I buoni fruttiferi postali Rendimenti e prescrizione

Lo Studio non può rilasciare informazioni telefoniche in materia di buoni postali, se non dopo aver visionato la copia fronte e retro dei buoni postali.
Se i tuoi buoni valgono meno di € 3000 non ti possiamo aiutare.
Se hai un buono fruttifero postale e Poste Italiane ti nega il rimborso del giusto importo puoi rivolgerti a noi per una prima consulenza senza impegno, trasmettendoci copia fronte retro dei buoni tramite email o tramite whatsapp, ti diremo se possiamo aiutarti e come.
Attenzione, per i costi e l’impegno necessario all’istruttorio di ogni pratica, lo studio non può assumere incarichi di valore inferiore ad € 3000.
Seguiamo decine di pratiche come quelle descritte a seguire e se il tuo problema rientra nelle casistiche di nostro interesse contiamo di farti ottenere il giusto risarcimento entro 1 anno.
Se sei a Roma o nel Lazio e cerchi un avvocato cassazionista per gestire il tuo problema, puoi passare a trovarci, se sei nel resto d’Italia possiamo gestire la tua problematica online senza necessità di incontrarci e trasmettendoci tutti i documenti per posta elettronica.
Indice
ToggleI buoni fruttiferi postali
Il buono postale è un prodotto finanziario tra i più amati dagli italiani, una forma di risparmio quasi sacra, trasmessa di genitori in figli e da nonni a nipoti.
Da sempre, in tutte le famiglie italiane, c’è almeno un buono postale.
I buoni postali sono regolati dalla legge postale, sono di facile acquisto, è possibile averle per piccoli importi, sono impignorabili ed insequestrabili e la rete di vendita di Poste Italiane, con le migliaia di sportelli in tutte le città del Paese, ne ha consentito una distribuzione capillare.
Se sei qui, tuttavia, probabilmente hai avuto un problema con il tuo buono fruttifero postale e di seguito trovi le prime informazioni per capire come affrontare la tua situazione.

Hai un buono postale della serie P/Q, P oppure O acquistato dopo il 1° luglio 1986?
Con il Decreto Ministeriale del 13/6/1986 è stata prevista l’emissione di una serie di buoni chiamata P/Q, stampata sui vecchi moduli dei buoni serie P e con dei timbri indicanti i nuovi rendimenti per il periodo compreso tra il ventesimo ed il trentesimo anno.
Nulla si dice, con quei timbri, riguardo il rendimento degli ultimi 10 anni, che infatti deve essere quello indicato testualmente nel buono.
Poste vorrà rimborsarti un minore importo, ovvero quello previsto per i buoni serie Q, ma hai diritto – secondo una parte della giurisprudenza – ad ottenere il pieno rendimento dei buoni previsto per gli ultimi 10 anni.
Se vuoi approfondire come fare per ottenere il pieno rendimento del tuo buono postale serie P/Q continua a leggere al link.
Poste non adempie alle decisioni dell’ABF?
Molti credono che Poste Italiane non adempia a tutte le decisioni ABF, ma non è vero.
Nel luglio 2020, difatti, Poste Italiane ha comunicato di non voler adempiere alle pronunce favorevoli ai consumatori da parte dell’ABF con riferimento ai buoni P/Q: si tratta a nostro avviso di un fatto gravissimo, in quanto costringerà tantissimi risparmiatori a doversi rivolgere ai Tribunali per ottenere il pagamento dei maggiori interessi.
Quello di cui non si parla è che Poste continua a adempiere a tutte le altre decisioni ABF, e quindi quelle in materia di buoni postali prescritti ma anche quelle in materia di rendimento dei buoni Postali serie P, a quelle in materia di pari facoltà di rimborso o a quelle in materia di servizi di pagamento. come sulle frodi su BancoPosta, Postepay ed altre.
Poste quindi adempie ad oggi a tutte le decisioni dell’ABF, eccetto che per le decisioni relative i buoni della serie PQ.
