AVVOCATO SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI

Come ottenere la cancellazione della segnalazione in centrale rischi con un avvocato a Roma

Cerchi un avvocato per cancellare le tue segnalazioni in centrale dei rischi? Hai ricevuto una segnalazione in centrale rischi o un preavviso e vuoi la cancellazione.

La prima cosa che devi sapere è che ti potrebbe servire un avvocato cassazionista che si occupi di diritto bancario, e se ti trovi a Roma  forse possiamo aiutarti.

Non sempre è possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni in centrale rischi, ma in alcuni casi si: andiamo con ordine.

@avv.marcellopadovani

♬ suono originale – Avv. Marcello Padovani

Cancellazione centrale dei rischi?

Come ottenere la cancellazione dalla centrale dei rischi.

Alcune segnalazioni sono del tutto naturali e giuste e non è possibile ottenere la cancellazione.

Quello di cui può essere utile o giusto chiedere la cancellazione sono le segnalazioni ingiuste, in quanto effettuate in assenza dei presupposti di legge e pregiudizievoli per il cliente.

Importo segnalazione in centrale rischi

Nella centrale rischi della Banca d’Italia vengono segnalati tutti i finanziamenti o le garanzie concesse per importi superiori a € 30.000.00.

Se tuttavia non paghi o maturi un ritardo significativo nel pagamento delle rate, il tuo credito viene segnalato a sofferenza.

Dopo la segnalazione a sofferenza, il credito – che magari prima non rientrava tra quelli censiti in centrale rischi – viene inserito come sofferenza in CR per ogni importo superiore a 250 euro, una somma davvero bassa.

Cosa sono le centrali dei rischi dei cattivi pagatori?

Nel nostro ordinamento sono previste diverse banche dati pubbliche e private che registrano le informazioni sui finanziamenti a privati ed imprese: queste banche dati non contengono solo i nominativi dei “cattivi pagatori” bensì quelli di tutti i soggetti finanziati.

Queste banche dati sono oggetto di attenzione da parte delle banche quando vi è una richiesta di finanziamento ma anche nel corso di un rapporto di conto corrente con fido.

In non pochi casi un pignoramento da parte di altri in danno di un cliente della banca diventa immediatamente fatto noto all’istituto di credito, che può invitare così il cliente al rientro dall’esposizione a seguito del peggioramento del suo “rating” ovvero del suo merito di credito, calcolato dalla banca secondo alcuni criteri standard.

In sostanza nella centrale dei rischi è possibile trovare i dati aggregati sui debiti delle persone, da cui troviamo una storia creditizia che diventa anche garanzia reputazionale offerta dal cliente alla banca.

Quali sono le banche dati principali di censimento dei rischi e dei pagatori?

La Banca può consultare queste banche dati solo se autorizzata per iscritto al momento della richiesta del finanziamento (o successivamente), in quanto con la richiesta di informazioni sta accedendo a dati personali del cliente.
Anche la Conservatoria dei registri immobiliari assolve alla funzione di rendere conoscibile la posizione del debitore, ma per la diversità dei suoi presupposti appare opportuno lasciarla fuori da questo approfondimento.

Le centrali dei rischi e le altre banche dati sono un formidabile strumenti in mano alle banche per conoscere i rischi connessi all’assumere rapporti con un soggetto, impresa o persona fisica, quanto questi chiedono di avviare dei rapporti bancari.

Centrale rischi e piano di rientro

Anche sei ti sei accordato con la banca per un piano di rientro la tua segnalazione in centrale rischi non viene per questo immediatamente cancellata.

E’ sempre stato così ma la conferma della correttezza del comportamento delle banche è arrivata con la decisione del collegio di coordinamento ABF del 2023 secondo cui:

“La stipula di un piano di rientro che preveda il pagamento della somma concordata in più soluzioni non comporta di per sé il venire meno della segnalazione a sofferenza”.

Se eri passato a sofferenza prima del piano di rientro, dopo il piano di rientro la tua segnalazione resterà visibile per tre anni dopo l’ultimo pagamento o dopo il pagamento in unica soluzione del saldo e stralcio.

La segnalazione rimane in caso di cessione del credito

Frequente è il caso in cui il credito vantato dalla banca viene ceduto a società differenti, incaricate del recupero del credito.

