Tutte le decisioni Collegio Coordinamento ABF
In questa pagina pubblichiamo quella che ci risulta essere la guida più completa alle decisioni del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario.
E’ un appunto che abbiamo usato internamente nel nostro studio legale per tenere traccia di tutti i provvedimenti più recenti e con maggiore rilievo, ma abbiamo deciso di renderlo pubblico.
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Che cos’è il collegio di coordinamento dell’ABF
Il Collegio di coordinamento è l’organo dell’ABF che decide i ricorsi relativi problemi di particolare importanza o che hanno generato orientamenti differenti tra i vari Collegi territoriali.
Il Collegio di coordinamento stabilisce il principio di diritto che i Collegi territoriali sono tenuti a seguire per decidere futuri ricorsi sulla stessa questione.
Se ritengono di discostarsi, i Collegi territoriali devono indicare espressamente i motivi del disallineamento.
Le decisioni del Collegio di Coordinamento del 2024
ABF 2024 sui conti correnti quali conti di pagamento e sul diritto all’indennizzo in caso di ritardo nella chiusura del conto
Con la decisione 25 e la gemella 26/2024 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“– Il conto corrente bancario costituisce un “conto di pagamento” ai sensi degli artt. 126 decies ss. t.u.b.;
– La richiesta di trasferimento di un conto corrente bancario, con la chiusura di quest’ultimo, costituisce un “servizio di trasferimento” ai sensi dell’art. 126 decies, 3° comma, lett. b), t.u.b.;
– Nel caso in cui tale servizio di trasferimento sia eseguito oltre il termine di dodici giorni lavorativi che è disposto dall’art. 126 quinquiesdecies, 3° comma, t.u.b., il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro a titolo di penale ex lege, ai sensi dell’art. 126septiesdecies, 2° comma, t.u.b.;
– Secondo quanto stabilisce l’art. 126 quinquiesdecies, 3° comma, t.u.b., il suddetto termine di dodici giorni lavorativi decorre dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell’autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall’articolo 10 della direttiva 2014/92/UE“.
Le decisioni del Collegio di Coordinamento del 2023
ABF 2023 sulle segnalazioni in centrale dei rischi
Con la decisione 1317/2023 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto: “E’ legittima la segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore”.
principio di diritto: “La stipula di un piano di rientro che preveda il pagamento della somma concordata in più soluzioni non comporta di per sé il venire meno della segnalazione a sofferenza”.
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ABF 2023 sulla prescrizione dei buoni fruttiferi postali
Con la decisione 2460/ 2023 l’ABF ha affermato: “ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dovendosi enunciare il principio di diritto secondo cui ove sia pendente un giudizio amministrativo inerente la legittimità del provvedimento dell’AGCM, rilevante per la risoluzione della controversia, il ricorso deve ritenersi inammissibile“.
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ABF 2023 sull’inclusione dei costi della polizza assicurativa nel calcolo del TEG nel periodo 2009-2016
Con la decisione 2462 / 2023 l’ABF ha affermato:
“Per i contratti stipulati sotto la vigenza delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, emanate nel 2009, ove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione, mentre eventuali importi trattenuti dall’intermediario mutuante devono essere inclusi nel TEG.”
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ABF 2023 sull’inclusione dei costi della polizza assicurativa nel calcolo del TEG nel periodo post 2016
Con la decisione 2461 / 2023 l’ABF ha affermato: “Per i contratti stipulati sotto la vigenza delle nuove “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, emanate nel luglio 2016, laddove sia consentito escludere dal calcolo del TEG il costo della polizza facoltativa stipulata contestualmente, non deve essere inclusa nel calcolo nemmeno l’eventuale provvigione incamerata dall’intermediario.”
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Le decisioni del Collegio di Coordinamento del 2022
ABF 2022 sulle fideiussioni su modello ABI
Con la decisione 16511/2022 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
- “Con riferimento alle fideiussioni stipulate dopo il 5 maggio 2005, le clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme predisposto dall’ABI – di cui la Banca d’Italia ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza con Provvedimento n. 55/2005 – non possono ex se considerarsi anticoncorrenziali e dunque nulle.
Infatti, il Provvedimento sopra indicato non può considerarsi prova privilegiata per le fideiussioni, quale quella oggetto della presente controversia, sottoscritte a distanza di anni dalla data dello stesso.
- La clausola “a prima richiesta” contenuta in un contratto di fideiussione non vale a qualificarlo quale contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente a privare il contratto medesimo del carattere di accessorietà rispetto al credito garantito”.
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ABF 2022 sull’obbligo di consegna del piano di ammortamento
Con la decisione 14376/2022 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In caso di finanziamento con ammortamento alla francese, la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell’intermediario né rende indeterminato l’oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia”.
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ABF 2022 sull’invio del codice OTP per l’autenticazione delle operazioni
Con la decisione 13398/2022 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“l’invio di una sola OTP all’utenza telefonica associata a più strumenti di pagamento è idoneo a costituire uno dei fattori di autenticazione forte del cliente che sono richiesti ai fini della modificazione di tale utenza telefonica”.
