La Legge di stabilità del 2023 ha introdotti ai commi 186-205 la possibilità di ottenere la definizione agevolata delle controversie tributarie.
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Quali cause possono essere oggetto di definizione agevolata
La norma riguarda innanzi tutto solo i giudizi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (anche se il credito è stato azionato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione).
Non si può pertanto procedere alla definizione delle controversie contro l’INPS.
Per i crediti degli Enti Locali invece, è stata lasciata la possibilità di decisione se permettere la definizione o meno al singolo ente.
Come aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie
Dopo una lunga attesa l’Agenzia delle Entrate ha creato un software strutturato su JAVA.
Questo software va scaricato su pc o mac e all’interno di questo vanno inseriti tutti i dati relativi l’accertamento o la cartella ed i dati del giudizio pendente.
Se le cartelle impugnate sono più di uno andrebbe sviluppata una scheda per ogni cartella.
Questo programma permette di sviluppare dei file in formato .json che poi andrebbero trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite servizio Entratel.
I termini per la domanda di definizione agevolata
La domanda di definizione agevolata doveva essere inizialmente proposta entro il 30/4/2023.
Con il Decreto Legge 34/2023 di marzo 2023, il termine è stato esteso fino al 30/9/2023, termine questo che vale sia per la presentazione della domanda che per il pagamento della prima o unica rata.
Dopo la presentazione della domanda di definizione agevolata
Una volta presentata la domanda di definizione agevolata occorre depositare i documenti all’interno del giudizio pendente in Corte di Giustizia Tributaria.
Ai sensi dei co. 186-205 l’Agenzia delle Entrate ha tempo fino a luglio 2024 per confermare il perfezionamento della definizione agevolata.
La risposta dell’Agenzia arriverà quindi a giudizio estinto.
In caso di esito positivo bene, il fascicolo potrà essere archiviato nel 2024.
In caso di esito negativo (con il rigetto della definizione agevolata) non è chiaro se l’Agenzia delle Entrate darà tempo per sanare il vizio (es. le somme versate sono errate) o se la decadenza comprometterà l’esito della definizione.
L’eventuale diniego sarà a sua volta impugnabile con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
La circolare N. 6 /E e le controversie introdotte a fine 2022
Con la circolare N. 6 /E l’Agenzia delle Entrate ha reso importati chiarimenti in merito alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributaria.
Per le controversie tributarie introdotte a fine 2022 quanto i termini per il reclamo mediazione non erano conclusi si profilano difficoltà.
La circolare vorrebbe infatti che la definizione agevolata non sia concessa a chi abbia notificato il ricorso e l’abbia iscritto a ruolo senza attendere il termine dei 90 giorni per il reclamo-mediazione (o meglio sia concessa solo con il pagamento del 100%, come si otterrebbe con la rottamazione ammesso che il carico sia rottamabile).
La circolare appare assolutamente contraddittoria rispetto a quanto previsto dalla legge, che guarda solo ai giudizi introdotti entro il 31/12/2022 senza alcuna valutazione di merito.
La definizione agevolata copre anche un eventuale accertamento INPS?
Nelle controversie che hanno per oggetto accertamenti dell’agenzia delle Entrate non va mai dimenticato che può talvolta arrivare anche un secondo accertamento dell’INPS volto a richiedere i contributi a percentuale sul maggior reddito accertato.
Ciò è possibile anche dopo la definizione agevolata 2023, quanto il contribuente con la definizione ha ritenuto di aver definito una volta per tutte la lite.
In realtà il pericolo di un avviso di addebito INPS dipende dalla causale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, in quanto se i maggiori redditi sono stati qualificati redditi diversi, questi non danno luogo all’applicazione della contribuzione previdenziale.
La possibilità di pagamento con rate mensili prevista dal “DL Bollette”
Con il cosiddetto “DL Bollette” è stata prevista anche la possibilità di pagamento con rate mensili delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie.
Non era tuttavia chiaro dal testo della legge tuttavia se l’importo da diluire comprenda anche le prime tre rate, di importo più alto o solo quelle successive.
