L’Edilizia Convenzionata a Roma
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ToggleCome affrontare la tua situazione?
Bisogna distinguere da caso a caso, nonchè guardare al tempo passato dalla compravendita.
Di seguito si indica con brevi cenni la migliore strategia che si individua per tutelarsi, con l’avvertenza del fatto che tutte le situazioni sono differenti, per cui ognuna di esse merita l’attenzione del tuo legale di fiducia o del nostro studio di avvocati cassazionisti.
Il diritto di superficie
Il diritto di superficie è il diritto di costruire sul terreno di altri.
Con il diritto di superficie, il proprietario superficiario diventa proprietario dell’immobile edificato sul terreno.
Al termine del diritto di superficie, che può durare 20, 99 o un altro numero di anni fissato di comune accordo tra le parti, la costruzione diventa di proprietà del proprietario del terreno sottostante.
Il diritto di superficie è stato utilizzato a Roma come strumento per l’edificazione in regime di edilizia convenzionata, tanto da essere utilizzato volgarmente quasi quale sinonimo di costruzioni secondo legge 167.
Vuoi rimuovere il vincolo di prezzo massimo di cessione e locazione nel più breve tempo possibile?
A seguito dell’introduzioni dell’atteso decreto ministeriale e della delibera di Roma Capitale del 20/11/2020, il PMC può essere rimosso con dichiarazione asseverata del tecnico di tua fiducia.
Che tu sia attuale proprietario o ex proprietario venditore, potrai incaricare un architetto, geometra o ingegnere di provvedere al conteggio dell’affrancazione.
Sulla base di questo conteggio potrai stipulare la convenzione di affrancazione con Roma Capitale.
Questa strada è la più veloce e sicura per eliminare i rischi del contenzioso in essere o per prevenire liti con inquilini e attuali proprietari, oltre che meno costosa rispetto al ricorso al TAR sul silenzio rigetto..
Hai comprato da un altro proprietario privato negli ultimi 10 anni?
Hai diritto a richiedere la differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo massimo di cessione (che raramente supera i 120mila euro). Al seguente link i dettagli. E difatti il vincolo di prezzo massimo di cessione segue l’immobile a titolo di onere reale senza limiti temporali.
Se il precedente proprietario collabora e decide di pagare l’affrancazione ti devi accontentare di questo, se non collabora va incontro ad una severa condanna da parte della Decima Sezione del Tribunale di Roma.
Hai venduto negli ultimi 10 anni ed il tuo compratore ti sta chiedendo delle somme?
Oggi rischi seriamente la soccombenza nel giudizio, la cosa migliore da fare è pagare gli oneri di affrancazione nel contraddittorio con il Notaio che ha rogato la tua compravendita.
Ottenendo la rinuncia del compratore ad ogni altra pretesa, poi potrai rivalerti sul Notaio per la responsabilità professionale assunta per aver rogitato un atto parzialmente nullo nella clausola che indica il prezzo, il Notaio si offre usualmente di redigere l’atto di affrancazione senza costi per i suoi compensi..
Sei in affitto in un immobile di edilizia convenzionata?
Il canone di locazione non può superare quello stabilito nella Convenzione, o previsto dalla legge sull’Equo Canone (che raramente supera gli € 400 al mese).
Il canone di locazione non può in ogni caso superare in un anno il 4,5% del presso massimo di cessione, come previsto dalla determina dirigenziale n. 389/2020 del Comune di Roma (es. prezzo massimo di cessione pari ad € 100 mila? il 4,5% è pari ad € 4500 annui, a loro volta corrispondenti ad un canone di locazione massimo pari ad € 375).
Il nostro studio si pregia di aver ottenuto – per quanto ci risulta – la prima pronuncia da parte del Tribunale di Roma ad affermare l’inapplicabilità del prezzo di mercato alla locazione, con ordinanza resa dalla dott.ssa Caretta della sezione Sesta, in data 9/4/19. In questa ordinanza la dott.ssa Caretta ha rigettato l’intimazione di sfratto per morosità notificata dalla controparte e quindi ritenuto di dover decidere nel merito affermando che “è indubbio che trattandosi di contratto di locazione di immobile di edilizia convenzionata il canone di locazione vada rideterminato“.
