FERMO AMMINISTRATIVO

Il Fermo Amministrativo, cosa c’è da sapere

Fermo amministrativo Agenzia Entrate Riscossione: tutto quello che c’è da sapere

Hai trovato un preavviso di fermo amministrativo di Equitalia, oggi Agenzia Entrate Riscossione nella posta o hai scoperto che la tua auto è soggetta a fermo amministrativo da tempo?

Il preavviso di fermo amministrativo è l’atto con cui l’Agenzia Riscossione, ex Equitalia, cerca di recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini ai vari enti fiscali o tributari (es. Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni e così via).

Se ti stati domandando cosa è il fermo amministrativo, allora sei sulla pagina giusta per capire cosa fare con l’aiuto di un avvocato cassazionista che si occupi di debiti con i fisco.

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Fermo amministrativo Equitalia

L’atto giudiziario notificato da Equitalia può essere un preavviso di fermo amministrativo con l’indicazione del termine di 30 giorni per pagare o per chiedere la rateizzazione, decorsi i quali la tua auto sarà soggetta a fermo.

Il fermo Equitalia è quindi un atto con cui l’agenzia delle entrate Riscossione tenta il recupero del credito.

Fermo amministrativo ed intimazione di pagamento

L’intimazione di pagamento non deve essere notificata in caso di preavviso di fermo amministrativo anche se la cartella esattoriale è stata notificata da oltre un anno.

In questo senso la sentenza del 4 settembre 2013, n. 20310, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che

“il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all’espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell’esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l’assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l’obbligo di cui all’art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973”.

Come impugnare il fermo amministrativo per la Cassazione

La Corte di Cassazione ha avuto modo di ricapitolare nel 2022 che il fermo amministrativo può essere impugnato e come.

Dunque secondo le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione, nella recente sentenza n. 26283 del 2022, in materia di fermo amministrativo ha affermato che:

“nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli AttI esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n.26283).

Fermo amministrativo auto

Il fermo amministrativo notificato dall’Agenzia Entrate Riscossione nella maggior parte dei casi riguarda l’auto del contribuente.

Capita tuttavia che il fermo amministrativo colpisca anche un motociclo, una barca (autoscafo), una nave o un aereo (aeromobile).

Dal momento del fermo amministrativo l’auto non può più circolare pena gravi sanzioni e pena l’inoperatività della polizza RC Auto (alcuni circolano lo stesso, ma se lo fanno devono essere consapevoli dell’altissimo rischio che corrono).

Il fermo amministrativo dell’auto può però essere rimosso (o si può bloccare la sua iscrizione) quando si dimostri che l’autovettura è strumentale ad una attività di impresa o professionale, o quando sia necessaria ad un disabile.

E difatti per l’art. 86 del DPR 602/1973, modificato dalla legge n. 98/2013, la misura cautelare non può essere applicata se, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, il contribuente dimostra che i beni mobili registrati sono strumentali all’attività commerciale o professionale da lui svolta.

Sanzioni per chi circola con veicolo soggetto a fermo

In caso di circolazione del veicolo soggetto a fermo sono previste chiaramente delle sanzioni.

Fino a quale anno fa il veicolo era soggetto a sequestro: oggi non più come anche previsto dalla circolare Ministero dell’Interno del 22/11/22 (in allegato).

Segue un estratto della Circolare con tutte le sanzioni previsto per la circolazione in caso di veicolo soggetto a fermo, con il quale si distinguono le sanzioni in caso di fermo derivante da codice della strada o fermo amministrativo.

Il fermo amministrativo del veicolo ad uso promiscuo

In caso di uso promiscuo del veicolo può essere più difficile ottenere la rimozione del fermo amministrativo.

Il contribuente deve fornire la prova che tali beni sono inseriti nell’attività d’impresa, cioè che generano i ricavi caratteristici dell’impresa e che il loro sequestro potrebbe danneggiare o impedire lo svolgimento normale dell’attività commerciale o professionale.

Perché un’automobile sia considerata strumentale, deve essere essenziale per lo svolgimento dell’attività commerciale o professionale, ossia indispensabile per esercitare l’attività stessa (in accordo con la sentenza della Corte di Cassazione n. 31031/2018).

Nel caso di autovetture a uso promiscuo, è difficile stabilire l’indispensabilità, poiché il veicolo viene utilizzato anche per scopi personali del contribuente.

Pertanto, se l’automobile viene utilizzata per altri scopi, non può essere considerata un bene strumentale in senso stretto e può essere soggetta a sequestro amministrativo.

Di conseguenza, il contribuente deve fornire una prova aggiuntiva rispetto alla presunzione derivante dall’iscrizione dell’automobile nel registro dei beni ammortizzabili, dimostrando che essa è effettivamente necessaria per lo svolgimento dell’impresa o della professione.

Tuttavia, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza su questo principio, risulta evidente che il requisito dell’indispensabilità debba essere valutato caso per caso, considerando se il bene fa parte dell’organizzazione del lavoro e se effettivamente contribuisce allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Fermo amministrativo Agenzia Riscossione importo minimo

A differenza che per l’ipoteca, per il fermo amministrativo non è previsto un valore minimo di iscrizione.

Può quindi capitare di scoprire di avere un fermo amministrativo per poche migliaia di euro.