Hai un buono fruttifero e Poste ti dice che è prescritto?
Se vuoi sapere cosa fare con i tuoi buoni postali prescritti, comincia a leggere la nostra Guida e se non troverai la risposta contattaci.
Abbiamo cercato di indicare, buono per buono, la data di avvenuta effettiva prescrizione, decorsa la quale non riteniamo di poterti aiutare, cliccando al link troverai l’elenco da noi tenuto dei buoni a termine e delle date di prescrizione.
Per i buoni postali a 18 mesi abbiamo scritto una guida apposita, che trovi al link.
Vale il principio per cui la prescrizione matura 10 anni dopo la fine del rendimento del buono (o al massimo decorsi 10 anni dal 31 dicembre dell’anno in cui è cessato il rendimento).
Ciò vale tanto per i buoni ordinari che per quelli a termine che per quelli a 18 (diciotto) mesi.
In alcuni casi il risparmiatore beneficia di proroghe del termine di prescrizione, in conseguenza di disposizioni di legge come quelle sui terremoti dell’Abruzzo (con alcuni comuni di Lazio, Marche e Umbria) o dell’Emilia, come l’emergenza COVID19 o ancora per i buoni postali intestati ai minorenni dove non era possibile domandare il rimborso prima del compimento dei 18 anni da parte dell’intestatario.
Hai un buono postale della serie Q?
A volte i buoni serie Q possono creare problemi di rendimento, per lo più per gli errori commesse da Poste al momento dell’emissione e nella compilazione dei moduli e nell’applicazione dei timbri.
La questione con riferimento ai rendimenti dei buoni serie Q non è pacifica e c’è ancora molto da discutere. In particolare alcune autorevoli decisioni dell’ABF lasciano ancora dubbi in merito al possibile esito di questi contenziosi.
Attenzione, se hai un buono della serie Q guarda le foto in fondo a questa pagina: capirai se il tuo buono rientra tra quelli per i quali possiamo aiutarti (con molti dubbi in merito all’esito) o se non possiamo fare nulla per te.
Se sei interessato all’argomento, continua a leggere al link.
I buoni fruttiferi postali del 2023
I buoni fruttiferi postali in emissione nel 2022 non creeranno problemi di rendimento, in quanto vengono emessi in forma dematerializzata ed alla scadenza l’importo sarà direttamente accreditato sul conto postale o sul libretto di riferimento.
I buoni fruttiferi postali emessi nel 2022 appartengono alla seguenti serie:
Buoni 3 anni plus: durata3 anni, rendimento 1,5% lordo a scadenza.
Buono Rinnova: durata 6 anni, rendimento 3,25% lordo a scadenza, dedicato a chi voglia reinvestire i risparmi già affidati a poste.
Buono 3×2: durata 6 anni, rendimento 2,50% lordo a scadenza, a rendimenti crescenti.
Buono risparmio sostenibile: durata 7 anni, rendimento 1,50% lordo a scadenza, a rendimenti crescenti.
Buono 3×4: durata 12 anni, rendimento 2,50% lordo a scadenza, a rendimenti crescenti.
Buono 4×4: durata 16 anni, rendimento 3,00% lordo a scadenza, a rendimenti crescenti.
Buoni Ordinari: durata 20 anni, rendimento 2,50% lordo a scadenza, secondo scaglioni crescenti.
Buoni 4 anni risparmio semplice: durata 4 anni, rendimento 1,50% lordo a scadenza, secondo scaglioni crescenti.
Buono dedicato ai Minori: durata fino alla maggiore età del minore, rendimento 4,5% lordo a scadenza, secondo scaglioni crescenti.
Buono soluzione eredità: durata 4 anni, rendimento 3,00% lordo a scadenza dedicato a chi ha svolto una pratica di successione su somme depositate presso le stesse Poste.
Conviene investire in buoni fruttiferi postali?
Ti domandi se conviene investire in buoni fruttiferi postali: come te in tanti hanno dubbi sull’opportunità di investire in BFP.