Ad oggi si contano almeno tre sentenze da parte della Sesta Sezione del Tribunale di Roma che condannano il proprietario a rimborsare al conduttore tutte le somme percepite in eccedenza durante gli anni del rapporto di locazione.
A titolo di esempio: se è stato pattuito un canone di locazione di € 900 al mese, con ogni probabilità è dovuta la minore somma di € 400 al mese. Ci sarà un’eccedenza pagata di € 500 al mese, pari a € 6000 annui, somma che il proprietario dovrà risarcire all’inquilino per l’arretrato, oltre alla modifica per il futuro dell’importo dei canoni.
E’ possibile l’autoriduzione canone di locazione?
Se anche era dovuto un minore canone di locazione per via della natura di edilizia convenzionata dell’immobile, il conduttore non può autonomamente ridursi in canone di locazione.
E difatti l’eventuale violazione delle disposizioni inderogabili in materia di canone esigibile dal locatore, così come l’eventuale maturazione, in favore del convenuto-conduttore, di un credito da ripetizione d’indebito, comunque, non autorizzano il convenuto-conduttore a farsi ragione da sé, e a non versare (neppure) la quota parte di canone ritenuta dovuta.
Infatti, è illegittima l’autoriduzione del canone di locazione prima della instaurazione del giudizio per la sua determinazione, ferma la necessità di valutare – con particolare riguardo all’interesse del locatore a riceverlo mensilmente, nella misura pattuita – la gravità di tale inadempimento, da parte del giudice del merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 cod. civ. (v. Cass. n°1870.1997; Cass. n°4444.1985; Cass. Sezioni Unite n°5384.1984; Cass. n°2580.1985: il mancato pagamento del canone di locazione convenzionalmente fissato non è giustificato se non quando sia stato giudizialmente accertato, in via definitiva, che le somme pretese non sono dovute o sono dovute nel minore ammontare corrisposto.
Hai trasformato la superficie in proprietà?
Oggi, erroneamente, i Notaio e Roma Capitale richiedono il pagamento degli oneri di affrancazione: la richiesta è assurda, in quanto nel tuo atto di trasformazione trovi indicato a chiare lettere che Roma Capitale rinuncia ad ogni pretesa sull’immobile, che è libero da ogni vincolo.
Molti ricorderanno i depliant pubblicitari inviati a suo tempo da Roma Capitale, contenenti il messaggio pubblicitario “Proprietari Forever”.
L’emendamento alla Finanziaria 2018. Cosa comporta?
La riforma del 2018 comporta diverse novità in materia, ma con riferimento a molte di queste occorrerà valutare gli sviluppi e le interpretazioni che ne daranno i giudici. Di seguito un elenco delle novità:
1) l’affrancazione può essere richiesta da chiunque, anche dal precedente proprietario;
2) con il pagamento dell’affrancazione cadono anche i vincoli soggettivi (di reddito e impossidenza) che prima dovevano avere i compratori per ottenere la proprietà degli immobili di edilizia convenzionata;
3) con il pagamento retroattivo dell’affrancazione cade la possibilità per il compratore di chiedere il pagamento della differenza prezzo.
I nostri brevi commenti sulla riforma:
Si è a lungo dubitato della legittimità costituzionale o della legittimità alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo della norma in questione.
E difatti, all’interno di un Arbitrato svolto a Roma tra compratori e venditori di un immobile di edilizia 167, la questione di legittimità costituzionale è stata effettivamente sollevata e rimessa alla Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale si è infine espressa con la sentenza 210/2021 del 5/11/2021, con la quale è stata escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale della norma del 2018.
Ne consegue che oggi non si dubita più del diritto del venditore di presentare domanda di affrancazione allo scopo di paralizzare la pretesa del compratore di rimborso della intera differenza prezzo.
Nel 2021 tuttavia, alla luce della possibilità di presentare la domanda di affrancazione con autocertificazione da parte del professionista di fiducia dell’istante, pare del tutto contrario a buona fede il comportamento del venditore che si limita a “presentare” la domanda di affrancazione all’Ufficio Protocollo, essendo assolutamente esigibile una condotta diretta a concludere la pratica entro poche settimane..
