Indebito pensionistico
Il pensionato INPS potrebbe ricevere una comunicazione con cui gli viene richiesta la ”restituzione dell’indebito”.
Se ti stati domandando cosa è l’indebito INPS, allora sei sulla pagina giusta per capire cosa fare con l’aiuto di un avvocato cassazionista che si occupi di previdenza.
Cerchi un avvocato a Roma per una controversia previdenziale ?
@avv.marcellopadovani Compensazione Arretrati Inps⬇️ _ Nel video di oggi parliamo di come il nostro cliente, il signor Marco, si è trovato di fronte a una ingiusta compensazione da parte dell’Inps di una pensione di invalidità civile che gli era stata riconosciuta. Abbiamo contestato in tribunale questa compensazione, citando la sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce che gli arretrati di pensione per invalidità non possono essere interamente decompensati, in quanto ciò priverebbe il beneficiario del minimo vitale garantito per legge. _ Per Fissare Una Consulenza O Per Maggiori Informazioni Scrivimi! #pensioneinvalidità #compensazioneindebito #dirittipensionati #compensazione #arretrati #inps #pensione #invalidità #tribunale #cortecostituzionale #beneficiario #legge #difendere #avvocato #avvocatocassazionista #avvocatopadovani ♬ suono originale – Avv. Marcello Padovani
Cos’è l’indebito pensionistico INPS
L’indebito pensionistico INPS è quella situazione che si crea quando l’INPS ha versato al pensionato somme non dovute.
L’indebito INPS può essere totale: quando non c’era diritto alla pensione.
L’indebito INPS può essere parziale: quando le somme pagate sono state superiori a quelle dovute.
Rimborso pensione INPS al lordo o al netto
Per anni quando l’INPS richiedeva il rimborso dell’indebito, lo faceva con riferimento alla somma lorda erogata e quindi anche con riferimento alle somme verste per tasse dall’INPS direttamente all’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 2021 l’importo da rimborsare all’INPS per l’indebito è al netto.
Chiaramente questa norma riguarda le pensioni che hanno subito una ritenuta alla fonte e con esclusione di quelle (come invalidità o assegni o bonus) che invece sono state pagate lorde e vanno rimborsate parimenti al lordo.
Quando ci deve essere la restituzione della pensione INPS
In alcuni casi è prevista la irripetibilità delle pensioni INPS e di altri Enti, e questo divieto di ripetizione non sanziona un errore dell’ente ma tutela il pensionato (garantendogli la conservazione di somme destinate alla vita e non al risparmio).
Occorre distinguere tra le prestazioni previdenziali (per le quali valgono le regole di cui parleremo) dalle prestazioni assistenziali, per le quali vale il principio generale dell’irripetibilità delle prestazioni corrisposte.
Indebito INPS per i pagamenti indebiti INPS successivi al 2001
Per i pagamenti indebiti INPS successivi al 1/1/2001 è previsto che il beneficiario debba restituire l’indebito se:
- il provvedimento era provvisorio;
- se l’omessa o inesatta segnalazione dei fatti da parte del beneficiario sia stata rilevante per l’errore;
- se ci sia stato dolo da parte dell’interessato a percepire la pensione.
E’ invece prevista la sanatoria quando il provvedimento errato sia stato definitivo e sia stato comunicato all’interessato oppure laddove sia stata irrilevane la omessa o inesatta segnalazione dei fatti.
La genericità della comunicazione di indebito
Se la comunicazione con cui l’INPS avvisa dell’indebito o il contribuente scopre l’esistenza dell’indebito è generica, perchè manca di corretta motivazione e spiegazione, allora è possibile impugnare l’atto.
Al proposito si richiama la sentenza n. 198 del 05/01/2011, in cui la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che:
“In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l’accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall’Istituto convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest’ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l’indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall’indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell’atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”.
Indebito INPS e onere della prova
Nei giudizi tra contribuenti ed INPS, chi deve provare cosa? E quindi in legalese su chi incombe l’onere della prova?
