Come ottenere la restituzione delle somme pagate con la cessione del quinto: quando potresti avere bisogno di un avvocato che si occupi di diritto bancario a Roma o a Milano.
La cessione del quinto dello stipendio
La cessione del quinto dello stipendio è un finanziamento garantito da uno stipendio o una pensione, oltre che dal TFR del lavoratore.
La cessione del quinto dello stipendio è anche accompagnata da una polizza assicurativa sulla vita e sulla perdita del lavoro.
Queste particolarità la rendono un finanziamento molto sicuro per le banche e le finanziarie.
La cessione del quinto, spesso, al momento dell’estinzione anticipata crea dei problemi per chi l’ha stipulata.
Hai estinto anticipatamente il tuo contratto di finanziamento con cessione del quinto?
Probabilmente la finanziaria a cui ti sei rivolto non ti ha restituito tutti gli importi dovuti e quindi potresti ottenere il recupero delle commissioni pagate sulla commissione del quinto.
Nel caso in cui non ti siano state restituite le commissioni anticipate e gli importi versati per assicurazioni, ti suggeriamo di comportati come segue, direttamente o con la nostra assistenza.
- Invia un reclamo all’intermediario;
- Proponi ricorso all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario.
Ma quali sono le principali problematiche che insorgono al termine del contratto di cessione del quinto?
Le spese di assicurazione contribuiscono al calcolo della soglia d’usura
Se il prestito è usurario gli interessi non sono dovuti e quindi il cliente deve rimborsare solo il capitale.
Per i contratti di cessione del quinto quindi, le spese di assicurazione partecipato a determinare se il finanziamento superi il tasso soglia d’usura.
Questo vale per tutti i finanziamenti stipulati in data successiva al 19/9/2010, data di entrata in vigore dell’art. 125-sexies del TUB, come introdotto dal D.Lgs. 141/2010.
Per i contratti di cessione del quinto stipulati fino al 18/9/2010:
“In assenza di formale annullamento nei modi e nelle forme previsti dalla legge delle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia nel 2006, esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza”. Così il Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 8025 del 21 marzo 2019.
Per approfondire come le spese di assicurazione contribuiscono al calcolo del TEG leggi il nostro post.
Cosa succede se il debito con la società di cessione del quinto viene estinto dalla compagnia assicurativa?
Nel caso di specie il finanziamento è stato estinto attraverso l’attività della Compagnia assicurativa che ha provveduto a corrispondere all’intermediario finanziario le somme dal cliente ancora dovute.
Le pretese del ricorrente sorgono sulla base di quanto disposto ai sensi dell’art. 125 – sexies TUB e 2033 c.c.
Più precisamente il mutuatario, al momento della sottoscrizione del contratto con la banca, ha pagato
“il prezzo di commissioni per attività future (recurring) che, al momento del suo versamento, non è in alcun modo indebito, ma unicamente anticipato trovando causa giustificativa nell’accordo e nella autonomia che i contraenti hanno di fissare termini diversi per l’adempimento delle obbligazioni che dal contratto traggono origine”.
Di conseguenza, “proprio per questa ragione l’art. 125 – sexies TUB stabilisce che, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, la banca deve calcolare in detrazione il costo di dette commissioni rispetto alla somma dovuta dal consumatore per estinguere il finanziamento stesso”.
Nel caso di specie, tuttavia, essendo intercorsa la surrogazione dell’impresa assicurativa che ha, difatti, versato il quantum del debito residuo direttamente all’istituto di credito non si può parlare di estinzione anticipata del finanziamento, dovendo il cliente “rimborsare il debito residuo, non più all’intermediario, ma all’impresa assicurativa”.
Rapporti tra cessione del quinto e polizza assicurativa
In particolare, Il Collegio di coordinamento ABF con la Decisione N. 13306 del 19 giugno 2018, nel decidere del rapporto tra copertura assicurativa ed estinzione anticipata ha affermato i seguenti principi i seguenti principi:
– tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l’assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-sexiesTUB e 2033 c.c.;
– nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall’intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest’ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l’assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
– nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l’estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l’azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell’anticipata estinzione.
Come va applicata la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
l Collegio di Coordinamento dell’ABF ha reso una decisione restrittiva nell’interpretazione della sentenza Lexitor.
A parere di chi scrive si è trattato di una interpretazione disapplicativa più che restrittiva.
Il criterio equitativo sulla curva degli interessi, che oltre che essere ingiusto è apparso un aiuto al mondo bancario ad affrontare questa crisi.
Significative novità nel 2020 dalle sentenze rese dalle Sezioni Specializzate Imprese dei Tribunali di Milano e Torino.
Con queste andiamo verso la fine del criterio equitativo e verso la piena attuazione in Italia della sentenza Lexitor
In Italia deve applicarsi pienamente il criterio pro rata temporis, e quindi al consumatore vanno restituite tutte le spese e le commissioni relative ai periodi oggetto di estinzione anticipata.
In questo senso da ultimo si è pronunciato il Tribunale di Torino e di Milano con inibitoria resa in via cautelare su procedimenti verso le Banche Santander Consumer, AGOS-DUCATO S.P.A e COMPASS BANCA S.P.A.
Se vuoi ottenere il risarcimento del danno subito da Santander, Agos Ducato e Compass per la tua cessione del quinto, questa è la strada.
Il ritorno alla distinzione tra spese recurring ed upfront?
l Collegio di Coordinamento dell’ABF ha reso da ultimo il 15/1072021 una decisione che disapplica totalmente la sentenza Lexitor.
Ciò sulla base dell’intervento legislativo contenuto nel cd. Decreto Sostegni, con il quale è stato stabilito che per le cessioni del quinto stipulate prima del 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni di Banca d’Italia.
L’interpretazione lascia molto perplessi, se si considera come lo stesso ABF affermi che la normativa interna appare in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla sentenza Lexitor).
Nel caso di specie pare si tratti di una vera e propria “Restaurazione” della bipartizione tra costi recurring ed upfront, ma la questione è in divenire e si attendono nuovi interventi da parte della Giurisprudenza.
L’orientamento ABF in materia di estinzione anticipata della cessione del quinto
L’ABF con il suo collegio di coordinamento ha affermato che in materia di estinzione anticipata della cessione del quinto dello stipendio o della pensione:
“In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).
Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.
Criterio pro rata temporis in caso di ammortamento alla francese
In caso di ammortamento alla francese, secondo il Collegio di Coordinamento ABF del 2022, al momento dell’estinzione anticipata deve valere il criterio del rimborso pro rata temporis nella restituzione degli interessi.
Questo perchè gli interessi pagati all’inizio del piano di ammortamento sono molto maggiori di quelli pagati alla fine del rapporto.
Nell’ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis.
Come ottenere il recupero delle commissioni pagate sulla cessione del quinto?
Per ottenere il recupero delle commissioni pagate sulla cessione del quinto la procedura più corretta è:
- invia reclamo alla finanziaria o alla banca con l’assistenza di un avvocato che si occupi di diritto bancario;
- presenta ricorso all’ABF;
- se non sei soddisfatto della decisione dell’ABF, presenta causa dinnanzi il Giudice di Pace di Roma o Milano.
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Se invece hai un altro problema di diritto bancario leggi la nostra guida.
https://youtu.be/rLmClkBpJ-s