La determina dirigenziale 1365/2021 del 31/8/21
Con l’ultima determina dirigenziale n. QI/1365/2021 del 31/8/2021 Roma Capitale è intervenuta nuovamente a disciplinare: affrancazione, trasformazione e rimozione dei vincoli.
Numerose le novità di rilievo, in particolare si prevede che:
1) per gli appartamenti fino a 125 mq il canone di affrancazione non possa essere superiore ad € 5.000,00;
2)viene previsto che il procedimento di affrancazione possa durare al massimo 90 giorni;
3) si approvano i nuovi schemi di convenzione di affrancazione e trasformazione.
La delibera del 1/2/2022
Con delibera del 1/2/2022 Roma Capitale è intervenuta nuovamente in materia di edilizia convenzionata ex legge 167.
Roma Capitale prende atto dei principi di diritto contenuti nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 23 settembre 2021 e conseguentemente riconosce che il vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione riguardo i beni già convenzionalmente in origine in diritto di piena proprietà, ovvero oggetto di successiva trasformazione del diritto di superficie (così precedentemente convenzionato) in diritto di piena proprietà (in virtù di Convenzione Integrativa ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 448/1998), è da intendersi decaduto per effetto dello scadere della durata della Convenzione, alla pari degli altri vincoli convenzionali di natura oggettiva e soggettiva;
di stabilire che, per gli effetti di cui al punto precedente, ai fini dell’individuazione concreta della durata di ciascuna Convenzione, si farà riferimento ai seguenti criteri:
a) riguardo le Convenzioni già dall’origine sottoscritte in diritto di piena proprietà si farà riferimento alla durata stabilita nella Convenzione medesima;
b) nei casi di Convenzione in diritto di proprietà ma quale trasformata poiché originariamente stipulata in diritto di superficie, la durata della Convenzione trasformata è stabilita in anni 20 (venti) quali derivanti dall’applicazione del comma 46, lettera a), dell’art. 31 delle Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii., norma che a riguardo stabilisce la suddetta durata di 20 (venti) anni; detta durata è da computarsi diminuendo del tempo trascorso fra la data di stipulazione della Convenzione originaria per la concessione del diritto di superficie e quella di stipulazione dell’atto di trasformazione dal diritto di superficie in diritto di proprietà;
di dare mandato al Dipartimento di Programmazione ed Attuazione Urbanistica di comunicare sul sito di Roma Capitale, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, l’iter secondo il quale saranno trattate le istanze già presentate di affrancazione, a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
di stabilire che, in tali casi, nessun procedimento di affrancazione e nessun relativo atto notarile-negoziale in qualunque forma sono necessari ove sia già trascorsa la scadenza specificata nella Convenzione; in tali casi tutti i vincoli si intendono già cessati per effetto del decorso del tempo e, quindi, gli immobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli soggettivi o oggettivi ove derivanti da Convenzione;
di adeguare in tali parti gli Schemi convenzionali tuttora in uso in tale senso ed in particolare inserendo una clausola, a sostituzione di quelle precedentemente in essere, del seguente tenore e precisamente attestante che allo scadere della Convenzione tutti i vincoli convenzionali si intendono cessati e, quindi, gli immobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli soggettivi o oggettivi derivanti dalla Convenzione stessa.
Il prezzo massimo di cessione riguarda anche gli immobili costruiti ai sensi della Legge Bucalossi
Gli immobili costruiti ai sensi della legge Bucalossi erano stati ritenuti esclusi dal vincolo di prezzo massimo di cessione alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2015.
Le Sezioni Unite sono tornate sull’argomento con la Sentenza Cassazione 21384/2022 con la quale è stata affermata la parificazione delle convenzioni 167 e delle convenzioni Bucalossi
Ne consegue che tutti gli immobili costruiti secondo legge Bucalossi devono essere oggetto della procedura di affrancazione, applicandosi il vincolo di prezzo massimo di cessione e locazione se previsti dalla Convenzione stipulata dal costruttore con Roma Capitale.