Se la tua posizione è già segnalata in centrale rischi, a seguito della cessione del credito nulla cambia per il cessionario il quale non è tenuto a nuove valutazioni sulla tua posizione, ma continua a mantenere la segnalazione in continuità con la precedente.

In questo senso da ultimo l’ABF nel 2023 secondo cui:

“E’ legittima la segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore”.

Come avviene la segnalazione in centrale rischi?

La segnalazione nelle banche dati deve essere preceduta da un preavvio al cliente: ciò in base alle disposizioni del Codice della Privacy, art. 117 e del Codice deontologico adottato con provvedimento del Garante della Privacy n. 8/2004 nonchè della Circolare della Banca d’Italia 139/1991.
Quando nel corso del rapporto il cliente sia divenuto gravemente “inadempiente” ci sarà immediata segnalazione alle centrali rischi cui la banca aderisce. Nei contratti di conto corrente la sengalazione è contestuale al passaggio del credito “a sofferenza”.
Abbiamo detto che per farsi luogo alla segnalazione è necessario un “grave inadempimento” che secondo la più corretta interpretazione giurisprudenziale deve corrispondere ad uno stato di “insolvenza” (così Tribunae di Alessandria 20.10.2000).
Questo inadempimento non può essere:
– un mero ritardo del cliente nel pagamento del dovuto;
– neanche un mero inadempimento;
– nè una “reazione” contro contestazioni mosse dal cliente contro la banca (Circolare della Banca d’Italia 139/1991) e dunque quando la segnalazione dovesse riguardare crediti contestati da parte del cliente la segnalazione dovrà indicare che il credito è “contestato”.

Prima di effettuare la segnalazione la banca deve svolgere una istruttoria, anche senza il contraddittorio con il cliente.
L’attività della banca deve essere accompagnata dalla buona fede (Cass. 23033/2011): è abusiva la segnalazione svolta senza tenere conto della disponibilità del cliente al pagamento parziale o a concordare un piano di rientro.

Come conoscere la propria posizione in centrale rischi ?

Normalmente è necessaria una visura ma in alcuni casi è sufficiente un fax al gestore della banca dati come ad esempio per conoscere la propria posizione nel Crif.

Per la visura in CAI la centrale rischi della Banca d’Italia potrai procedere alla compilazione dei moduli presenti sulla pagina dedicata, e poi aspettare la trasmissione della tua visura tramite Email o PEC.

Molti scoprono di essere stati segnalati solo quando si recano presso altra banca o finanziaria e richiedono un nuovo finanziamento.

Gli elenci tenuti dal CAI sono diversi, a seconda delle violazioni o dei problemi derivanti dallo strumento di pagamento

Segnalazione in centrale rischi per credito prescritto

Le segnalazioni in centrale rischi devono essere cancellate se è maturata la prescrizione decennale del credito.

In questo senso la Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, secondo cui «i crediti prescritti non devono più essere segnalati a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui la prescrizione è maturata».

Come pure chiarito all’Arbitro Bancario e Finanziario, «I crediti per i quali è intervenuta la prescrizione, non debbono più essere segnalati alla centrale dei rischi e precisamente, non debbono più essere segnalati a partire dal mese in cui la prescrizione è maturata. L’intermediario che perseveri nell’erronea comunicazione è colpevole di grave atteggiamento omissivo».

Parimenti, secondo la giurisprudenza «Ai sensi degli artt. 51, 53, 67, 107 e 125 TUB nonché della Delibera CICR del 29.03.1994 e del 11.07.2012, e delle circolari attuative della banca d’Italia, per l’intervenuta prescrizione del credito, deve essere rettificato il contenuto della segnalazione in Centrale Rischi».

CAI Segmeno CAPRI

Nel segmento CAPRI vengono indicate le generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista.

L’iscrizione determina la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi.

L’iscrizione in CAPRI comporta anche il divieto per 6 mesi per qualunque banca e ufficio postale concedere libretti degli assegni al traente e di pagare gli assegni tratti dallo stesso dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista (art. 9 l. 386/90).

I dati restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia della revoca.

CAI segmento CARTER

Nel segmento CARTER di CAI viene indicata la generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento.

La segnalazione in CAI CARTER ha la durata di 2 anni.

