La donazione degli immobili: quando può servire un avvocato cassazionista a Roma.
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Cos’è una donazione?
Una donazione è un atto volontario di trasferimento di beni o risorse da parte di una persona o un’organizzazione a un’altra, solitamente a fini benefici o senza scopo di lucro.
La donazione può assumere diverse forme, come denaro, beni materiali, servizi o tempo. È un gesto di generosità e solidarietà che mira a sostenere un’organizzazione, un progetto o un individuo bisognoso.
Le donazioni possono essere destinate a scopi diversi, come la beneficenza, l’istruzione, la ricerca scientifica o l’assistenza sanitaria. Attraverso le donazioni, le persone possono contribuire a migliorare la vita degli altri e a fare la differenza nella società.
Art. 729 codice civile
Il primo articolo di cui occorre parlare quando si parla di donazioni è l’Art. 729 codice civile, che ci fornisce la definzione, ovvero:
“La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”
Significa che la donazione è il contratto mediante il quale un soggetto – donante – arricchisce il patrimonio di altro soggetto – donatario – senza alcun corrispettivo, ma sorretto dallo spirito di liberalità, ne consegue che con essa si realizza quel particolare effetto economico consistente nell’arricchimento del patrimonio altrui con correlativo depauperamento del proprio
La donazione degli immobili
Anche gli immobili possono essere donati, a maggior ragione con atto pubblico visto il passaggio del diritto reale sull’immobile.
La donazione di un immobile è talvolta vista come utile in una logica di pianificazione successoria ma non sempre questa è la scelta più corretta per la famiglia.
In particolare si ricorda che il bene oggetto di donazione sconterà alcune difficoltà nell’essere venduto in caso di esigenza da parte del beneficiario.
In particolare, molti potrebbero non voler acquistare un immobile donato visto il pericolo che la donazione possa essere successivamente revocata.
La polizza donazione sicura
Alcune assicurazioni propongono un prodotto denominato “donazione sicura”.
Si tratta di polizze che hanno in comune le caratteristiche di assicurare il compratore di un immobile proveniente da donazione dall’ipotesi in cui dopo l’acquisto la donazione possa essere oggetto di revoca.
A fronte del pagamento di un premio anticipato, l’assicurazione coprirà i danni in ipotesi di revoca di donazione relativa l’immobile, con la conseguente perdita dell’immobile da parte dell’acquirente.
La tassazione delle donazioni
Che le donazioni debbano essere assoggettate a tassazione non c’è da dubitare, ma in particolare secondo la Corte di Cassazione con sentenza 5802/2023:
In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l’art. 56 bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 100.000 per fratelli e sorelle, euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap).
Tassazione delle donazioni indirette
Donazioni Informali e Indirette e Tassazione: La Cassazione ha chiarito che le donazioni informali (es. denaro dato da un genitore a un figlio) e indirette (es. un genitore che paga la casa per il figlio) sono esenti da imposta a meno che non siano registrate, volontariamente o in procedura di accertamento fiscale, o superino un milione di euro.
Obbligo di Registrazione per Donazioni Indirette: Per le donazioni indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, la Cassazione ha precisato che non vi è un obbligo generalizzato di registrazione come donazione, a meno che non si verifichino condizioni specifiche come l’esistenza della liberalità dichiarata in procedimenti di accertamento tributario.
La dispensa da imputazione della donazione dalla legittima
La Cassazione ha stabilito che in una donazione, se è prevista la dispensa dall’imputazione della donazione alla quota di legittima, il donante può revocarla unilateralmente anche con testamento.
Questo deve essere espresso chiaramente e non si applica a testamenti redatti dopo la donazione che assegnino la quota disponibile ad un erede diverso dal donatario.
La quota di legittima viene calcolata sommando il valore del patrimonio del defunto al momento della morte con il valore delle donazioni fatte in vita. Se una donazione non è imputata alla quota di legittima, aumenta la quota disponibile per il donatario.
Una donazione è considerata un acconto della quota di legittima, a meno che non sia specificata una dispensa dall’imputazione, rendendo la donazione attribuibile alla quota disponibile.
Tuttavia, la dispensa da imputazione è revocabile fino all’ultimo momento del donante.
La revoca delle donazioni
La donazione può essere oggetto di revoca al ricorrere di determinati presupposti.