In questo senso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
“In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all’art. 5, comma 3-bis, del D.L. n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 106 del 2011, e all’art. 25-undecies del D.L. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla L. n. 136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all’art. 31, comma 49-bis, della L. n. 448 del 1998. Tale vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall’art. 3, comma 63, della L. n. 662 del 1996 e dall’art. 31, comma 46, della L. n. 448 del 1998, sia per le convenzioni di cui all’art. 35 della L. n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni PEEP) sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 10 del 1977 (c.d. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 380 del 2001”.
Il rimborso dell’affrancazione pagata in eccesso
E’ possibile in determinati casi ottenere il rimborso dell’affrancazione pagata in eccesso rispetto ai nuovi criteri di legge.
In particolare, se hai pagato sulla base della Delibera 116, ma dopo l’entrata in vigore della L. 136/2018, dovresti avere diritto al ricalcolo ed al rimborso dell’importo pagato in eccesso rispetto a quanto prevederebbe il calcolo effettuato sulla base dell’ultima Delibera di Roma Capitale, emanata alla luce del Decreto MEF 151/2020.
In questi casi sarà necessario presentare domanda di rimborso, e dopo 90-240 giorni in caso di mancato pagamento procedere giudizialmente.
Se invece hai necessità di un avvocato civilista o uno studio legale per un problema di diritto civile ed in particolare di diritto immobiliare a Roma, allora contattaci oppure leggi il nostro post sulle controversie in materia di compravendita di immobili o sulle compravendite di immobili abusivi.
La guida al cittadino
L’edilizia convenzionata è una forma di edilizia popolare, frutto dell’accordo tra Comuni e costruttori o cooperative, dove la proprietà superficiaria (o piena) degli immobili appartiene ai privati, ma con vincoli di prezzo massimo di cessione nonchè di locazione.
In molti comuni troviamo questi immobili, ed a Roma in particolare, dove con le costruzioni ai sensi della l. 167/1962 nel corso degli anni si è cercato di tamponare l’emergenza abitativa, tutelando il diritto alla casa.
Oggi l’edilizia convenzionata viene agli onori della cronaca, per via del contenzioso che si sviluppa tra i primi e secondi proprietari privati, nonchè tra conduttori e proprietari degli appartamenti in locazione.
Con questa guida cerchiamo di capire meglio di cosa parliamo, ma se non hai trovato la tua risposta e cerchi un avvocato cassazionista a Roma contattaci per una consulenza.
Affrancazione
La cosiddetta “affrancazione” è la procedura amministrativa con la quale si richiede al Comune di rimuovere il vincolo di prezzo massimo di cessione dell’immobile. L’importo da pagare al Comune spesso ammonta ad alcune decine di migliaia di euro, ed a Roma si spazia tra i 2.500,00 ed i 45mila euro.
La situazione è in continuo cambiamento per via delle numerose delibere adottate da Roma Capitale per determinare le modalità di calcolo dell’affrancazione, calcoli oggi aggiornati alla luce del Decreto Ministero Economia e Finanze del 28/9/2020 che stabilisce nuove regole di calcolo del corrispettivo di affrancazione e nuove modalità di pagamento.
Questi importi vengono determinati sulla base dei costi sostenuti dai Comuni per l’esproprio dei terreni e per altri costi di costruzione di interi quartieri: questi costi vengono “spalmati” sugli odierni proprietari, a cui viene richiesto un contributo che si determina sulla base di: metri cubi edificati, corrispettivo pagato dal costruttore, numero di millesimi di condominio posseduti, il tutto in base alle Delibere 33 e 40 di Roma Capitale.
A Roma, dal momento della richiesta di affrancazione al Comune possono passare anche due anni per ottenere la risposta e liberare l’immobile, ma è prevista la possibilità di urgentare la pratica in caso di necessità di vendere l’immobile o in caso di successioni ereditarie.
Attenzione: l’affrancazione rimuove il vincolo di prezzo massimo, ma non comporta alcun cambiamento sul titolo della proprietà (il titolare di diritto di superficie potrà vendere a prezzo di mercato il suo diritto di superficie, e non acquista comunque la proprietà).
In caso di ritardo (e quindi formazione del silenzio rigetto) della PA sarà possibile presentare ricorso al TAR contro il silenzio diniego: ne parliamo qui.
