Vigente al: 10-6-2017
TITOLO I
PROGRAMMI E COORDINAMENTO
DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge. Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonche' di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette.
Art. 2. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER). Esso e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici o da un Sottosegretario all'uopo delegato ed e' composto: 1) da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici; 2) da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 3) da un rappresentante del Ministro per il tesoro; 4) da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la programmazione economica; 5) da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici anche fra persone estranee all'Amministrazione. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici e dura in carica tre anni. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti dal precedente articolo 1 danno comunicazione al CER dell'ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia economica e popolare, comprendendovi quelli previsti dall'articolo 67 lettera a) della presente legge, con l'indicazione dei programmi gia' deliberati e del loro stato di attuazione, nonche' delle proposte di ripartizione dei fondi disponibili. In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista dal precedente comma viene data entro il 30 settembre di ogni anno. Entro gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le Regioni trasmettono al CER le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare. Entro venti giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi, il CER formula il progetto del piano di attribuzione alle Regioni dei fondi indicati nel precedente articolo 1, recependo, in sede di prima applicazione, i programmi gia' deliberati dalle amministrazioni dello Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 1971, ed escludendo per l'esecuzione di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'esecuzione di programmi dei quali si prevede l'appalto entro il 31 dicembre 1972; il predetto progetto, riservata comunque a disposizione del Ministero dei lavori pubblici una quota non superiore al 5 per cento per interventi straordinari per pubbliche calamita' ed una quota non superiore allo 0,5 per cento per attivita' di ricerca, studio e sperimentazione, e' sottoposto dal Ministro per i lavori pubblici al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle Regioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma. Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del piano di attribuzione regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di localizzazione, acquisendo quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge prima dell'11 marzo 1971 e ne danno comunicazione al CER. Le Regioni, nel predisporre i programmi di cui al precedente comma, si conformano alle finalita' stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi ad esse attribuiti. Il CER, entro i limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, quale risulta dal piano approvato dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi di esecuzione dei programmi formulati dalle Regioni stesse e del decreto del Ministro per il tesoro previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 5, predispone il programma triennale di utilizzazione dei fondi disponibili; verifica ogni anno lo stato di attuazione dei programmi gia' deliberati al fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente.
Art. 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo articolo 8, le Regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 3. A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative edilizie e loro consorzi. Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacita' di spesa degli enti di cui al precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale attraverso apposite convenzioni. Il CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati, autorizza l'esercizio da parte del Ministro per i lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma.
Art. 5. A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti: a) i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), nonche' i fondi che gli IACP devono versare alla GESCAL in relazione agli alloggi ex INA-Casa e GESCAL assegnati in locazione o a riscatto e le somme di cui al successivo articolo 61; b) le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive integrazioni; c) i fondi di pertinenza di altri enti di cui all'articolo 1 della presente legge destinati all'attuazione di programmi di edilizia abitativa ed eccedenti gli impegni relativi a realizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, si provvede, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli enti tenuti al deposito. Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce i tempi e gli importi dei trasferimenti ai conti di cui al precedente comma dei fondi di pertinenza della GESCAL, del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti e degli altri enti, in modo da garantire che tali trasferimenti siano completati non oltre il 31 dicembre 1972. Il Ministro per il tesoro fissa con proprio decreto il tasso di interesse da corrispondere sulle somme depositate sui conti di cui al primo comma. Nei limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il CER, con proprio decreto, autorizza periodicamente i prelevamenti dai conti di cui al primo comma, in relazione allo svolgimento dei programmi costruttivi deliberati. Ai fini della predisposizione del programma triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indica entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla presente legge e comunica al Ministro per i lavori pubblici, quale presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, l'ammontare delle disponibilita' finanziarie che gli istituti e gli enti di cui sopra prevedono di destinare alla stipulazione dei mutui ammessi a contributo statale, in base alle vigenti disposizioni, tenendo anche conto dell'articolazione regionale dei programmi.