A rispondere ci aiuta la sentenza n. 18046/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l’accipiens chieda l’accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l’onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto”.
In altri termini, spetta a chi promuove l’azione giudiziaria fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi a cui la legge riconnette il riconoscimento del diritto preteso per contrastare così la richiesta dell’Istituto di restituzione delle somme indebitamente percepite.
L’art. 2033 del codice civile
L’Art. 2033 c.c. relativo l’Indebito oggettivo stabilisce che:
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
L’art. 2033 c.c. trova dunque alcune eccezioni in tema di prestazioni INPS, nel senso che se il creditore è l’istituto di previdenza talvolta non si applica la regola (più severa) prevista per la generalità dei casi.
Il recupero dell’indebito tramite compensazione
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che in tema di indebito previdenziale, l’Inps, salvo il diritto di avvalersi dell’azione di ripetizione di cui all’art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione.
In questo senso da ultimo la Corte di Cassazione civile sez. lav., 11/01/2016, n.206, richiamata in atti, secondo cui:
“In tema di indebito previdenziale, anche con riguardo agli arretrati pensionistici trovano applicazione l’art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. con modif. nella l. n. 1155 del 1936, e gli art. 1 e 2, comma 1, del d.P.R. n. 180 del 1950, che limitano il recupero ad una somma che non superi la misura di un quinto, fatto salvo, comunque, il trattamento minimo di pensione, in quanto va escluso che il pensionato, già danneggiato dal ritardato pagamento, possa subire l’ulteriore pregiudizio dell’integrale pignorabilità”.
Dunque è vero che l’INPS può operare compensazione tra le somme dovute al cittadino e l’indebito, ma gli eventuali arretrati sono protetti nella stessa misura in cui erano protette le le singole pensioni.
La Corte di Cassazione sulla restituzione della pensione INPS
La Cassazione è intervenuta diverse volte in materia di indebito INPS ed ha affermato che:
“nella specifica fattispecie dell’indebito per mancanza del requisito reddituale, va rilevato che ai fini della ripetizione richiedono che sia necessario il ‘dolo comprovato dell’accipiens atto a far venir meno l’affidamento dell’accipiens/beneficiario”.
“Alla stregua dell’art. 52 della Legge n. 88/89, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all’art. 2033 c.c., le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato”.
Significa che deve essere fornita la prova del dolo da parte dell’interessato, il quale deve aver fornito delle informazioni false o aver omesso delle informazioni essenziali al fine del calcolo della pensione, affichè si possa far luogo alla ripetizione dell’indebito.
La prescrizione dell’indebito INPS
L’indebito INPS è soggetto a prescrizione decennale, e tale termine di 10 anni corre:
- dal momento in cui vi è stato pagamento;
- oppure, dal momento in cui l’INPS ha avuto conoscenza del fatto che dà luogo alla revoca di tutta o parte della pensione.
Il pagamento indebito verso l’INPS da parte del datore di lavoro
E’ possibile che pagamento indebito verso l’INPS avvenga da parte del datore di lavoro.
Ciò avviene quando il datore di lavoro, il consulente del lavoro o l’INPS abbiano commesso un errore nel versamento o nella richiesta dei contributi.
A volte ad esempio capita che l’INPS con una circolare presenti richieste che successivamente vengono dichiarate non conformi alla legge.
In questi casi il datore di lavoro può rivolgersi al Tribunale per ottenere la restituzione delle somme versate ingiustamente negli ultimi 10 anni.
Obbligatorio trasmettere il modello RED
Capita che la richiesta di Indebito sia conseguenza della violazione da parte del pensionato del suo dovere di comunicare i redditi all’INPS tramite modello RED.
Sono tenuti alla trasmissione del modello RED coloro i cui redditi (o i cui redditi di familiari o coniuge) sono indicati nell’elenco che segue, estratto dalla circolare INPS 195 2015.
