Sempre più di frequente vengono irrogate sanzioni amministrative in materia di stupefacenti.
@avv.marcellopadovani
È importante precisare fin da subito che non costituisce reato detenere della sostanza stupefacente.
Il nostro ordinamento infatti consente ai cittadini di possedere dei piccolissimi quantitativi di sostanza stupefacente, quantitativi idonei a configurare il c.d. uso personale, che in ogni caso costituisce un illecito amministrativo.
Ciò che viene sanzionato penalmente è lo spaccio, ossia, la vendita di sostanze stupefacenti (ma anche la cessione a titolo gratuito) oppure la detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente superiore ai limiti fissati dalla legge.
Cosa accade se vengo trovato in possesso di sostanza stupefacente dalle forze dell’ordine?
Ipotizziamo che una persona venga colta dagli organi di polizia mentre fuma uno spinello di hashish in un parco pubblico.
La prima valutazione spetta alle forze di polizia intervenute sul posto, se gli agenti ritengono che si tratti di uso personale contestano la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990 e trasmettono gli atti al prefetto competente per territorio.
Gli agenti devono trasmettere gli atti entro 10 giorni dall’accertamento, insieme al verbale devono trasmettere l’esito degli esami tossicologici eseguiti sulla sostanza sequestrata.
Cosa accade se al momento dell’accertamento ho la disponibilità di un motoveicolo?
Gli organi di polizia ritirano immediatamente la patente di guida e in caso di disponibilità di un ciclomotore ritirano anche il certificato di idoneità tecnica (oggi Certificato di Circolazione) sottoponendo il ciclomotore a fermo amministrativo.
Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica (oggi Certificato di Circolazione) e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di 30 giorni
La patente di guida ed il certificato di idoneità tecnica (oggi Certificato di Circolazione) vengono trasmessi al prefetto.
A quale prefetto vengono inviati gli atti?
Il prefetto competente si individua in base alla residenza o al domicilio dell’interessato. Se la residenza o il domicilio sono sconosciuti è competente il prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto.
In quali casi si configura “l’uso esclusivamente personale” della sostanza stupefacente?
Le circostanze da cui desumere l’uso esclusivamente personale sono dettate dal comma 1 bis dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.
Gli elementi da prendere in considerazione sono:
- Il quantitativo che deve essere inferiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga;
- La modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Il peso lordo complessivo o il confezionamento frazionato;
- Altre circostanze dell’azione;
Cosa posso fare una volta ricevuto il verbale?
Una volta ricevuto il verbale attenzione.
Entro 30 giorni dalla contestazione l’interessato può presentare gli scritti difensivi al prefetto per richiedere l’archiviazione degli atti.
Cosa accade una volta presentati gli scritti difensivi?
Ricevuti gli scritti difensivi il prefetto ha due possibilità: può archiviare, emettendo ordinanza motivata, oppure, emette l’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento eseguito dagli organi di polizia e convoca l’interessato per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da adottare e la loro durata. Il prefetto ha anche la facoltà di invitare la persona segnalata a seguire un programma terapeutico e socio riabilitativo.
L’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento eseguito dagli organi di polizia deve essere adottata entro 150 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione (se richiesta).
E se non presento gli scritti difensivi?
Il prefetto, entro 40 giorni dalla ricezione degli atti, se ritiene fondato l’accertamento eseguito dagli organi di polizia, convoca l’interessato per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da adottare e la loro durata. Il prefetto ha anche la facoltà di invitare l’interessato a seguire un programma terapeutico e socio riabilitativo.
Posso oppormi all’ordinanza del prefetto contenente la convocazione?
Certo che puoi presentare opposizione contro l’ordinanza del prefetto.
Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata può essere presentata opposizione al giudice di pace, entro il termine di 10 giorni dalla notifica all’interessato.
Cosa accade se non mi presento al colloquio?
La presentazione al colloquio è importante e parlane con il tuo avvocato.
La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 75, primo comma, D.P.R. 309/1990.
Quali sono le sanzioni amministrative previste in caso di uso personale di sostanza stupefacente?
L’uso di sostanze stupefacenti comporta sanzioni amministrative, certo.
Le sanzioni amministrative previste per l’uso personale di sostanze stupefacenti sono:
- sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
- sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Quanto durano le sanzioni?
La durata delle sanzioni dipende dal tipo di sostanza rinvenuta e sequestrata.
Se si tratta di droghe pesanti comprese nelle tabelle I e III (cocaina, eroina, LSD, MDMA ecc …) le sanzioni sono applicate per un minimo di 2 mesi ad un massimo di 1 anno.
Se si tratta di droghe leggere comprese nelle tabelle II e IV (marijuana, hashish ecc …) le sanzioni sono applicate per un minimo di 1 mese ad un massimo di 3 mesi.
Posso oppormi al decreto con cui mi vengono irrogate le sanzioni?
Sicuramente puoi opporti al decreto con cui vengono previste le sanzioni in materia di stupefacenti.
Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni ed eventualmente formula l’invito a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ottengo qualche beneficio se supero con esito positivo il programma terapeutico e socio-riabilitativo?
Se l’interessato supera positivamente il programma il prefetto revoca le sanzioni precedentemente applicate.
Che cos’è l’invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti?
Si tratta di un’ipotesi prevista all’ultimo comma dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.
Se il prefetto ritiene che i fatti contestati siano di particolare tenuità e ritiene che la persona segnalata non farà più uso in futuro di sostanze stupefacenti può, limitatamente alla prima volta, definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse.