Le dichiarazioni reticenti dell’assicurato – nelle polizze vita e danni – possono portare a difficoltà nell’ottenere l’indennizzo dall’assicuratore, con la conseguenza che potrebbe essere necessario rivolgerti ad un avvocato che si occupi di assicurazioni e sinistri.
Vuoi essere risarcito dalla tua assicurazione per un infortunio?
Un tuo caro è venuto a mancare e aveva stipulato una polizza sulla vita per la quale chiedi la liquidazione?
Hai una polizza vita stipulata al fianco del mutuo sulla casa ed il cointestatario è morto?
Molti dopo aver presentato da soli una domanda di indennizzo all’assicurazione si sentono rispondere che non saranno risarciti
Se stai leggendo questo articolo probabilmente la tua assicurazione ha rifiutato di pagare quanto previsto dalla polizza.
Cosa sono le dichiarazioni reticenti dell’assicurato al momento della stipula dell’assicurazione?
Accade spesso che in materia di assicurazioni sulla vita o sui danni le assicurazioni rifiutino di risarcire gli aventi diritto sulla base della scoperta, dopo il verificarsi del sinistro, di alcuni fatti che sono stati taciuti dall’assicurato al momento della stipula della polizza.
I fatti taciuti dall’assicurato potrebbero difatti essere ritenute “dichiarazioni reticenti”, ovvero elementi che, se conosciuti dall’assicurazione, avrebbero potuto condurre questa a non stipulare la polizza o a stipularla a condizioni differenti.
I casi più comuni di dichiarazioni reticenti
I casi più comuni sono quelli di chi:
- ha omesso di dichiarare di aver subito operazioni negli ultimi anni;
- o chi ha taciuto di essere in cura per alcune malattie, magari poco gravi, e che spesso nulla hanno avuto a che fare con il sinistro o con la morte (esempio: chi ha il bypass e poi muore di tumore al fegato, ovvero due patologie del tutto prive di collegamento l’una con l’altra).
Ciò vale anche nelle assicurazioni relative i prestiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, dove al fianco del finanziamento vi è sempre una polizza assicurativa sulla vita e su altri eventi pregiudizievoli per l’assicurato.
Art. 1892 codice civile
L’art. 1892 c.c. ci parla delle Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non e’ tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda piu’ persone o piu’ cose, il contratto e’ valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Quando le dichiarazioni reticenti dell’assicurato comportano il venire meno del diritto all’indennizzo dell’assicurato?
In particolari casi, le dichiarazioni reticenti comportano il venire meno del diritto del cliente ad essere pagato dall’assicuratore.
Risulta ormai pacifico l’orientamento, da ultimo affermato da Cass. civ. Sez. III Ord., 5/10/2018, n. 24563 secondo cui:
la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., quando si verificano all’atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni:
1) la dichiarazione sia inesatta o reticente;
2) l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave;
3) che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore.
Ma chi deve dimostrare in giudizio se queste tre condizioni ricorrono o meno?
L’onere della prova, ovvero la responsabilità di provare se tutte e le tre condizioni ricorrono, grava sull’assicuratore, e ciò come recentemente affermato tra le altre dal Tribunale Parma Sez. II Sent., 9/7/2019 secondo cui:
“L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell’inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell’assicuratore“.
La Corte di Cassazione sulle dichiarazioni reticenti dell’assicurato
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle dichiarazioni reticenti dell’assicurato.
In particolare la sentenza 8895/2020 ha affermato che se i genitori, assicurati per la responsabilità dei familiari (polizza capofamiglia) tacciono all’assicurazione che il figlio ha una patologia che lo spinge a provocare incendi, allora la polizza non può coprire per i danni.
E difatti, l’esistenza di una patologia sottaciuta all’assicuratore, è un fatto che avrebbe impedito la stipula del contratto di assicurazione, o lo avrebbe consentito a diverse condizioni economiche.
Se ritieni di aver diritto ad essere pagato da un’assicurazione e questa rifiuta ingiustamente di corrispondere il dovuto,
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