La soluzione del ricorso al TAR oggi non ha più gran senso, alla luce della delibera del Dipartimento di Attuazione e Programmazione Urbanistica di Roma Capitale del 20/11/2020 con cui si prevede la dichiarazione asseverata da parte di un tecnico per il conteggio degli oneri di affrancazione.
Trasformazione
La cosiddetta “trasformazione” è la procedura amministrativa con la quale si è data la possibilità ad alcuni proprietari del solo diritto di superficie, di ottenere la piena proprietà degli immobili. Così facendo i proprietari non dovranno riconsegnare l’immobile a Roma Capitale al 99 esimo anno dalla stipula della Convenzione.
A Roma chi ha trasformato sulla base della normativa previgente, e quindi fino al 2015, non deve pagare gli oneri di affrancazione in quanto nell’atto notarile stipulato con Roma Capitale, questa ha rinunciato ad ogni vincolo e pretesa sull’immobile. La prassi per cui, alla data di questa pubblicazione (24/3/2018) i Notai e Roma Capitale chiedono il pagamento degli oneri di affrancazione per gli immobili oggetto di trasformazione è errata e giustifica la contestazione anche in sede giudiziale dell’illegittima pretesa del Comune. Che non sia dovuta l’affrancazione sugli immobili trasformati è finalmente confermato dalla delibera di Roma Capitale del 1/2/20022.
Vincolo di prezzo massimo
Il tanto vituperato vincolo di prezzo massimo è un limite che i Comuni hanno imposto relativamente agli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata. In sostanza con la “Convenzione” stipulata con i costruttori, si è previsto che il prezzo delle case non avrebbe dovuto superare una determinata soglia per metro quadro (a Roma in alcuni casi 280 mila lire, in altri casi 850 mila lire), importi da rivalutare in base all’inflazione ma che comunque limitano il valore degli immobili oggi fino a un massimo di circa 120 mila euro.
E’ un vincolo odiato dagli interessati ma che trova la sua ragione nell’esigenza che quegli immobili, costruiti in parte con soldi pubblici, non potessero diventare a distanza di pochi anni oggetti di speculazione da parte dei primi assegnatari (che in alcuni casi limite che abbiamo osservato sono stati comprati ad € 40 mila e rivenduti a 360 mila).
Spesso la buona fede dei primi proprietari non si discute, in quanto la loro richiesta di rivendere gli immobili ai prezzi di mercato è stata legittimata dalla condotta – oggi rivelatasi platealmente errata – di Roma Capitale e dei Notai, che si trovano a fronteggiare numerosi contenziosi con i propri clienti per via del danno che le loro omissioni di verifica ed errori di interpretazione hanno provocato.
Il prezzo massimo riguarda la vendita ma anche la locazione dell’immobile. Per determinare il prezzo massimo di locazione degli immobili di edilizia convenzionata deve farsi riferimento a quanto previsto nella convenzione o in mancanza, all’equo canone (secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale).
Le zone interessate
I PEEP | II PEEP | Manovra completam. II PEEP |
01 Castel Giubileo | B23 Cecchina | B58 Cinquina 1 (da stralciare) |
02 Fidene I | C14 Casal Boccone | B59 Cinquina 2 |
03 Fidene 2 | C22 Casale Nei | |
04 Serpentara I | ||
05 Serpentara II | ||
06 Val Melaina | ||
07 Vigne Nuove | ||
01V Cinquina |
I PEEP | II PEEP | Manovra completam. II PEEP |
10-11 Casal dei Pazzi – Nomentano | B41 Settecamini Casal Bianco | B70 Casal Monastero 4 |