Una circolare di inizio luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha affermato che il pagamento può avvenire in 54 rate mensili di pari importo ed il relativo software ha già implementato questa funzionalità.
Rottamazione quater e compensazione delle spese legali
Con la normativa sulla rottamazione quater viene prevista la necessità dell’impegno a rinunciare alle controversie pendenti relative le cartelle inserite dal contribuente all’interno della rottamazione stessa.
A seguito della presentazione della domanda di rottamazione il procedimento deve essere sospeso o estinto con spese legali compensate, il che significa che il contribuente avrà pagato o pagherà il suo avvocato, mentre le spese legali dei difensori dell’agenzia entrate riscossione dell’agenzia delle entrate o dell’Inps restano a carico dei rispettivi enti.
Compensazione delle spese legali significa infatti che ognuno paga il suo avvocato. In questo senso hanno avuto modo di pronunciarsi tra le tante:
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7107 secondo cui “deve dunque dichiararsi, ex art. 391 cod. proc. civ., estinto il presente giudizio, nel quale il contribuente è ricorrente (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr. Cass. sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass. sez. lav. ord. 7 novembre 2018, n. 28311)”.
CORTE DI CASSAZIONE – ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1978 secondo cui: “Se il processo è dichiarato estinto per adesione alla rottamazione dei ruoli ex art. 6 del D.L. n. 193/2016, la compensazione delle spese di lite è automatica … la condanna del contribuente alle spese di lite rappresenterebbe un controsenso rispetto alla ratio e alla finalità stessa della definizione agevolata e, sul piano pratico, finirebbe per imporre un maggior onere per la definizione rispetto a quanto stabilito dalla legge“.
Estinzione del processo dopo la rottamazione
Se il contribuente ha impugnato delle cartelle o degli avvisi di addebito, durante il procedimento giudiziario potrebbe aderire ad una rottamazione.
Il processo viene quindi di regola sospeso, in quanto in base all’art. 1, comma 236, della legge 197/2022, in caso di contenzioso pendente, è possibile sospendere il processo presentando la richiesta di definizione agevolata. Il processo rimane sospeso fino alla conferma della sanatoria, dimostrata tramite i pagamenti.
In precedenza, secondo la circolare n. 2/E/2023, il processo restava sospeso durante la rateazione, e l’estinzione del processo avveniva solo al saldo totale.
Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che la sanatoria si perfeziona con la presentazione della domanda, che comporta la rinuncia al giudizio in corso e l’accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La possibilità di domandare l’immediata estinzione del processo aperta dalla Cassazione tuttavia lascia dei dubbi, se si considera che potrebbe convenire al contribuente stesso lasciare il processo sospeso e non ottenere l’immediata estinzione, per l’ipotesi in cui dovesse decadere dalla rottamazione e voglia poi arrivare a sentenza nel processo.
Il lieve errore nella quantificazione delle somme dovute per la definizione agevolata
La definizione agevolata del 2023 ha lasciato al contribuente ed ai suoi consulenti l’onere di quantificare l’importo dovuto e questo in molti casi non è stato semplice, vuoi per le cartelle con più ruoli all’interno, vuoi per la necessità di tenere conto di somme pagare con rateizzazioni e rottamazioni non adempiute sino al termine.
Ebbene gli errori nel versamento non ostacoleranno la definizione agevolata della controversia, poiché l’Ufficio delle Entrate darà al contribuente l’opportunità di correggere le carenze prima di emettere un diniego.
Questo chiarimento è stato fornito in risposta a una domanda posta durante Telefisco Speciale 2023.
Alcune preoccupazioni riguardavano gli errori nel calcolo del totale dovuto e la loro influenza sulla validità della definizione della controversia. Le difficoltà derivavano dalla mancanza di accesso online ai dati relativi al totale dovuto nel caso della definizione agevolata delle controversie, a differenza della rottamazione quater.
In caso di problemi relativi contenziosi tributari e le possibilità di aderire alla definizione agevolata o ad una delle altre procedure di soluzione delle controversie tributarie contattaci per una prima consulenza senza impegno.