Cosa succedere in caso di omissione dei doveri informativi da parte dell’intermediario finanziario
“Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi … non è configurabile alcun concorso di colpa di quest’ultimo, nella produzione del danno, per non essersi informato “aliunde” della rischiosità dell’acquisto.E difatti atteso lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell’intermediario e, dunque, nell’adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l’onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte“.
Quali sono i doveri informativi dell’intermediario finanziario
“l’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, è preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole.
Ne scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario.
Una simile ale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati”
Cosa succede se l’intermediario viola i propri doveri informativi e causa un danno all’investitore
In caso la banca o l’intermediario violi i suoi obblighi informativi la conseguenza non è la nullità o l’annullabilità del contratto.
Il contratto e l’ordine di acquisto dei titoli è valido, ma la banca può rispondere del risarcimento del danno provocato.
Sarà la banca a dover provare in una eventuale causa di aver adempiuto ai suoi doveri.
Se ti trovi a subire un danno, con l’ausilio di avvocati specializzati in cause contro le banche, potrai:
- inviare reclamo contro l’intermediario finanziario;
- decorsi 60 giorni inviare ricorso all’Arbitro Controversie Finanziarie della Consob.
- in alternativa a quanto sopra presentare domanda di mediazione e poi causa in Tribunale.