12 Rebibbia | C1 Torraccia | C34 Casal Monastero 2 |
13 Pietralata | C26 Via di Tor Cervara | |
14 Tiburtino Nord | D1 Casal Monastero | |
15 Tiburtino Sud | ||
15bis Tiburtino III | ||
02V San Basilio | ||
03V Settecamini | ||
04V Casale Caletto |
I PEEP | II PEEP | Manovra completam. II PEEP |
16 La Rustica | A3 Vigne Alessandrine | A8 Casilino |
16a La Rustica | B34 Casale Rosso | B68 Tor Tre Teste |
19 Tor Sapienza | B46 Casale Rosso 2 | |
23 Casilino | C24 Via Longoni | |
81 Quarticciolo | ||
6V Villa Certosa |
I PEEP | II PEEP | Manovra completam. II PEEP |
20 Ponte di Nona | B4 Castelverde | B64 Casale Cesaroni |
22 Tor Bella Monaca | B5 Rocca Fiorita | D9 Borghesiana |
25 Fontana Candida | C2 Lunghezza | D10 Monte Michelangelo 2 |
27 Giardinetti | C19 Lunghezzina | D11 Grotte Celoni |
28 Torre Maura | C21 Lunghezzina 2 | D12 Lunghezzina Castelverde |
29 Torre Spaccata Est | C25 Borghesiana Pantano | |
30 Torre Spaccata Ovest |
I PEEP | II PEEP | Manovra completam. II PEEP |
18 Arco di Travertino | A4 Tuscolano (non attuato) | A11 Via Lucrezia Romana |
31 Osteria del Curato I | B37 Anagnina 2 | |
33 Cecafumo | B45 Anagnina 1 | |
34 Cinecittà | D3 Tor Vergata | |
35 Quarto Miglio | D5 Romanina | |
D6 Osteria Del Curato 2 | ||
D8 Tor Vergata 2 |
Municipio VIII
I PEEP | II PEEP | Manovra completam. II PEEP |
39 Grottaperfetta |
I PEEP | II PEEP | Manovra completam. II PEEP |
37 Ferratella | A5 Spinaceto 2 | C28 Cecchignola nord |
38 Laurentino | B7 Trigoria I-III | C29 La Mandriola (da stralciare) |
40 Vigna Murata | B54 Trigoria IV – Via Trandafilo | C30 Tenuta Vallerano |
46 Spinaceto | C5 Cecchignola Sud | C31 Villa Balbotti |
47-48 Tor de’ Cenci | C6 Tor Pagnotta | C32 Fosso di Santa Palomba bis |
12V Acqua Acetosa | C8 Casal Brunori | |
C20 Casal Fattoria | ||
D4 Casale del Castellaccio |
I PEEP | II PEEP | Manovra completam. II PEEP |
53 Palocco | B8 Madonnetta | A9 Casette Pater 4 |
55 Ostia Lido Nord | B29 Madonnetta II | A10 Dragoncello 2 |
79 Acilia Casette Pater | B36 Acilia Saline | B55 Riserva Verde A (da stralciare) |
82 Casette Pater II | B42 Stagni di Ostia | B57 Acilia Madonnetta |
10V Acilia | B43 Borghetto dei Pescatori | B60 Infernetto nord |
11V Dragoncello | C10 Malafede | B65 Infernetto ovest |
B66 Infernetto est |
I PEEP | II PEEP | Manovra completam. II PEEP |
59 Colli Portuensi Sud | B38 Muratella | B69 Monte Stallonara 2 |
60 Colli Portuensi Nord | B39 Ponte Galeria | |
61 Corviale | B40 Piana del Sole | |
14V Portuense | B50 Monte Stallonara |
I PEEP | II PEEP | Manovra completam. II PEEP |
15V La Pisana | C23 Pisana Vignaccia | |
B25 Massimina | ||
B35 Massimina Villa Paradiso |
Municipio XIII
I PEEP | II PEEP | Manovra completam. II PEEP |
65 Pineto | C33 Maglianella | |
74 Torrevecchia | ||
80 Torrevecchia II |
I PEEP | II PEEP | Manovra completam. II PEEP |
67 Acqua Traversa Sud | B16 Selva Nera | B61 Tragliatella 2 |
68-69 Primavalle | B32 Torresina | B62 Tragliatella 3 |
70 Cortina d’Ampezzo | B33 Quartaccio 2 | B63 Pian Saccoccia 2 |
71 Santa Maria della Pietà | B44 Torresina 2 | B67 Pian Saccoccia sud |
72 Ottavia Nord | B47 La Storta Stazione | B71 Cerquette |
83 La Lucchina | B48 Colle Fiorito | |
13V Quartaccio 1 | B49 Pian Saccoccia | |
B51 Via Ponderano | ||
B52 Palmarolina (non attuato) |
I PEEP | II PEEP | Manovra completam. II PEEP |
09 Prima Porta | B20 Cesano | |
B24 Cerquetta |