Tabella 1
Codice rilevanza | Descrizione | Soggetto per cui rilevano i redditi | ||
T | C | F | ||
1 | Integrazione al minimo, art. 6, comma 1, L. n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore all’anno 1994, e s.m.e i. | X | ||
2 | Sospensione della pensione di invalidità, art. 8, comma 1, L. n. 638/83 e s.m.e i. | X | ||
3 | Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, art. 1, comma 4, L. n. 222/1984 e s.m.e i. | X | X | |
4 | Integrazione al minimo, art. 4, commi 1 e 1 bis, d.lgs. n. 503/1992, e s.m.e i., delle pensioni con decorrenza dall’anno 1994. | X | X | |
5 | Maggiorazione sociale, art. 1, L. n. 140/85, art. 1, commi 1 e 4, L. n. 544/1988 e art. 69, comma 3, L. n. 388/2000 e s.m. e i. | X | X | |
6 | Pensione sociale, art. 26, comma 1 e 3, L. n. 153/1969, e s.m. e i. | X | X | |
7 | Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, L. n. 335/1995 e s.m. e i. | X | X | |
8 | Aumento della pensione sociale, art. 2, L. n. 544/1988 e art. 70, comma 2, L. n. 388/2000 e s.m.e i. | X | X | |
9 | Assegno per il nucleo familiare, art. 2, commi 2 e 9, L. n. 153/1988 e s.m.e i. | X | X | X |
10 | Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. n. 41/1986, e s.m.e i. | X | X | X |
11 | Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s.m.e i. | X | ||
12 | Incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m.e i. | X | ||
13 | Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, art. 9, L. n. 222/1984 e s.m.e i. | X | ||
14 | Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m.e i. | X | ||
16 | Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, art. 11, comma 9, L. n. 537/1993 e s.m.e i. | X | ||
17 | Mantenimento dell’integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza C.C. n. 240/1994, art. 1, commi 181 e 184, L. n. 662/1996 e s.m.e i. | X | ||
T | C | F | ||
19 | Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931), art. 67, comma 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m.e i. | X | X | |
20 | Aumenti di Lire 100.000 dal 1 ° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell’assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930) art. 67, L. n. 448/1998 e art. 52, L. n. 488/1999 e s.m.e i. | X | X | |
21 | Maggiorazione di Lire 20.000 mensili della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, art. 70, comma 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i. | X | X | |
22 | Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 1, 2, 3 e 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i. | X | X | |
23 | Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro), art. 70, comma 7, L. n. 388/2000 e s.m.e i. | X | X | |
24 | Incremento delle maggiorazioni, art. 38, commi 5 e 6, L. n. 448/2001 e s.m.e i. | X | X | |
25 | Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i. | X | ||
26 | Somma aggiuntiva – cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 e s.m.e i. | X | ||
Legenda: T = titolare; C = coniuge; F = familiari |
L’indebito nella giurisprudenza della CEDU
La CEDU è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della disciplina relativa la ripetizione dell’indebito e i diritti dell’Uomo.
In particolare, in una pluralità di casi concernenti indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, la Corte EDU ha specificato i presupposti che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, che sia persona fisica, e ha individuato le condizioni che tramutano la condictio indebiti in un’interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento.
La Corte EDU ha individuato quali elementi costitutivi dell’affidamento legittimo:
- l’erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità;
- la provenienza dell’attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all’esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
- la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
- un’erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
- la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
Indebito e TFS Trattamento di Fine Servizio
I dipendi pubblici che hanno diritto al TFS a fine rapporto possono beneficiare di un diverso termine per la richiesta di restituzione dell’indebito da parte dell’INPS.
