avvocato per crisi sovraindebitamento

Il sovraindebitamento riguarda anche i debiti Agenzia Entrate Riscossione

Il sovraindebitamento riguarda anche i debiti Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia: l’avvocato cassazionista a Roma per la procedura di sovraindebitamento e di composizione della crisi.

Come ridurre i debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione?

In caso di debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) ci sono diversi modi per affrontare la situazione.

Molto spesso è possibile ottenere un saldo e stralcio come nel caso della rottamazione delle cartelle o nel caso del condono del 2021.

In ogni caso, quando si riceve un atto da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione è opportuno consultarsi subito con un avvocato per procedere all’impugnazione entro 60 giorni.

Con l’impugnazione degli accertamenti, delle cartelle esattoriali, dei pignoramenti fiscali, spesso è possibile ottenere in tempi brevi e con costi ridotti l’annullamento delle pretese del fisco e la riduzione dei debiti con Equitalia.

In altri casi, quando le pretese dell’Agenzia Entrate sono cristallizzate per la mancata impugnazione nei termini, può essere interessante valutare la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La composizione della crisi da sovraindebitamento

La composizione della crisi da sovraindebitamento è una procedura che può essere utilizzata con varie denominazioni da privati cittadini o imprese per gestire posizioni debitorie non altrimenti gestibili.

Con la composizione della crisi si vanno ad affrontare tutti i debiti dell’interessato, offrendo anche tutto ai creditori (vanno messi “sul piatto” redditi, risparmi, crediti anche futuri).

La scelta sull’utilizzo della composizione della crisi solo a volte risulta conveniente, perchè a fronte di grandi vantaggi c’è anche qualcosa da perdere e ci sono sicuramente spese significative da sostenere.

Impugnazione Equitalia o sovraindebitamento: cosa scegliere?

La procedura di composizione della crisi però trova dei motivi che la rendono a volte sconveniente per la materia fiscale:

  1. si pensi al fatto che la prima casa del debitore non è pignorabile da parte del fisco;
  2. ancora si consideri come lo stipendio o la pensione del debitore hanno un minimo impignorabile, e sono pignorabili per un importo che va tra il 10% ed il 20% dell’eccedenza.

Questo comporta che può essere a volte sconveniente avventurarsi in una procedura di composizione della crisi quanto non si ha “nulla da perdere”.

E’ possibile includere le cartelle esattoriali e gli altri debiti con Equitalia nella procedura di sovraindebitamento?

Con la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista il favore del consumatore dal d.l. 212/2011, è possibile ottenere lo stralcio dei debiti del consumatore e tra questi anche quelli verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).

Ciò dunque al di fuori delle procedure del contenzioso tributario e/o delle varie forme amministrative di definizione delle pendenze con l’Erario.

La transazione fiscale

Si può ottenere la transazione fiscale anche con il no dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’INAIL.

E difatti la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento permette di ottenere la transazione fiscale con l’autorizzazione del Tribunale, anche contro la volontà di Equitalia.

Il presupposto per ottenere la transazione fiscale è rappresentato dalla maggiore convenienza per i creditori concorsuali, ovvero per tutti i creditori.

Questo comporta che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento dovrà ritenersi percorribile anche con il no del fisco, ed anche dove ci siano criticità come violazioni fiscali o violazione della par condicio creditorum, per concentrarsi invece sull’aspetto della convenienza dell’operazione complessivamente considerata.

Omologazione forzosa della transazione fiscale

Dopo le modifiche apportate dal Dl 118/20211 all’articolo 180, comma 4, legge fallimentare sull’omologazione forzosa delle proposte di transazione fiscale e contributiva e dopo i recenti decreti dei Tribunali di Venezia (9 settembre 2021), Taranto (17 novembre 2021) e Como (1° dicembre 2021),può dirsi chiaro quanto segue in materia di transazione fiscale.

La transazione deve essere omologata forzosamente anche secondo ormai numerose sentenze dei Tribunali di merito, in ossequio alle ordinanze del 25 marzo 2021 e del 22 novembre 2021 con le quali le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato la piena sindacabilità dinanzi al giudice fallimentare dei provvedimenti di rigetto delle proposte di transazione fiscale e contributiva espressi dall’amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali.

Ai fini dell’approvazione fiscale l’interesse concorsuale prevale rispetto a quello fiscale.

Quest’ultimo principio va forse oltre la previsione legislativa, ma non c’è dubbio che i creditori pubblici non possono adottare provvedimenti che contrastino con l’interesse fiscale, disattendendo il miglior recupero possibile dei loro crediti.

Il cram down fiscale

Si parla di cram down fiscale per descrivere l’omologazione forzosa della procedura, contro la volontà dell’Agenzia Entrate Riscossione o dell’INPS

E difatti al ricorrere di alcune condizioni il Tribunale può approvare l’accordo di ristrutturazione del debito anche senza il voto del fisco o con il voto contrario di questo.

Il requisito principale è che la proposta di accordo sia migliorativa rispetto all’alternativa liquidatoria, ovvero alla vendita all’asta dei beni dopo il pignoramento o dopo un’altra procedura esecutiva individuale o concorsuale.

Il nullatenente può ottenere l’esdebitazione?

Anche il nullatenente che non abbia nulla da offrire può ottenere l’esdebitazione attraverso le procedure di sovraindebitamento.

Anche senza nulla da offrire ai creditori, se il debitore offre somme con l’aiuto di terzi, allora l’impossidenza non impedisce la procedura.

Occorrerà anche qui valutare se le somme offerte dai terzi permettano un risultato migliore rispetto alla liquidazione giudiziale (che contro il nullatenente non porterebbe nulla ai creditori).

In questo senso alcune pronunce giurisprudenziali dirette ad ampliare le tutele dei debitori, nel senso auspicato dalla riforma del Codice della Crisi e dell’insolvenza.

Il caso affrontato dal Tribunale di Busto Arsizio

Nel caso affrontato dal Tribunale di Busto Arsizio, di cui si riporta più giù l’integrale del provvedimento del 15/9/2014, il consumatore che aveva accumulato un debito pari ad € 87.000,00 è riuscito ad ottenere una riduzione dello stesso alla somma di € 11.000,00.

Quest’ultima somma rappresentava infatti il ricavato della vendita dell’unico bene del debitore (una frazione del diritto di proprietà di un immobile).

A seguito dell’emanazione del provvedimento di cui si discute, il consumatore è stato liberato da ogni altro suo debito pendente a quella data, in forza del principio dell’esdebitazione.

Il provvedimento affronta la questione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in modo sicuramente parziale ma è di indubbio interesse la soluzione adottata per la sua potenziale replicabilità.

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