Art. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli istituti autonomi per le case popolari procederanno alla modifica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente articolo. Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali. Il consiglio di amministrazione degli IACP e' composto da: 1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze; 2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio; 4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime; 5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari; 6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime. Il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti e' composto dai membri indicati nel precedente comma, nonche' da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze. Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli IACP sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale. Il collegio dei sindaci e' composto: a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti; b) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. I membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a) del presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e Bolzano, per i quali si provvedera' con legge provinciale, prevedendo che nei rispettivi organi direttivi siano rappresentati democraticamente enti locali, lavoratori, assegnatari.
Art. 7. Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai regolamenti edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ai piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione. Sono, altresi', trasferiti alle Regioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765 quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o delle norme del regolamento edilizio, nonche' i poteri di nulla osta di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione. Per le procedure di annullamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine stabilito dall'articolo 7, terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, decorre dalla data suddetta. Nell'esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le Regioni si avvalgono dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche regionali.
Art. 8. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel territorio di ogni singola Regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie a livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed enti locali, secondo i criteri di cui al precedente articolo 6; b) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al Ministro per i lavori pubblici, degli obiettivi indicati negli articoli 1 e 3 della presente legge, al trasferimento, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, al CER e alle Regioni dei compiti attualmente affidati alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60; c) provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse, anche allo scopo di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge istitutiva dei contributi stessi; d) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera a); e) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo il patrimonio degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale o locale; f) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo e alle Regioni il personale, ancorche' non di ruolo, degli enti soppressi, compreso quello dell'ente cui e' affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio alla data dell'11 marzo 1971; g) riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le assegnazioni medesime e la loro revoca, in relazione alle situazioni territoriali ed alle condizioni economiche familiari degli assegnatari; h) riordinare e unificare i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e delle quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento alle situazioni territoriali, alla capacita' economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari, determinando la incidenza sui canoni delle quote delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione; i) promuovere la gestione democratica degli alloggi da parte degli assegnatari con particolare riferimento alla gestione dei servizi comuni e all'impiego delle quote per la manutenzione degli immobili. Il CER, avvalendosi delle Regioni, predispone e realizza ogni due anni un censimento dei fabbisogni abitativi del Paese, accertando nel contempo la composizione dei nuclei familiari, i redditi e la reale situazione abitativa nonche' la dislocazione territoriale delle abitazioni.
TITOLO II
NORME SULL’ESPROPRIAZIONE
PER PUBBLICA UTILITA’
((TITOLO ABROGATO DAL
D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 12. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 13. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 14. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 15. (ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327) (25) ((31)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003. ------------- – AGGIORNAMENTO (31) La Corte Costituzionale, con sentenza 07 - 10 giugno 2011, n. 181 (in G.U. 1a s.s. 15/06/2011, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del Decreto-Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto,della legge 22 ottobre 1971, n. 865 come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 16. (ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327) (25) ((31)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003. ------------- – AGGIORNAMENTO (31) La Corte Costituzionale, con sentenza 07 - 10 giugno 2011, n. 181 (in G.U. 1a s.s. 15/06/2011, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del Decreto-Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto,della legge 22 ottobre 1971, n. 865 come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 17. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 20. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 21. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 22. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 23. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 24. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 25. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))((25)) ------------- – AGGIORNAMENTO (25) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
TITOLO III
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N. 1150, 18
APRILE 1962, N. 167 E 29 SETTEMBRE 1964, n. 847
Art. 26. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1977, N.10)) ((8)) ------------- – AGGIORNAMENTO (8) La L. 28 gennaio 1977, n.10 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' abrogato. Le aree gia' vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per cio' che concerne i requisiti soggettivi."
Art. 27. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, e' approvata con decreto del presidente della giunta regionale. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilita'. ((Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprieta' o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime)). Tra piu' istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi gia' approvati dal CIPE. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, e' a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprieta' dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.
Art. 28. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dai seguenti: "Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge. La Regione puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili".
