Hai dato un immobile in comodato e il comodatario è morto? Sei in comodato in un appartamento ed il comodante è venuto a mancare? Cerchi un avvocato a Roma per una lite nata da un contratto di comodato?
Se anche tu ti trovi in un immobile in cui è venuta meno l’altra parte del contratto di comodato, allora forse potrai trovare interessante questa pagina.
Cosa succede alla morte di una delle parti del contratto di comodato?
Alla morte di una delle parti del contratto di comodato si dovrebbe riconnettere lo scioglimento del contratto, trattandosi di un contratto intuitus personae, ovvero dove la persona è decisiva al fine della scelta del contraente: e quindi ad esempio, sono contento di avere quale mio ospite Tizio, ma il figlio Caio proprio no, non lo voglio a casa mia.
La questione non è così semplice però, come vedrai dalla giurisprudenza a seguire, mentre spesso il contratto di comodato è connesso all’assegnazione della casa coniugale in caso di separazione dei coniugi, come nel caso in cui una persona ha dato casa al figlio per vivere con la moglie, e dopo la separazione la casa viene assegnata alla donna con i nipoti…
Cosa dice la giurisprudenza in materia di morte della parte del contratto di comodato?
A seguire breve rassegna giurisprudenziale in materia di morte di una delle parti del contratto di comodato, e quindi del comodante (proprietario) e del comodatario (ospite).
Le sentenze di merito in materia di comodato
Trib. Cassino, 27/06/2016: In tema di contratto di comodato a tempo indeterminato, la morte del comodante non costituisce di per sé causa estintiva del diritto, e non determina, come nel caso della morte del comodatario, la risoluzione del comodato, ma sono gli eredi del comodante che possono agire per la risoluzione e pretendere la restituzione della cosa e che subentrano nel diritto che aveva il comodante di ottenere la restituzione del bene.
Trib. Chieti Sent., 17/04/2008: In caso di morte del comodante il contratto si estingue, come espressamente previsto nell’ipotesi di morte del comodatario. Di conseguenza gli eredi del comodante possono chiedere la risoluzione del rapporto e la restituzione della cosa.
Le sentenze della Cassazione in materia di comodato
Cass. civ. Sez. III, 19/04/1991, n. 4258:
La morte del comodante determina, come nel caso della morte del comodatario ( art. 1811 c. c.), la risoluzione del comodato con l’attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa.
Cass. civ. Sez. II, 18/08/1990, n. 8409:
In caso di morte del comodatario, il comodante acquista la facoltà di recedere dal contratto e ne determina la risoluzione mediante idonea manifestazione di volontà, come se si trattasse di un comodato a tempo indeterminato.
Cass. civ. Sez. II, 18/08/1990, n. 8409:
In tema di comodato, in caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine a norma dell’art. 1811 c. c., determinandone l’anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa; peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi.
Cass. civ. Sez. II, 18/08/1990, n. 8409:
In tema di comodato, in caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine a norma dell’art. 1811 c. c., determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa; peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi.
Cass. civ. Sez. III, 24/09/1979, n. 4920:
A norma dell’articolo 1811 del c.c., la morte del comodante determina la risoluzione del contratto di comodato e l’attribuzione ai suoi eredi del diritto di pretendere la restituzione della cosa, in quanto non e configurabile la successione di terzi, ancorché eredi delle parti originarie, in un rapporto caratterizzato dall’elemento della fiducia.
Come si affrontano le liti in materia di comodato?
In caso di controversie in materia di contratti di comodato, prima di introdurre una causa civile dinnanzi il Tribunale, sarà necessario esperire il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010.
Se un comodatario non libera l’immobile dopo la fine del contratto di comodato, allora sarà necessario un giudizio per far dichiarare al Tribunale che si tratta di una occupazione senza titolo del tuo immobile, e che pertanto è necessario procedere alla liberazione da persone e cose a mezzo di Ufficiale Giudiziario, con una procedura simile a quella di sfratto.
Dove trovo un modello di contratto di comodato da compilare e firmare?
Se vuoi un contratto di comodato da usare per compilare il tuo contratto, allora puoi utilizzare questo di seguito.
