizione dell’ipoteca;
- si contestino i debiti sottostanti per la mancata notifica delle cartelle esattoriali.
- se si contestato i debiti contenuti nelle cartelle sottostanti l’ipoteca o il preavviso, la competenza sarà du uno degli organi di giustizia detti sopra.
Il termine per presentare ricorso contro il preavviso di iscrizione di ipoteca, o contro la stessa iscrizione di ipoteca, dunque sarà a seconda dei casi di 20, 30, 40 o 60 giorni a seconda del tipo di tasse o contributi di cui parliamo nel caso concreto.
In caso di problemi con le ipoteche dell’Agenzia Entrate Riscossione, preoccupati quanto prima del tuo caso perche i tempi per impugnare gli atti sono molto stretti, ed in caso di ritardo rischi di pregiudicare la tua situazione.
Se cerchi uno studio legale di avvocati cassazionisti per impugnare un preavviso di iscrizione ipotecaria a Roma, contattaci per una prima consulenza senza impegno, inviandoci copia scansionata dell’atto ricevuto dall’Agenzia Entrate Riscossione.
cerco avvocato a roma per impugnare un preavviso di ipoteca che mi è arrivato dall’agenzia entrate riscossione per cartelle esattoriali agenzia entrate e avvisi di addebito INPS. mi potete aiutare?
ipoteca equitalia iscritta anni fa per circa 10 mila euro, vorrei vendere la casa ma per cancellare l’ipoteca è possibile impugnare la violazione dell’importo minimo di ipoteca?
Mi serve un avvocato per cancellare l’iscrizione? l’immobile è a roma. Grazie
salve, prima di tutto per quanto concerne l’importo minimo di iscrizione di ipoteca andrà verificata la data dell’iscrizione da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione, in quanto la normativa è cambiata nel tempo.
Non necessariamente serve un avvocato per gli incombenti da lei indicati, per quanto uno studio legale le potrà con ogni probabilità agevolare il compito. Se serve aiuto con contatti tramite gli appositi canali. Cordiali saluti