Il preavviso di fermo amministrativo

Il fermo amministrativo deve essere preceduto dalla notifica del preavviso di fermo, ovvero l’atto con cui Equitalia annuncia che applicherà il vincolo dopo 30 giorni.

Quindi prima si riceve la cartella esattoriale, poi il preavviso di fermo ed infine il fermo entra in vigore.

Il fermo auto diventa pertanto iscritto al PRA, e le spese di questa iscrizione diventano a carico del contribuente.

Il preavviso di fermo amministrativo impone solerzia per il contribuente, che deve decidere se pagare entro 30 giorni, avvalersi di una delle esenzioni spiegate sopra, o impugnare l’atto nei termini di legge con l’aiuto di un avvocato, se vuole evitare la conseguenza dell’inutilizzabilità del veicolo.

Fermo amministrativo Equitalia prescrizione

E’ inopportuno parlare di prescrizione del fermo amministrativo perchè il fermo non si prescrive.

Ciò che si può prescrivere è il credito dell’Agenzia Riscossione sottostante al fermo amministrativo.

E difatti un avvocato che si occupi di problemi fiscali spiegherà che ai diversi tributi e contributi corrispondono differenti termini di prescrizione (3, 5 o 10 anni)

Ricorso contro il fermo auto

Il fermo auto può essere impugnato per diversi motivi con ricorso con un avvocato davanti il Tribunale, la Commissione Tributaria o il Giudice di Pace, a seconda che:

  1. si contestino vizi propri dell’atto, perchè ad esempio non si è ricevuta notifica del preavviso di fermo;
  2. si contestino i debiti sottostanti per la mancata notifica delle cartelle esattoriali.
  3. se si contestato i debiti contenuti nelle cartelle sottostanti il fermo o il preavviso, la competenza sarà du uno degli organi di giustizia detti sopra.

Il termine per presentare ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo dunque sarà a seconda dei casi di 20. 30, 40 o 60 giorni a seconda del tipo di tasse o contributi di cui parliamo nel caso concreto.

Fermo amministrativo su veicolo cointestato

Il fermo amministrativo notificato dall’Agenzia Entrate Riscossione può colpire un veicolo cointestato.

Che si tratti di auto o moto, la cointestazione pone diversi problemi, in quanto il cointestatario può non sapere che il veicolo è soggetto a fermo e continuare a circolare, non ricevendo questi alcuna notifica.

In caso di fermo su veicolo cointestato, il contribuente potrebbe impugnare l’atto dinnanzi la Corte di Giustizia Tributaria, ma sono poche le sentenze in materia, visto che poche Corti si sono pronunciate affermando talvolta l’illegittimità di un simile fermo.

La revoca della patente in caso di circolazione del veicolo soggetto a fermo amministrativo

Era previsto un automatismo nella revoca della patente in caso di circolazione di veicolo soggetto a fermo ma la questione è stata oggetto di sentenza (n. 52/2024) della Corte Costituzionale Italiana, depositata il 28 marzo 2024.

La questione riguarda la legittimità costituzionale dell’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ovvero il “Nuovo codice della strada”, così come modificato dall’articolo 23-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113. Quest’ultima norma introduceva la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in caso di violazione degli obblighi del custode di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Il Giudice di pace di Forlì aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, sottolineando una possibile violazione del principio di eguaglianza e proporzione nella sanzione.

1. **Disposizione Contestata:** L’articolo 214, comma 8, prevede che il custode che permette la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo subisca la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria e la revoca della patente.

2. **Questioni Sollevate:** Il Giudice di pace contestava la sanzione automatica della revoca della patente come irragionevole e sproporzionata, suggerendo che la sanzione della sospensione della patente o la possibilità di graduare la sanzione tra revoca e sospensione sarebbero state più appropriate.

3. **Violazione del Principio di Eguaglianza:** Secondo il rimettente, la norma censurata violava il principio di eguaglianza poiché prevedeva una sanzione più severa per comportamenti meno gravi rispetto ad altre norme del codice della strada.

**Decisione della Corte:**
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992 nella parte in cui stabilisce automaticamente la revoca della patente. La Corte ha adottato una pronuncia sostitutiva che modifica la norma, rendendo la revoca della patente una sanzione applicabile previa valutazione del caso concreto, anziché automatica.

La decisione si fonda sul riconoscimento che la sanzione automatica della revoca della patente era irragionevole e sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito, violando il principio di eguaglianza e necessità proporzionale della sanzione amministrativa.

Il risarcimento da fermo illegittimo

In caso di fermo amministrativo illegittimo l’Agenzia Entrate Riscossione deve risarcire il danno provocato al contribuente.

Il contribuente che subisce il fermo amministrativo può in primo luogo domandare la condanna di Equitalia per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 cpc

In secondo luogo, in via autonoma, il cittadino che abbia subito il fermo auto può chiedere il risarcimento del danno al giudice ordinario, ma occorrerà provare il danno concretamente subito in conseguenza della privazione del veicolo (es. la necessità di noleggiare un’altra auto).

In caso di problemi con un fermo amministrativo, preoccupati quanto prima del tuo caso perche i tempi per impugnare gli atti sono molto stretti, ed in caso di ritardo rischi di pregiudicare la tua situazione.

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