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ABF 2022 sulle controversie con le banche relativamente la cessione dei crediti d’imposta
Con la decisione 9642/2022 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell’ABF.
Resta ferma l’incompetenza ratione materiae dell’Arbitro se la domanda implichi o presupponga l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d’imposta”.
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ABF 2022 sull’interpretazione contro il proponente dei contratti con clausole ambigue
Con la decisione 6888/2022 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Nell’ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis”.
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ABF 2022 sul diritto del cliente alla consegna degli estratti conto bancari
Con la decisione 6887/2022 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“il diritto del titolare di un conto corrente bancario ad avere copia dei relativi estratti è limitato al periodo degli ultimi dieci anni”.
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ABF 2022 sui bonifici bancari eseguiti su un iban errato
Con la decisione 6886/2022 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
- quando a causa dell’erroneità dell’IBAN l’ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell’accipiens i dati anagrafici o societari di quest’ultimo;
in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell’accipiens non può invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista.
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ABF 2022 sull’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con ammortamento alla francese
Con la decisione 6885/2022 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Nell’ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis”.
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ABF 2022 sui costi di cui tener conto per il calcolo del costo di un finanziamento su carta revolving
Con la decisione 6858/2022 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Per i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore del Dlgs n. 141/2010, i costi di invio di e/c rientrano fra le spese di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore e vanno esclusi dal TAEG, purché sia garantita una ragionevole libertà di scelta fra modalità di inoltro gratuite e a pagamento e le spese non siano anormalmente elevate”.
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ABF 2022 sul calcolo delle spese di polizza ai fini del TAEG
Con la decisione 6857/2022 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In ipotesi di polizza non obbligatoria, allorquando l’intermediario erogante trattenga parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di premio, detta parte non deve essere inclusa nel calcolo del TAEG”.
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Le decisioni del Collegio di Coordinamento del 2021
ABF 2021 sulla non inclusione delle spese di polizza nel calcolo del TEG
Con la decisione 25046/2021 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In assenza di formale annullamento, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, delle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza la norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza”
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ABF 2021 sui costi recurring e upfront nei contratti di cessione del quinto
Con la decisione 21676 /2021 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.
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ABF 2021 sui pagamenti tramite carta di credito a mezzo smartphone
Con la decisione 21285/2021 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L’utilizzo di un wallet affidato a un terzo gestore per l’esecuzione di operazioni di pagamento non esime l’intermediario, in qualità di prestatore di servizi di pagamento, dall’onere di fornire prova dell’autenticazione forte delle operazioni compiute. La prova non può limitarsi alla fase di c.d. tokenizzazione della carta nel wallet, ma deve riguardare anche la fase esecutiva delle singole operazioni, non potendosi ritenere implicito che le transazioni siano state correttamente autenticate dal fatto che le stesse risultino autorizzate o comunque dalla sola evidenza che siano state effettuate in modalità contactless”
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ABF 2021 sulle modifiche unilaterali delle condizioni di contratto da parte delle banche in materia di bonifici instantanei
Con la decisione 15627/2021 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 218/2017 all’art. 126-sexies del T.U.B. attraverso la soppressione del previgente comma 5 e l’introduzione del comma 4-bis, non hanno carattere innovativo, poiché ribadiscono la necessità di un giustificato motivo alla base delle proposte unilaterali di modifiche contrattuali relative ai servizi di pagamento, ove il cliente è un consumatore, a conferma della previsione già precedentemente in essere in forza dell’abrogato comma 5.
La proposta al consumatore di introduzione della modalità di pagamento tramite bonifico istantaneo, ai sensi dell’art.126-sexies, comma 4-bis, del T.U.B., può essere validamente formulata se corredata da una informazione completa e corretta delle relative caratteristiche.
Tale non è quella che si limiti a evidenziare il costo del bonifico istantaneo, a conferma implicita della nuova opportunità offerta al destinatario, senza indicazione della caratteristica della irrevocabilità della operazione, determinativa dell’aumento del rischio in capo all’ordinante”.
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ABF 2021 sulla richiesta della documentazione bancaria
Con la decisione 15404/2021 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L’esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un’azione di rendiconto nei confronti dell’intermediario, è soggetto alla disciplina dell’art. 119, comma IV, T.U.B.”
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ABF 2021 sulle modalità di presentazione del ricorso ABF previo reclamo
Con la decisione 15400/2021 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso stesso che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo. Resta salva l’ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell’intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo. L’inammissibilità può essere accertata e dichiarata d’ufficio”
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ABF 2021 sula responsabilità della banca per i servizi acquistati con finanziamento
Con la decisione 12645/2021 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Nel procedimento instaurato ai sensi dell’art.125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l’onere di provare l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore.
Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all’art.1455 c.c.
La risoluzione parziale del contratto di credito è ammissibile solo su esplicita domanda del ricorrente, in presenza di un adempimento parziale del contratto di fornitura con oggetto frazionabile.