Nel 2023 i tassi delle obbligazioni e dei titoli di stato sono tornati ad essere nell’ordine del 4% o 4,5%, ed anche i tassi dei buoni fruttiferi postali sono stati adeguati.
Per consigli di investimento rivolgiti ad un consulente finanziario.
Per contestare i rendimenti dei buoni questi devono essere scaduti
Non si possono muovere contestazioni a Poste prima che i buoni siano scaduti o siano stati incassati.
Per “scaduti” si intende buoni postali il cui periodo di rendimento è finito (che questo sia di 18 mesi, 7, 10 o 30 anni).
Quindi i BFP vanno incassati e poi sarà possibile fare reclamo, da soli o con l’assistenza di un avvocato che si occupi di BFP o di pratiche dinnanzi l’ABF:.
Hai un buono postale della serie P emesso prima del 13/6/1986?
Segnalaci il tuo caso in quanto stiamo raccogliendo adesioni per avviare un ricorso di gruppo dinnanzi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per ottenere la condanna dello Stato Italiano per il risarcimento del danno che ti ha provocato.
In particolare questa riteniamo sia l’ultima attività possibile in considerazione del fatto che la magistratura italiana non lascia più alcun margine di iniziativa (la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato che Poste poteva cambiare il rendimento senza comunicartelo).
Il rendimento dei BPF delle serie R, S e T
Altri problemi possono derivare dalle informazioni contraddittorie talvolta contenute nei buoni fruttiferi postali delle serie R, S e T.
Ciò in quanto i buoni della serie R prevedevano un rendimento dell’11,5% per il periodo dal 21° al 30° anno, mentre i buoni emessi subito (nel 1996 e 1997) dopo della serie S e T, annullavano il rendimento prevedendo un misero 0,5% per gli ultimi 10 anni.
In caso di informazioni contraddittorie sui buoni in questione è possibile ottenere l’applicazione delle condizioni della serie R anche per i buoni delle serie S e T, giungendo di fatto al raddoppio del valore dei buoni postali.
Altre casistiche – I buoni postali con timbri illeggibili, assenti o errati
Se hai un buono postale e non sei d’accordo con i rendimenti che poste di ha rimborsato, puoi inviarci una copia dello stesso per una valutazione senza impegno.
Sono decine le casistiche anomale che si sono verificate per piccoli errori posti in essere negli uffici postali al momento dell’emissione, per l’utilizzo di moduli errati, per l’apposizione scorretta di timbri o per la loro mancata apposizione.
A volte i timbri che dovrebbero modificare i rendimenti sono illeggibili o non chiaramente leggibili, come nel caso dei timbri della serie Q che non si leggono e che lasciano intatta la tabella sul retro, magari sviluppata sui moduli della serie P.
Il timbro illeggibile è da ritenere non apposto secondo la giurisprudenza ABF.
Possono crearsi problemi di rendimento anche con i buoni delle serie O, serie R e serie S, quando dai buoni emergono informazioni contraddittorie in merito ai rendimenti o alla scadenza.
La pari facoltà di rimborso dei buoni postali e dei libretti
Se il tuo buono reca la clausola PFR, ovvero Pari Facoltà di Rimborso, puoi riscuoterlo anche senza il consenso del contestatario o dei suoi eventuali eredi, ma Poste potrebbe creare ingiustamente delle difficoltà.
Allo stesso modo non sei obbligato a presentare la dichiarazione di successione, sia per non spendere somme inutilmente, sia per non essere tenuto ad informare altri eredi.
Attenzione, secondo l’ABF diventa necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto quando a chiedere l’incasso è un coerede del contitolare defunto.
Se invece hai scoperto che un parente contestatario o erede di un contestatario ha incassato i buoni senza dartene notizia, hai diritto di ottenere il pagamento della tua quota direttamente da questa persona. Continua a leggere al link se sei interessato.
Hai già incassato i tuoi buoni e non hai tenuto copia
Non temere, Poste è obbligata a consegnarti copia dei tuoi buoni postali anche se li hai già incassati. Il rilascio di copia è subordinato al pagamento di un contributo spese di circa € 10 per buono.
