La pubblicità delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica è vietata dalla legge.
Ciò nonostante alcuni operatori del settore abbiano lanciato delle imponenti campagne pubblicitarie.
Ma andiamo con ordine.
Cosa sono le sigarette elettroniche
Ma cosa sono le sigarette elettroniche?
La definizione viene dalla legge con la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo recepita ed attuata dal D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, secondo il cui art. 2:
« sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso;
contenitore di liquido di ricarica: flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica».
Il divieto di pubblicità dei prodotti del tabacco
Per i prodotti del tabacco, come le sigarette tradizionali, la pubblicità e vietata dalla Legge del 10 aprile 1962, n. 165 (a tutt’oggi in vigore), ove all’articolo unico si è sancito il principio generale per il quale:
«La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata».
Il divieto di pubblicità delle sigarette elettroniche nella Direttiva UE
La Direttiva 40/2014 dell’Unione Europea è diretta ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di tabacco e sigarette elettroniche.
In particolare nell’art. 43 dei Considerando si prevede che:
… Le sigarette elettroniche possono diventare un prodotto di passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e, in ultima istanza, il consumo di tabacco tradizionale, in quanto imitano e rendono normale l’atto di fumare. Per questo motivo è opportuno adottare un approccio restrittivo alla pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica.
Poi, nell’art. 20 della Direttiva, si prevede che:
Gli Stati membri provvedono affinché: a) siano vietate le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell’informazione, sulla stampa e altre pubblica zioni stampate, aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell’Unione;
Il divieto di pubblicità delle sigarette elettroniche in Italia
Il divieto di pubblicità diretta ed indiretta delle sigarette elettroniche è stabilito dalla Legge ed in particolare dal d.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, art. 21, comma 10, secondo cui «sono vietate:
- le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell’informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell’Unione europea;
- le comunicazioni commerciali via radio aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica;
- qualunque forma di contributo pubblico o privato a programmi radiofonici aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica;
- qualunque forma di contributo pubblico o privato a eventi, attività o persone singole aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e a cui partecipino o che si svolgano in vari Stati membri o che comunque abbiano ripercussioni transfrontaliere;
- per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica le comunicazioni commerciali audiovisive a cui si applica la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio».
I servizi della società dell’informazione
Abbiamo visto che la normativa vieta la pubblicità delle sigarette elettroniche via TV, via Radio, tramite eventi, ecc, ma cosa si intende con il divieto di pubblicità sui servizi della società dell’informazione?
La definizione di servizi della società dell’informazione viene dalla Direttiva 2000/31/CE, recepita ed attuata dal D.Lgs del 9 aprile 2003, n. 70 che all’art. 2 chiarisce che si intende per:
«a) “servizi della società dell’informazione”: le attività economiche svolte in linea -on line-, nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
(…)
f)“comunicazioni commerciali”: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione».
Gli spazi residui di comunicazione
Alla luce del quadro normativo e della giurisprudenza del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma, che con 4 diversi provvedimenti hanno completamente bloccato tutte le iniziative pubblicitare poste in essere da 3 diverso operatori del tabacco lanciatisi nell’avventura delle sigarette elettroniche, si può affermare che gli spazi residui di comunicazione sono molto limitati.
In particolare resta la comunicazione meramente informativa, e non pubblicitaria.
In questo senso il Tribunale di Roma nel 2019, secondo cui:
A tale stregua, devono ritenersi consentite le riproduzioni delle immagini delle sigarette elettroniche e dei contenitori dei liquidi di ricarica sulle pagine del siti web dei produttori e/o dei rivenditori al solo fine di consentire al consumatore di individuare e scegliere il prodotto da acquistare online, nonché al fine di descriverne le caratteristiche tecniche e nei manuali di istruzione, non altri tipi di immagini il cui scopo o il cui effetto, diretto o indiretto è quello di promuovere la vendita dei prodotti.
Oltre alle pagine contenenti le informazioni, le descrizioni e le caratteristiche tecniche dei vari tipi di sigaretta elettronica e di liquidi di ricarica, può ritenersi consentita la presenza di una immagine del prodotto sulla home page del sito www.____.com al fine di ragguagliare immediatamente il consumatore del fatto che ha effettuato l’accesso sul sito ufficiale dell’azienda che produce e/o commercializza quel determinato tipo di sigaretta elettronica.
Pertanto, a tutte le altre immagini che riproducono sigarette elettroniche, da sole o con persone e/o cose, che non possono attribuirsi le caratteristiche descrittive/informative appena indicate e vanno considerate messaggi pubblicitari finalizzati alla promozione della vendita di tali prodotti, vietate, in quanto tali, dall’art. 21, co. 10, lett. a) del d.lgs. n. 6/2016»
La questione assume oggi sempre maggiore rilievo alla luce della molteplicità di operatori che eseguono comunicazioni commerciali, tra big tobacco, operatori concentrati esclusivamente sulle sigarette elettroniche, operatori esteri, ma anche piccoli esercenti e tabaccai che con disinvoltura e mancanza di consapevolezza pubblicano contenuti illegati, esponendosi a rilevantissimi rischi legali e sanzioni.
In caso di necessità di assistenza da parte di uno Studio Legale che si è ripetutamente occupato negli ultimi anni della materia, potete contattarci per una richiesta di consulenza.