E difatti la Corte Costituzionale con la sentenza 258/2022 ricordato i diversi termini di 1 anno e 60 giorni per la richiesta di restituzione del TFS, come segue:
“ai sensi dell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, l’amministrazione di appartenenza del dipendente trasmette all’ente previdenziale un «progetto di liquidazione». Nel caso in cui «vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell’indennità di buonuscita o dell’assegno vitalizio» (così l’art. 30, primo comma, lettera b, del medesimo d.P.R.), l’art. 30, secondo comma, stabilisce che «il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione».
Osserva il rimettente che il terzo comma dell’art. 30 individua, poi, un diverso termine di decadenza (pari a «sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’amministrazione statale») per l’ipotesi prevista dall’art. 26, sesto comma, del medesimo d.P.R., che si riferisce alle «[e]ventuali modifiche relative a provvedimenti dell’amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l’indennità di buonuscita già erogata» (modifiche che, precisa la norma, «saranno comunicate all’amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell’indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute»).
Il DPR 1032/1973 prevede pertanto la possibilità per il dipendente pubblico che abbia percepito il TFS di non dover restituire l’indebito derivante dal pagamento dello stesso in eccedenza rispetto al dovuto, quando la pretesa giunga a seconda dei casi in un ritardo superiore a 60 giorni o ad un anno dalla liquidazione.
La sentenza 8/2023 della Corte Costituzionale
Anche la Corte Costituzionale è stata di recente chiamata a pronunciarsi in materia di indebito.
La decisione conferma la legittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c. come attualmente in vigore in materia previdenziale.
E difatti la Corte Costituzionale ha affermato che:
“…prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l’irripetibilità, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui l’accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo …
Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale …. rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l’ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell’indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile»
Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell’affidamento, sicché quest’ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell’art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993).”
Il risarcimento del danno da parte dell’INPS
Ci sono dei casi in cui l’INPS può essere chiamata a risarcire il danno subito dal pensionato.
E difatti la sentenza Corte di Cassazione n. 23050/2017 stabilisce che l’INPS é tenuta a risarcire i danni in caso di errato calcolo imputabile in uno dei seguenti tre casi:
“Deve infatti osservarsi che in tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell’Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l’ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell’errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l’inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l’applicazione della normale diligenza (Cass. n. 26925/08). Ora è pur vero che questa Corte ha talvolta affermato che la responsabilità contrattuale dell’ente previdenziale per erronee informazioni fornite all’assicurato può configurarsi, in generale, ove queste:
a) siano rese su specifica domanda dell’interessato, e non su informale richiesta di parere;
b) inducano l’interessato in errore scusabile;
c) si riferiscano a dati ufficialmente concernenti la posizione assicurativa dell’interessato, che sono gli unici che l’ente sia tenuto a comunicare, attraverso i propri funzionari, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989 (Cass. ord. n. 1660/12).
La rinuncia alla prescrizione INPS
In materia previdenziale non vale la regola generale secondo cui il pagamento del debito prescritto non dà luogo alla restituzione.
Se infatti hai un debito prescritto e lo paghi, non puoi chiedere indietro le somme (avresti assolto ad un tuo obbligo morale di pagare).
In materia previdenziale invece vale il contrario: il regime della prescrizione INPS è sottratto alla disponibilità delle parti e l’INPS non può riscuotere crediti prescritti.
Se hai pagato un debito INPS prescritto, potresti avere diritto alla restituzione delle somme versate.
Se cerchi uno studio legale di avvocati cassazionisti che si occupi di Indebito previdenziale INPS a Roma o a Milano, o uno studio legale per impugnare un provvedimento dell’INPS a Roma, contattaci per una prima consulenza senza impegno.
letta di indebito inps ricevuta ad inizio 2024 posso impugnare? E per recupero di conguaglio su invalidità, invece di pagarmi puntuali per via del ritardo sono riusciti a bloccarmi le somme
Ho ricevuto una riliquidazione dall’INPS che affermava che erano dovuto delle somme da restituire. Dopo mesi ho ricevuto una nuova comunicazione che afferma l’esistenza dell’indebito. Posso impugnare entrambe?