Art. 29. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente: "L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".
Art. 30. Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal precedente articolo 29 della presente legge.
Art. 31. La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all'articolo 29 della presente legge si applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi procedono all'aggiornamento dei piani di zona gia' approvati.
Art. 32. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente: "Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano".
Art. 33. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dai seguenti: "Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale e' compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed e' approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge. I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalita' di cui al comma precedente, e' vincolante in sede di approvazione del piano regolatore".
Art. 34. All'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' aggiunto il seguente comma: "Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilita' ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530".
Art. 35. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo. Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici e a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99. L'istanza per ottenere la concessione e' diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra piu' istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprieta' indivisa. La concessione e' deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente. La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione e le modalita' del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma; b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalita' del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare; d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonche' per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita; f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravita' in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non puo' essere superiore a quella prevista nell'atto originario. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo. I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione. Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprieta' a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata. (20) I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprieta' devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento puo' essere dilazionato in un massimo di 15 annualita', di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprieta', e' determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere: a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalita' del controllo sulla loro costruzione; b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire; c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonche' i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. Chiunque in virtu' del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non puo' ottenere altro alloggio in proprieta' dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, puo' essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano gia' esauriti. ------------- – AGGIORNAMENTO (20) La L. 30 aprile 1999, n.136 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprieta' delle aree, si interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprieta' ((o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto)) delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare."
Art. 36. Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non si applicano alle aree che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano state cedute, anche in superficie, dal comune a privati, o per le quali, alla medesima data, sia intervenuta l'assegnazione e sia in corso il procedimento di espropriazione da parte di detti enti o cooperative. Gli atti del procedimento di espropriazione non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettati alle norme contenute nel precedente titolo secondo.
Art. 37. ((LA L. 29 LUGLIO 1980, N.385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprieta' di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprieta' subentrera' nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti. I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprieta'.
Art. 38. ((Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo. I piani nonche' i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare: a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione; b) la individuazione delle aree da cedere in proprieta' e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona; c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale; d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimita'. In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree puo' avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione e' vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione)).
Art. 39. Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 40. All'articolo 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167, le parole: "... utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'articolo 10" sono sostituite con le parole: "... utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie".
Art. 41. L'articolo 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' sostituito dal seguente: "I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', nonche' con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente: a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti; b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4; c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4; d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano".
Art. 42. L'articolo 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' sostituito dal seguente: "I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni. Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario. I mutui sono concessi al tasso di interesse che verra' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964. In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi. Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia e' dichiarata decaduta per la parte del mutuo che puo' essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili. L'ammortamento dei mutui puo' avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati".
Art. 43. L'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' sostituito dal seguente: "L'importo dei mutui non puo' essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano".
Art. 44. All'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' aggiunto il seguente comma: "Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell'obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere".
Art. 45. E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonche' per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona. Le modalita' e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalita' di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973. Le richieste di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle Regioni, le quali provvedono a raccoglierle dai comuni interessati ed a coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente articolo 3. Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo 23. (6) (9) ((10)) ------------- – AGGIORNAMENTO (6) La L. 27 maggio 1975, n.166 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' elevato a lire 450 miliardi." ------------- – AGGIORNAMENTO (9) La L. 8 agosto 1977, n.513 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, e' ulteriormente elevato a lire 520 miliardi." ------------- – AGGIORNAMENTO (10) La L. 5 agosto 1978, n.457 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e' ulteriormente elevato a lire 700 miliardi. A tal fine, il tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 180 miliardi. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981."
Art. 46. All'onere di cui al precedente articolo si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito. I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089. All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sara' fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1971, 1972 e 1973.
Art. 47. In sede di prima applicazione i comuni o consorzi, sulla base dei programmi pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano le richieste di finanziamento alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione indica l'ordine di priorita' ed invia entro i venti giorni successivi le proprie proposte al Ministro per i lavori pubblici. Il Ministro per i lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa depositi e prestiti indicando l'ordine di precedenza sulla base del quale verranno concessi i mutui nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1971 e 1972, a norma del precedente articolo 45.