CONTRATTO DI COMODATO di IMMOBILE AD USO ABITATIVO
Stipulato oggi, ______________, in Roma
TRA LE PARTI
La sig.ra______ , nata a Roma il _____ C.F.: _________ residente a Roma, via Milano n. 10, comodanti,
e
il sig. _________ nato a Roma il _____ C.F.: _________ residente a Milano, via Roma n. 10, comodanti,
ai sensi degli artt. 1803 e seg. del codice civile
PREMESSO
che le comodanti sono comproprietarie in parti uguali dell’immobile a destinazione abitativa posto in ______________ distinto in catasto al Foglio ___ , particella ___ , sub _, rendita catastale ___ , categoria A/2;
che detta unità immobiliare viene riconosciuta dal comodatario in perfetto stato di onservazione e di manutenzione e adatta all’uso convenuto;
tutto quanto sopra premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
- le comodanti, come sopra individuate, concedono l’immobile sopra indicato in comodato gratuito al Sig. _______ (comodatario), che accetta per sé, parenti e affini;
- i locali devono essere esclusivamente destinati ad uso di abitazione propria. La destinazione non può essere mutata. Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del comodatario tale comportamento sarà considerato come recesso dal contratto con immediata restituzione dell’immobile, oltre al risarcimento del danno. Tuttavia, previo consenso espresso anche informalmente dalle comodanti, è data facoltà al comodatario di ospitare persone diverse da quelle abitualmente conviventi con il medesimo;
SULLA DURATA DEL CONTRATTO DI COMODATO
- la durata del presente contratto viene tra le parti stabilita in anni 5 (cinque), con decorrenza dal ____________ e scadenza il _______________;
- alla scadenza del biennio, pertanto, qualora sarà intenzione della parti prorogare la durata del contratto, tale successivo periodo di vigenza dovrà essere oggetto di un nuovo accordo tra le parti. Alla scadenza del termine convenuto, il comodatario ha l’obbligo di restituire l’immobile oggetto del presente contratto;
GLI OBBLIGHI DELLE PARTI NEL CONTRATTO DI COMODATO
- Al termine del rapporto di comodato il comodatario si impegna a riconsegnare l’immobile alle comodanti nello stato in cui esso si trova adesso con esclusione del normale deperimento d’uso;
- il comodatario si obbliga al pagamento delle spese ordinarie sostenute per l’uso dell’immobile nonché delle spese condominiali e/o accessorie nonché a rimborsare alle comodanti le somme pagate per IMU e/o TASI sullo stesso immobile. Eventuali spese di natura straordinaria saranno a carico delle comodanti;
- è fatto divieto al comodante affittare l’unità immobiliare o di cedere ad altri il contratto anche a titolo gratuito, senza consenso scritto da parte del comodante;
- le riparazioni, migliorie o modifiche eventualmente eseguite dal comodatario non comporteranno per le comodanti alcun obbligo di compenso e saranno da loro acquisite, salvo sempre per le comodanti il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dell’immobile nello stato in cui questi lo ha ricevuto.
- Il contratto si risolverà automaticamente per fatto e colpa del comodatario nell’ipotesi di mutata destinazione dell’uso dell’immobile o di esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie;
- il comodatario è direttamente responsabile verso le comodanti e i terzi per i danni causati per sua colpa da fughe di gas, perdite di acque ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso dei locali;
- il comodatario si impegna, nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti, a volturare a suo favore tutte le utenze, in particolare a regolarizzare il rapporto col comune di Roma in merito a quanto dovuto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. A tal fine sarà cura del comodatario, entro 60 gg. dalla registrazione del presente contratto, documentare alle comodanti l’avvenuta regolarizzazione del rapporto di cui sopra;
- qualsiasi modifica al presente contratto può avere efficacia tra le parti soltanto con atto scritto;
- tutte le spese del presente atto ed accessorie, compresa la registrazione presso il competente Ufficio sono a carico del comodatario che se le assume;
- per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice civile e delle altre leggi in vigore.
Letto, approvato e sottoscritto
Le Comodanti __________
Il Comodatario _________________________
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Se anche tu hai un problema legato al tuo contratto di comodato e cerchi un avvocato a Roma o a Milano contattaci tramite email per ogni chiarimento.
Vorrei delle delucidazioni a proposito di un atto di comodato d’uso gratuito di un immobile adibito ad esercizio commerciale da mia sorella e che i miei genitori avevano stipulato a suo favore per la durata di 30 anni ma ora entrambi deceduti ..Mia madre 7 anni fa e mio padre nel marzo 2020 ..Il contratto è scaduto cmq a febbraio di questo anno ..Ho chiesto a mia sorella il mancato godimento del bene dal momento della morte di mia madre ,come io erede ..Non ha nessuna intenzione di riconoscere. .gradirei chiarimenti a tale proposito ..Grazie. .gradirei un vostro contatto
Salve, per metterci in contatto le chiediamo di inviarci in privato il suo numero di telefono o di contattarci direttamente ad uno dei recapiti indicati a seguire.
Avv. Marcello Padovani
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