L’ufficio postale potrebbe creare difficoltà ma insisti. è un tuo diritto.
Se il buono è prescritto da più di 10 anni, Poste non ti rilascerà copia del buono, non essendo più tenuta per legge alla conservazione dei documenti.
Hai vinto all’ABF per i buoni P/Q ma Poste Italiane non paga?
Hai ottenuto una pronuncia favorevole dell’ABF ma Poste non versa quanto oggetto di condanna.
In questa situazione si stanno venendo a trovare molti, a seguito delle comunicazioni di Poste che da luglio 2020 hanno affermato di voler sottoporre la questione dei soli buoni della serie P/Q ai Tribunali.
Il problema riguarda le sole decisioni della serie P/Q, mentre per le decisioni sugli altri buoni postali Poste Italiane ha sempre adempiuto alle decisioni ABF.
Se a seguito di una decisione dell’ABF che ha accolto il tuo ricorso, Poste Italiane ha comunicato di non voler adempiere, per ottenere il pagamento di quanto ti spetta non resta che rivolgerti alla giustizia ordinaria, e quindi al Giudice di Pace o al Tribunale a seconda che la tua causa abbia un valore superiore o inferiore ad € 5.000,00.
A partire dal 2023 tuttavia, all’esito della giurisprudenza della Corte di Cassazione e dell’ABF non è più ragionevole avviare il percorso giudiziale
La sentenza n. 4384/2022 della Cassazione sui buoni P/Q
La corte di Cassazione si è pronunciata in data 10/2/2022 con 4 sentenze identiche sui buoni della Serie PQ, e una di queste sentenze è la n. 4384/2022.
La Corte di Cassazione nel caso in questione ha affermato che Poste ha ragione ed il consumatore ha torto, in quanto nessun affidamento andava riposto sulla tabella a tergo dei buoni, in quanto dalla semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle condizioni di emissione era dato comprendere i tassi da applicare ai buoni.
La sentenza della Cassazione è un pessimo segnale sul percorso dei titolari di buoni della serie PQ, ma lo studio continuerà a monitorare gli sviluppi in materia.
La sentenza Corte di Cassazione 26/7/23 n. 22619
Nuova cattiva notizia dalla corte di Cassazione per i possessori di buoni fruttiferi postali della serie PQ.
Con questo ulteriore provvedimento del 2023 la Cassazione ha affermato che:
«Poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il ‘senso letterale delle parole’ alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘Q/P’, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni.»
«In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo.»
Novità 2023: l’ABF si adegua alle sentenze della Cassazione
Abbiamo visto come la Cassazione con 4 sentenze del 2022 abbia dato ragione a Poste, affermando come non ci sia diritto ai maggiori rendimenti previsti per gli ultimi 10 anni.
L’Arbitro Bancario Finanziario tuttavia dopo aver mantenuto ferma la propria impostazione per alcuni mesi, nel 2023 ha cambiato orientamento per adeguarsi alla Corte di Cassazione.
In particolare con la decisione Collegio di Coordinamento Decisione N. 9321 del 26 settembre 2023 si afferma che:
Alla luce del riscontrato consolidamento dell’orientamento della Suprema Corte, prescindendo da ogni considerazione nel merito, questo Collegio ritiene di non poter ulteriormente mantenere ferma la propria diversa posizione, in ossequio al proprio indirizzo, secondo cui “l’ABF non può che uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, cui la legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) attribuisce la funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 7440/2018 e n. 6142/2020).
Per le suesposte ragioni, il ricorso non merita accoglimento, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto: “Il rimborso dei buoni postali emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzanti i titoli della precedente serie P, con apposizione dei timbri di cui all’art. 5, 2° co., del decreto medesimo, ancorché non recanti i rendimenti per il periodo successivo al ventesimo anno previsti per la nuova serie ordinaria”.