Il codice civile italiano prevede che la donazione può essere revocata per ingratitudine, per incapacità del donante o per lesione dei diritti degli eredi.
- Revoca per ingratitudine
La donazione può essere revocata per ingratitudine se il donatario commette un atto di ingratitudine nei confronti del donante. L’atto di ingratitudine può essere un comportamento grave, come l’omicidio o il tentativo di omicidio del donante, o un comportamento meno grave, come la violenza, le minacce, le ingiurie, il rifiuto di prestare assistenza al donante o il suo abbandono.
- Revoca per incapacità del donante
La donazione può essere revocata se il donante, al momento della donazione, era incapace di intendere e di volere. L’incapacità può essere dovuta a una malattia mentale, a un incidente o a un altro evento che abbia compromesso la capacità di intendere e di volere del donante.
- Revoca per lesione dei diritti degli eredi
La donazione può essere revocata se il donante con la donazione è andato ad intaccare la quota di legittima riservata dalla legge agli eredi. Per revocare una donazione, il donante deve rivolgersi al tribunale. Il tribunale deciderà se la donazione può essere revocata e, in caso affermativo, quali sono le conseguenze della revoca.
Il tradimento del coniuge giustifica la revoca della donazione?
Il tradimento da parte del coniuge potrebbe non essere sufficiente a giustificare la revoca della donazione.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con Ordinanza 19816/2022 secondo cui:
Al fine di revocare la donazione per ingratitudine, la mera relazione extraconiugale non è sufficiente per costituire l’ingiuria.
Nella situazione specifica, la Corte ha ritenuto che l’adulterio avvenuto all’interno del nucleo familiare ristretto dei coniugi e nell’ambito di un ambiente lavorativo comune abbia contribuito a caratterizzare l’offesa all’onore subita dalla coniuge come grave, evidenziando nell’atteggiamento del marito una mancanza di cura e rispetto nei confronti della dignità della moglie (caso in cui la Corte ha deciso che l’adulterio consumato all’interno della famiglia e nell’ambito lavorativo comune denotasse una grave offesa all’onore subita dalla moglie, dimostrando un atteggiamento indifferente e mancante di rispetto da parte del marito verso la dignità della consorte).
L’onere a carico di chi riceve la donazione
Interessante sentenza della Cassazione (ordinanza 4357/2024) riguardante la donazione di un immobile con l’obbligo per il donatario di garantire al donante alloggio gratuito vitalizio, ovvero con la previsione di un onere.
La Cassazione ha stabilito che tale obbligo non è opponibile agli acquirenti dell’immobile, inclusi i compratori in procedure esecutive.
Questo perché la locazione deve essere a prestazioni corrispettive e non può trasformarsi in una donazione onerosa. Pertanto, il diritto personale di godimento non può essere opposto ai terzi aventi causa.
Impugnazione delle donazioni dopo la morte
Un erede può impugnare una donazione dopo la morte del donante presentando un’azione di riduzione in tribunale. L’azione di riduzione è un’azione legale che consente agli eredi di far ridurre le donazioni che il donante ha fatto in vita in modo da rispettare la loro quota di legittima.
La quota di legittima è la quota di patrimonio che il donante deve lasciare ai suoi eredi per legge, anche se ha già fatto delle donazioni in vita. La quota di legittima varia a seconda del numero di eredi e del loro grado di parentela con il donante.
Per impugnare una donazione, l’erede deve dimostrare che la donazione è stata fatta in violazione della sua quota di legittima. L’erede può dimostrare la violazione della sua quota di legittima dimostrando che il donante ha donato più della sua quota di legittima o che il donante era incapace di intendere e di volere al momento della donazione.
È possibile donare senza atto pubblico?
No, in Italia non è possibile fare una donazione senza atto pubblico. L’atto pubblico è un documento che deve essere redatto da un notaio e che deve contenere tutte le informazioni relative alla donazione, come i dati del donante, del donatario, del bene oggetto della donazione e il valore della donazione.
Un atto pubblico è necessario per garantire la validità della donazione e per tutelare i diritti del donante e del donatario. Questo è inoltre necessario per la registrazione della donazione presso l’Agenzia delle Entrate.
La mancata redazione dell’atto pubblico rende la donazione nulla, cioè priva di effetti giuridici.
In realtà sappiamo che nei fatti quasi ogni genitore che abbia avuto la possibilità di aiutare un figlio per l’acquisto della casa ha sicuramente fatto un bonifico di decine di migliaia di euro per quella che era sicuramente una donazione, e che non è stata assoggettata ne a tassazione ne ad atto pubblico.