TITOLO IV
PROGRAMMI PUBBLICI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Art. 48. Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalita' dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamita' naturali; la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori; lavoratori immigrati e persone anziane, nonche' di alloggi destinati ai cittadini piu' bisognosi, anche riuniti in cooperative edilizie; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati all'estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa; l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2; l'integrazione dei contributi concessi agli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi. I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della presente legge. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo dei programmi suddetti e' destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale. Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi e' riservata ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori dipendenti emigrati all'estero, ancorche' non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla stessa legge. Alle domande di prenotazione presentate da lavoratori emigrati all'estero saranno attribuiti i seguenti punteggi: a) in relazione al bisogno di alloggio, giusta l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471: il punteggio di punti 3, intendendosi parificata la condizione del lavoratore emigrato a quella prevista dalla lettera c) del citato articolo 70, ancorche' la sua famiglia conviva con lui all'estero; b) per anzianita' di lavoro nella localita' in cui sono previste le costruzioni degli alloggi: i punteggi previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, considerandosi utile a tale effetto la localita' di residenza della famiglia del lavoratore se essa non convive con il lavoratore emigrato all'estero, oppure la localita' di ultima residenza del lavoratore in Italia se la famiglia si e' trasferita all'estero con lui. I periodi di lavoro prestati all'estero si considerano prestati nella localita' determinata come sopra, sommandosi con i periodi di lavoro (anche non iniziali) prestati eventualmente in dette localita', anche in piu' riprese; c) in relazione all'anzianita' di contribuzione: i punteggi previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, computandosi come periodi di effettiva contribuzione anche i periodi di lavoro prestati all'estero, da documentarsi con attestati delle ditte alle cui dipendenze il lavoratore abbia prestato la sua opera, vidimati dal consolato italiano di prima categoria competente per territorio o dalla cancelleria consolare della rappresentanza diplomatica italiana accreditata nel Paese in cui il lavoro e' stato prestato. Il punteggio minimo si intende elevato a punti 2 se il lavoro all'estero, anche in piu' riprese, sia durato almeno tre anni.
Art. 49. Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale o parziale trasferimento, siano stati ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamita' naturali e catastrofi, sono concessi ulteriori contributi integrativi a fondo perduto sino alla concorrenza dell'intero ammontare della spesa iniziale. Di tale beneficio potranno usufruire i proprietari per una sola unita' immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, anche se iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare alla data dell'evento della calamita' naturale. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato saranno stanziate annualmente le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Art. 50. Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell'ambito di detti piani.
Art. 51. Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformita' alle norme di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. La deliberazione del consiglio comunale e' adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area e' effettuata dal presidente della giunta regionale. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona.
Art. 52. Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilita' e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.
Art. 53. I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle Regioni, ai sensi del precedente articolo 3, concedono i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 67 agli enti costruttori, i quali possono chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzati. I decreti di concessione del contributo sono immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici. I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui. Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento nonche', per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori.
Art. 54. Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, gia' occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati. Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprieta' privata, il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione e di ostruzione, autorizzando l'istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto. Il decreto e' notificato al proprietario del suolo, a cura dell'istituto autonomo per le case popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori. La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari nelle forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata Tesoro.
Art. 55. I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 67 sono destinati per: a) la costruzione di alloggi destinati alla generalita' dei lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60 per cento e di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore al 5 per cento dei fondi stessi; b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'articolo 56, nella misura non superiore al 10 per cento dei fondi stessi; c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi; d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramento o risanamento di alloggi di proprieta' dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10 per cento; e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale dei fondi destinata alla generalita' dei lavoratori.
