Sei stato nominato CTU e cerchi uno studio legale di cassazionisti a Roma per il recupero del credito derivante dal decreto di liquidazione?
Chi è il CTU?
Il CTU o consulente tecnico d’ufficio è il professionista nominato dal Tribunale o da un’altra autorità giudiziaria allo scopo di assistere il Giudice nella soluzione di problemi tecnici.
E difatti il giudice conosce il diritto (iura novi curia) mentre non ha la formazione tecnica necessaria per capire se – ad esempio – il cemento armato è stato posto a regola d’arte in una causa di edilizia, oppure se il richiedente una prestazione di invalidità ha diritto e se si in che misura.
In tali casi il CTU viene nominato dal Giudice tra una lista di nomi presenti in Tribunale ed è da quel momento soggetto di fiducia del Giudice oltre che pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) nell’espletamento dell’incarico.
Il decreto di liquidazione dei compensi del CTU
Il decreto di liquidazione dei compensi del CTU è il provvedimento del Tribunale che dispone il diritto del consulente al pagamento dei suoi compensi.
Il provvedimento diventa titolo esecutivo tra le parti ed il CTU decorsi 20 giorni dalla sua emissione in caso di mancata opposizione.
A seguito della riforma cartabia non è più necessario il rilascio della formula esecutiva sul provvedimento, bensì sarà sufficiente l’attestazione di conformità dello stesso ex articolo 196 octies delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile.
Come si calcola il compenso del CTU?
Il compenso del CTU si calcola in base a quelle che sono delle regole generali e delle regole particolari per le singole professioni svolte dai CTU stessi.
Molti professionisti hanno infatti delle tabelle, approvate dal Ministero che permettono di individare tra valori minimi e massimi quali siano le somme giuste in funzione di:
- valore dell’incarico;
- complessità della pratica;
- necessità di trasferte;
- altre varie.
In alcuni casi le CTU hanno una sorta di prezzo fisso, come ad esempio per le CTU dei medici legali incaricati dal Tribunale di Roma, che per le pratiche di invalidità si vedono liquidare un compenso di € 290 oltre oneri di legge (come IVA e previdenza) salvi casi particolari.
L’azione contro il condannato al pagamento
Il provvedimento di liquidazione del CTU statuirà se le spese devono restare a carico di una parte o dell’altra.
E difatti se al momento dell’acconto questo viene spesso posto a carico di entrambe le parti, nella maggior parte dei casi a chiusura della CTU o al momento della sentenza, il decreto pone le spese di CTU a carico di una parte oppure compensa le spese con la conseguenza che la CTU andrà ripartita al 50%.
Una volta ottenuto il provvedimento di liquidazione il CTU potrà agire tanto contro il condannato quando, in caso di difficoltà nel recupero, contro l’altra parte (pure se questa ha vinto la causa).
La CTU in caso di gratuito patrocinio
In caso di ammissione della parte al gratuito patrocinio, questa non sarà tenuta al pagamento del CTU.
Le spese di CTU restano in tal caso a carico dello Stato, in tutto o in parte.
Il compenso del CTU viene ridotto in tali casi dal Giudice al momento della liquidazione.
Il diritto del CTU al pagamento da entrambe le parti
Le parti sono tenute in solido al pagamento dei compensi in favore del CTU, e quindi entrambe rispondono.
A nulla vale considerare che magari nel decreto di liquidazione, oppure nella sentenza, tali spese sono poste a carico di una parte o dell’altra.
In caso di spese di CTU poste a carico della parte insolvente o nullatenente, quindi il CTU avrà sempre diritto ad ottenere il pagamento dall’altra parte, anche se questa ha vinto la causa.
Come recuperare i crediti dei CTU?
Per recuperare i propri crediti il CTU deve nell’ordine:
- richiedere il pagamento alla parte indicata nel decreto di liquidazione;
- in caso di esito negativo chiedere il pagamento alla controparte;
- ancora, se nessuno vuole pagare, va ottenuta una copia del decreto di liquidazione utile ai fini dell’esecuzione;
- va notificato il titolo esecutivo, come modificato nel 2023;
- va notificato l’atto di precetto;
- infine va promossa una delle varie azioni esecutive possibili in relazione all’importo dovuto ed al patrimonio del debitore.
E’ chiaramente imprescindibile rivolgersi ad un avvocato dal momento della notifica del titolo esecutivo in poi.
La competenza territoriale per l’esecuzione contro l’INPS
Se un CTU ha ottenuto un decreto di liquidazione contro l’INPS, abbiamo detto che potrà procedere al pignoramento e la competenza territoriale spetterà al Tribunale che ha emesso i decreti di liquidazione.
In questo senso da ultimo la Cassazione con sentenza 7677/2008 secondo cui:
Dispone, fra l’altro, il nuovo testo del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo modificato da ultimo, dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326 che “il pignoramento dì crediti di cui all’art. 543 c.p.c. promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa”.
Il recupero del credito contro l’INPS
Il recupero del credito dei CTU contro l’INPS o contro le altre pubbliche amministrazioni impone qualche attenzione in più.
E difatti spesso le pubbliche amministrazioni, vuoi per difficoltà economiche vuoi per sciatteria non provvedono ai pagamenti dovuti costringendo i CTU ad azioni di recupero.
In tali casi è necessario apporre la dichiarazione di esecutività sui decreti di liquidazione (che dal 2023 non si chiama più formula esecutiva) e sarà poi necessario notificare l’atto all’INPS o all’altra Pubblica Amministrazione.
Decorsi 120 giorni dalla notifica, in caso di mancato pagamento, sarà possibile procedere al pignoramento.
Quello di 120 gg è un termine dilatorio che va rispettato a pena di nullità del precetto, anche tenendo conto degli ulteriori 30 giorni della sospensione feriale.
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