L’esperienza ci insegna che nel 95% dei casi non succede nulla, nè con accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nè con impugnazione delle donazioni da parte di altri eredi, ma se si vuole evitare di correre rischi statistici occorre impostare correttamente le proprie scelte patrimoniali.
La tassazione delle donazioni
In Italia, le donazioni sono tassate dall’imposta di donazione. L’imposta di donazione è un’imposta patrimoniale che si applica al trasferimento di beni e diritti a titolo gratuito.
L’aliquota dell’imposta di donazione varia a seconda del grado di parentela tra il donante e il donatario.
Per i parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti) l’aliquota è del 4%. Per gli altri parenti fino al quarto grado (zii, cugini, ecc.) l’aliquota è del 6%. Gli affini in linea retta (coniugi, ex coniugi, genitori e figli del coniuge) vedono una aliquota è del 6%. Per gli affini in linea collaterale (zii, cugini, ecc.) l’aliquota è dell’8%.
Per le donazioni di immobili l’imposta di donazione è dovuta anche in misura fissa, pari a 200 euro.
L’imposta di donazione è dovuta dal donatario. Il donante può però decidere di pagare l’imposta per conto del donatario.
L’imposta di donazione deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della donazione.
La legge che prevede l’imposta di donazione è il decreto legislativo n. 346/1990.
La tassazione delle donazioni indirette
Ci si potrebbe domandare se le donazioni indirette meritano un diverso trattamento a livello di tassazione.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 17424/2023 ha stabilito che la norma di cui articolo 1, comma 4-bis, del Dlgs 346/1990, che esonera da tassazione le donazioni indirette “collegate” ad atti soggetti a imposta di registro o a Iva e aventi a oggetto immobili o aziende, non è una norma di esenzione ma di esclusione.
Ciò significa che la norma opera automaticamente, senza che il contribuente debba fare alcuna richiesta esplicita.
La Corte ha infatti affermato che la norma in questione non ha la funzione di concedere un beneficio al contribuente, ma di delimitare i confini della fattispecie impositiva. In altre parole, la norma non intende esentare le donazioni indirette dalla tassazione, ma semplicemente escluderle dal campo di applicazione dell’imposta.
La Corte ha inoltre affermato che la norma non richiede alcuna dichiarazione esplicita da parte del contribuente in quanto è già il legislatore che esclude, appunto, la rilevanza impositiva della fattispecie considerata.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che la norma di cui articolo 1, comma 4-bis, del Dlgs 346/1990, è una norma di esclusione, non di esenzione, e che non richiede alcuna dichiarazione esplicita da parte del contribuente per potersi applicare.
Accertamento Agenzia Entrate su importi oggetto di donazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18724 del 9 luglio 2024, ha chiarito che il termine di decadenza per l’azione del fisco su donazioni indirette decorre dalla data della dichiarazione nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario, non dalla data della donazione.
Questo si applica anche alle donazioni confessate durante procedure di voluntary disclosure, come stabilito dalla legge 186/2014. La Cassazione conferma che le donazioni indirette diventano tassabili quando risultano da dichiarazioni nel contesto di accertamenti tributari o se determinano incrementi patrimoniali significativi.
La dichiarazione può provenire dal donatario o donante, anche tramite istanze di collaborazione volontaria. Il termine per il Fisco per notificare l’imposta è di 5 anni dalla dichiarazione volontaria, non dal momento della donazione.
Novità 2024 in materia di donazioni
Abolizione del Coacervo Ereditario: La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (Circolare AdE 29/E del 19 ottobre 2023) ha abolito il coacervo ereditario. Questo significa che il valore delle donazioni fatte in vita dal de cuius agli eredi non è da conteggiarsi ai fini del calcolo della franchigia.
Interpretazione della Corte di Cassazione sulle Donazioni Indirette: La Corte di Cassazione (sentenza n.7442/2024) ha chiarito che non vi è obbligo di tassazione per le donazioni indirette o informali tra genitori e figli, a meno che queste non siano risultanti da atti registrati o dichiarati.
Se hai un problema derivante da una donazione, vuoi donare o una donazione ti ha provocato un danno, sentiti libero di contattarci, siamo uno studio legale di avvocati cassazionisti a Roma.