Art. 56. La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente articolo 55 e' affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti delle disponibilita' dei fondi, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate. La costruzione, effettuata sotto la vigilanza del competente Istituto autonomo per le case popolari, e' autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da costruire non sia inferiore a 100. Le imprese assumono a proprio carico, salve il recupero di cui al comma successivo, i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella misura del 70 per cento. Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro: i termini e le modalita' per il versamento delle somme destinate per interventi di cui alla citata lettera b) del precedente articolo 55 e per il parziale rimborso degli importi erogati dalle aziende a valere sui ricavi netti dei canoni di locazione degli alloggi costruiti dalle aziende stesse; i criteri per l'assegnazione degli alloggi; i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione. Gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo restano in proprieta' dell'ente concedente e sono gestiti dalle imprese interessate per la durata della convenzione; saranno trasferiti, allo scadere della convenzione stessa, agli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio.
Art. 57. La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente articolo 55 e' affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Puo' essere altresi' affidata a societa' a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle Regioni. Le convenzioni predette fissano le modalita' di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione, nonche' le modalita' di trasferimento delle opere di cui al comma seguente. Sono attribuiti: agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati alla generalita' dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente; ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro competenza; nonche' le opere destinate ad attivita' sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti; all'ente religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attivita' religiose.
Art. 58. Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi di cui alla presente legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. La direzione, la contabilita' e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti. I suddetti enti ed organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed assumono l'attuazione delle parti di programmi di loro competenza, con ogni conseguente responsabilita' di ordine tecnico e amministrativo.
Art. 59. Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e' formata un'unica graduatoria mediante sorteggio tra i lavoratori concorrenti in possesso dei requisiti di legge. Il lavoratore utilmente incluso nella graduatoria sceglie la destinazione del prestito. Coloro che per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate siano ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamita' naturali sono, altresi', ammessi, ancorche' non lavoratori, ad usufruire delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, con facolta' di cumulabilita' dei due benefici. Le domande di cui al precedente comma sono classificate in un elenco speciale.
Art. 60. Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi.
Art. 61. Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 15 per cento dei programmi, finanziati ai sensi del successivo articolo 67, lettere c) e d). Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma - tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto - sono di proprieta' degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione. Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potra' essere affidata la gestione delle case-albergo. I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi.
Art. 62. I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui al successivo articolo 63. I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di cui all'articolo 63: a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle opere; b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo per le case popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonche' per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui al precedente articolo 59. E' soppresso l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.
Art. 63. Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari e costituita una commissione tecnica cosi' composta: dal presidente dell'istituto, che la presiede; dall'ingegnere capo del genio civile; dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato; da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza; dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto; da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo; da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute. I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento. Alla seduta della commissione puo' partecipare, senza diritto di voto, il professionista progettista.
Art. 64. Le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nei programmi di cui al presente titolo sono realizzate dagli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi costruttivi, sentite le competenti amministrazioni comunali, e sono attribuite in proprieta' agli enti ed organismi indicati nell'articolo 57 della presente legge, dopo l'approvazione del relativo collaudo da effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del programma di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono concessi a favore degli enti indicati all'articolo 68 contributi costanti trentacinquennali nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese e interessi. Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relative ai programmi di cui all'articolo 55, possono far carico, anche in eccedenza al limite indicato al terzo comma dello articolo 48, ai fondi previsti alle lettere c) e d) del successivo articolo 67, mediante apposita convenzione, che il comune stipula con la GESCAL o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza. Per la realizzazione delle opere eccedenti l'ambito dei programmi costruttivi di competenza della Gestione case per lavoratori, si puo' provvedere, a carico dei fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 67 alla anticipazione parziale o totale delle somme all'uopo occorrenti, sulla base di apposita convenzione che i comuni e gli altri enti obbligati stipulano con la GESCAL o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza. I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti. Sara' esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni e delle amministrazioni obbligate anche nel caso di opere costruite con fondi della Gestione case per lavoratori prima che le amministrazioni siano ammesse ai contributi.
Art. 65. Fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dal precedente articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Ministro per il tesoro e una commissione composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'assegnazione e la revoca, nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere g) ed h) del citato articolo 8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato e' sospesa ogni procedura di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni e' consentito. Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto. Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti della Gestione case per lavoratori sono definitive a seguito della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.