Cassazione 2024 sui buoni P/Q
Nuova ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24715) che ha stabilito che i possessori dei Buoni Trentennali della serie “Q/P” non hanno diritto ai rendimenti più alti della serie “P” per l’ultimo decennio.
La Cassazione ha confermato che Poste Italiane non è tenuta a pagare gli interessi più elevati del 15% annuo stampati sui moduli della serie “P”, ma solo quelli più bassi della serie “Q”, come aggiornato dal timbro apposto sui buoni.
Questo errore nell’applicazione dei timbri agli sportelli postali, insieme alla confusione normativa, ha causato migliaia di contenziosi tra i risparmiatori e Poste Italiane, molti dei quali si sono risolti in sentenze contrastanti.
Mentre inizialmente alcuni Tribunali e Corti d’Appello hanno dato ragione ai risparmiatori, riconoscendo il loro affidamento legittimo, una successiva svolta giurisprudenziale ha favorito Poste Italiane. L’ordinanza 24715 segue la sentenza n. 22619/2023 (nota come “sentenza Falabella”), confermando che l’imperfezione nell’apposizione del timbro non costituisce una valida manifestazione di volontà negoziale.
I buoni smarriti che risultano rimborsati a Poste Italiane
Capita che alcuni buoni postali cartacei vengano smarriti dai titolari.
La procedura prevista dalla legge vuole che si presenti denuncia di smarrimento e poi venga affissa presso l’ufficio postale di emissione una comunicazione dei fatti, una sorta di pubblicità legale di antiche fattezze.
Capita tuttavia che, una volta richiesta a poste copia del duplicato dei buoni postali, l’ufficio postale affermi che gli stessi bfp risultano riscossi da più di 10 anni e che pertanto non è possibile ottenerne copia (nè dei buoni, nè del documento che attesta la riscossione con la firma dell’avente diritto).
In questi casi può essere necessario intraprendere una controversia con Poste Italiane per ottenere copia del duplicato dei buoni e dell’attestazione della riscossione con la quietanza, allo scopo di verificare l’eventuale effettiva riscossione e da parte di chi (un coerede o una ipotesi di truffa da pare di terzi).
La riscossione dei BFP per procura
I buoni postali possono essere riscossi per procura notarile.
Il caso dell’utilizzo della procura per la riscossione è frequente per i residenti all’estero, che possono avere vantaggio di costi e tempi nel riscuotere i BFP con l’aiuto di un un amico, un parente o un avvocato.
La procura può essere rilasciata da un notaio italiano, presso un ufficio consolare o presso un notaio estero in forma bilingue o tradotta ed apostillata nelle forme di legge.
Le class action in materia di buoni fruttiferi postali
In diverse occasioni alcune associazioni dei consumatori hanno presentato delle class action per i problemi in materia di buoni fruttiferi postali, sempre senza successo fino ad oggi.
Tutte le class action fino ad oggi proposte contro Poste Italiane sono state dichiarate inammissibili, per difetto di omogeneità delle domande presentate (per tutti i buoni ci sono date di emissioni diverse e sono dovuti importi differenti).
Tali decisioni, relative i buoni della serie PQ alcuni anni fa, e relative il buoni della serie Q nell’anno 2023 non risultano pienamente convincenti a chi scrive, ma delle sentenze si prende atto e per adeguarsi – e non incorrere in rigetti con costi e tempi conseguenti – non resta che procedere con cause di gruppo o cause individuali ove vi siano i presupposti.
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Se hai un buono postale e Poste ti nega un tuo diritto, puoi rivolgerti a noi per una prima consulenza senza impegno, trasmettendoci copia fronte retro dei buoni tramite email o tramite whatsapp, siamo uno studio di avvocati cassazionisti a Roma ti diremo se possiamo aiutarti (mentre non possiamo dare informazioni telefoniche senza vedere i buoni).
Un buono serie P per il quale possiamo aiutare

Due esempi di buoni P-Q per i quali NON ti possiamo aiutare dal 2023 in poi

Due esempi di buoni serie Q
per i quali NON ti possiamo aiutare

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