In tal caso il consumatore ha diritto alla risoluzione parziale del collegato contratto di credito per la parte corrispondente al valore delle prestazioni non eseguite e al rimborso delle rate versate a copertura di tali prestazioni con il conseguente obbligo di provvedere al rimborso del prestito al netto di detto valore.
Il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato.
La domanda di risarcimento del danno, se formulata come conseguenza accessoria dell’inadempimento del fornitore, integra una pretesa estranea alla previsione dell’art.125- quinquies del T.U.B., posto che l’intermediario non assume veste di coobligato o garante del fornitore stesso”.
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ABF 2021 sulla cessione del quinto e la sua estinzione anticipata
Con la decisione 11679/2021 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto: “- l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”.
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ABF 2021 sul termine di decadenza di 13 mesi per contestare le operazioni non autorizzate
Con la decisione 11676 /2021 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il termine di 13 mesi previsto dall’articolo 9 del d.lgs. n. 11/2010 ha natura di termine di decadenza, tale per cui, in assenza della richiesta di rettifica e/o di una contestazione del cliente del sistema bancario entro 13 mesi dal compimento dell’operazione inesatta o non autorizzata, è preclusa al medesimo la possibilità di contestarla e di ottenerne il rimborso in un tempo successivo alla inutile scadenza di detto termine. L’inutile scadenza del suddetto termine non può essere rilevata d’ufficio, ma deve formare oggetto di espressa eccezione di parte”.
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ABF 2021 sull’obbligo di preavviso della revoca della carta di pagamento
Con la decisione 8089/2021 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto: “In difetto del preavviso della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell’art.10 ter della legge n. 386/1990; l’illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova”.
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Le decisioni del Collegio di Coordinamento del 2020
ABF 2020 sull’affidamento del cliente derivante dal bene emissione di un assegno circolare
Con la decisione 20978/2020 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell’assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall’acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo”
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ABF 2020 sulla natura di consumatore del condominio (che viene negata)
Con la decisione 19783/2020 l’ABF non enuncia un principio di diritto ma lo estrapoliamo noi: “gli elementi per ritenere che il condominio sia un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alle persone che lo compongono sono oggi molteplici e tali, dunque, da indurre questo Collegio a concludere che la qualificazione del medesimo non possa essere un mero riflesso della natura attribuita ai singoli condòmini, i quali, è bene ricordarlo, non sono necessariamente persone fisiche e, anche se persone fisiche, non sono necessariamente consumatori (ovvero soggetti che agiscono al di fuori della propria attività professionale o imprenditoriale).
Ne consegue che, come già accennato più sopra, al condominio deve attribuirsi la natura di “non consumatore”.
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ABF 2020 sulla facoltà di riscossione dei buoni postali da parte di tutti i cointestatari anche in caso di decesso
Con la decisione 19782/2020 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto: “nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”.
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ABF 2020 sui contratti di finanziamento a valle delle intese anticoncorrenziali (le fideiussioni omnibus su modello ABI)
Con la decisione 14555/2020 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“1. Qualora un contratto riproduca uniformemente i prezzi di acquisto o di vendita o le altre condizioni contrattuali che un’intesa anticoncorrenziale ha fissato in precedenza, le relative clausole contrattuali sono nulle.
2. Per quanto riguarda il prezzo di acquisto o di vendita, in particolare, la nullità della relativa clausola importa la nullità dell’intero contratto, a meno che non siano previsti dalla legge strumenti per integrare tale lacuna (ad es., secondo quanto prevede l’art. 1474 c.c. a proposito della vendita, ovvero l’art. 117, ult. comma, t.u.b. a proposito dei contratti bancari).
3. Per quanto riguarda le altre condizioni contrattuali, la loro nullità importa la nullità dell’intero contratto soltanto quando esse siano essenziali. Quando esse siano invece accessorie, il contratto resta valido per il resto.
4. A tali fini, le clausole contrattuali sono qualificabili come “accessorie” quando, ove esse non fossero state apposte al contratto, quest’ultimo avrebbe comunque avuto un oggetto determinato (o almeno determinabile), ai sensi degli artt. 1346 ss. c.c.; dev’essere peraltro fatta salva la volontà delle parti contraenti di pattuire (espressamente ovvero tacitamente) che una qualsiasi clausola del loro accordo sia “essenziale”.
5. Si tratta di una nullità che può essere fatta valere solo dal ricorrente ed è rilevabile d’ufficio soltanto nel suo interesse.
6. Alla nullità (parziale ovvero totale) del contratto consegue il diritto del ricorrente di domandare la restituzione delle prestazioni ivi previste, ove esse siano state nel frattempo eseguite.
7. Qualora il ricorrente provi di aver subìto un danno a causa dell’intesa anticoncorrenziale, potrà pretenderne il risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale della parte che abbia partecipato a tale intesa”.
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ABF 2020 sulle modalità di calcolo del rendimento dei buoni fruttiferi postali serie P/Q
Con la decisione 6142/2020 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.
B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.
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ABF 2020 sull’indennizzo dovuto alla banca in caso di estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto
Con la decisione 5909/2020 l’ABF ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”
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