Art. 66. Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai programmi della Gestione case per lavoratori in corso di attuazione. Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive norme regolamentari, sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base al presente titolo, salvo i maggiori benefici previsti da vigenti disposizioni legislative.
Art. 67. Alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 48 si provvede: a) attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici del limite di impegno di lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1973; b) attraverso l'utilizzazione delle somme ricavate da operazioni di mutuo, da emissioni di obbligazioni ed in genere da operazioni finanziarie rivolte allo sviluppo dei programmi di edilizia popolare; al pagamento degli interessi e dei ratei di ammortamento si provvede con i fondi di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 5; c) attraverso l'utilizzazione dei fondi residui di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e delle disponibilita' derivanti dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, nonche' dei ricavi dello sconto dei proventi comunque spettanti alla Gestione case per lavoratori secondo le modalita' di cui all'articolo 23, lettera a), della legge 14 febbraio 1963, n. 60; d) attraverso anticipazioni su pagamento dei debiti dello Stato nei conti della Gestione, derivanti dal residuo del venticinquennio dopo la scadenza del programma decennale, per i quali e' autorizzata dopo il 1° aprile 1976 la spesa di 78 miliardi da ripartire in ragione di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1976, 26 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11 miliardi nell'anno 1979; e) attraverso l'utilizzazione di ogni altro fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 68. I limiti d'impegno indicati nella lettera a) dell'articolo 67 sono destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni: a) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una aliquota non inferiore al 50 per cento, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili, per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo 54, nonche' per l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato di cui al precedente articolo 48; b) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare nonche' per la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare degli enti di edilizia economica e popolare di cui al precedente articolo 48. Almeno un quarto dei contributi di cui al primo comma, lettera a) del presente articolo e' riservato ad interventi da effettuare nel territorio dei comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni dichiarati sismici di prima categoria delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, L'Aquila (Marsica) e Frosinone (Sora). Una aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo comma lettera b) del presente articolo, viene destinata alla integrazione dei contributi gia' concessi agli Istituti autonomi per le case popolari relativamente a programmi ancora in corso di esecuzione nonche' a programmi di alloggi ultimati successivamente al 4 novembre 1963, ai fini del conseguimento delle finalita' indicate al precedente articolo 65. I provveditori alle opere pubbliche concedono i contributi agli Istituti autonomi per le case popolari sulla base delle integrazioni disposte dal Ministro per i lavori pubblici.
Art. 69. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nella lettera a) del precedente articolo 67, per l'anno finanziario 1971, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 70. Per le Regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonche' per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro - le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci. Tali quote sono utilizzate per le finalita' previste dalla presente legge. Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare.
Art. 71. Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualita', senza fini di speculazione privata e devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore a 4 milioni di lire. Sono fatte salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.
TITOLO V
EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA
AGEVOLAZIONI FISCALI
Art. 72. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare. ((Tale contributo e' concesso nella misura occorrente affinche' i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta' indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprieta' degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprieta' divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati)). Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio dalle casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprieta' indivisa che abbiano i requisiti statutari di cui il comma precedente, e fino al 75 per cento negli altri casi. I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. La garanzia dello Stato diventera' operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e cio' purche' l'istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi. La garanzia dello Stato continuera' a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dello Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge. Per la determinazione e la erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni. Per la concessione dei contributi statali e' autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 67 della presente legge. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sara' fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo.
Art. 73. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'articolo 35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprieta' ai sensi dello stesso articolo.
Art. 74. Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree previste dal titolo III della presente legge nonche' gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.
Art. 75. Tutti gli atti di cessione gratuita delle aree a favore dei comuni o loro consorzi sono soggetti alla imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 76. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 ottobre 1971 SARAGAT COLOMBO - LAURICELLA - RESTIVO - GIOLITTI - PRETI - FERRARI-AGGRADI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: COLOMBO