Ci sono poi altri segmenti, come il PASS, l’ASA e l’ASP ma di solito destano minori problemi per gli utenti.

Il caso della sig.ra Grazia, segnalata in centrale rischi quale garante di un contratto inesistente

Molti, scoprono essere garanti di contratti mai stipulati con un Intermediario, proprio come è successo alla Sig.ra Grazia.

La sig.ra Grazia ha appreso casualmente di risultare garante di soggetti terzi relativamente ad un contratto di mutuo ipotecario stipulato con una Banca.

Le stessa, tuttavia, non aveva mai prestato tale garanzia, come effettivamente l’Istituto di credito ha in seguito confermato, il quale ha riconosciuto l’esistenza di un errore dipeso

“da un’anomalia generatasi nel contesto di una procedura di fusione e ha spiegato di aver provveduto a sanare l’inconveniente, interessando anche il gestore della banca dati privata”.

Come fare per ottenere la cancellazione della segnalazione in centrale rischi ingiusta?

La Sig.ra Maria ha deciso di ricorrere all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario per veder risarciti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito alla condotta perpetrata dalla banca.

La vittima si è vista infatti negare da una banca un finanziamento proprio a seguito dell’illegittima segnalazione al CRIF (Centrale Rischi Finanziari) dato che risultava inadempiente rispetto al contratto di mutuo ipotecario che tuttavia non poteva onorare in quanto mai sottoscritto.

Lo stesso avrebbe potuto verificarsi con una segnalazione ingiusta alla Banca d’Italia.

La violazione si concretizzava anche in una violazione delle norme del Codice della Privacy (d.lgs. n.196/2003) per aver, la Banca, divulgato illegittimamente on line i dati sensibili della vittima.

Recentemente il Collegio di Coordinamento dell’ABF ha confermato il principio di diritto già sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui:

“nell’ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza;

in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione”.

Se invece la banca non ha inviato il preavviso di segnalazione in centrale rischi?

Nello stesso senso deve essere trattato il caso di chi non abbia ricevuto il preavviso di segnalazione alla centrale dei rischi, preavviso previsto in favore del cliente e diretto a permettere di sanare la posizione per tempo.

Sulla necessità del preavviso di segnalazione nei SIC e sull’onere della prova della sua ricezione si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 14685/2017).

La mancanza di preavviso della segnalazione può non essere motivo di cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi, ma solo motivo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal cliente.

Se invece parliamo di una segnalazione in altro sistema di informazione creditizia, se manca il preavviso la segnalazione deve essere cancellata.

Con riferimento alla revoca di una carta di credito ed alla conseguente iscrizione nel registro CAI, si è pronunciato l’ABF con il suo Collegio di Coordinamento con la decisione N. 8089 del 24 marzo 2021, il quale ha avuto modo di affermare che:

“In difetto del preavviso della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell’art.10 ter della legge n. 386/1990; l’illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova”.

La segnalazione in centrale rischi per lo scoperto di conto senza affidamento

Molti si trovano segnalati in centrale rischi per uno scoperto di conto corrente senza affidamento.

Il caso è quello del cliente che è andato in “rosso” sul conto corrente e questo conto corrente non era accompagnato da contratti di fido.

A norma della Circolare n.139 dell’11 febbraio 1991 e successive modifiche si considerano “inadempimenti persistenti” i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni.

Dunque la banca deve attendere 90 giorni prima di procedere alla segnalazione per lo scoperto non affidato.

segnalazione centrale rischi scoperto conto corrente
segnalazione centrale rischi scoperto conto corrente

Come funziona il CAI Centrale Allarme Interbancaria?

Il CAI è l’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

Non riguarda quindi i prestiti ma gli assegni e le carte bloccate o revocate ad esempio per il mancato pagamento da parte del cliente.

La CAI è disciplinata dal Regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002.

La Banca d’Italia con provvedimento del 25/3/2021 ha introdotto una novità di rilievo in materia, prevedendo che:

“Art. 8 (Revoche dell’autorizzazione all’utilizzo di  carte di pagamento). 1. Gli  emittenti  carte  di  pagamento  che  revocano l’autorizzazione all’utilizzo di una  carta  di  pagamento  segnalano alla sezione centrale dell’archivio, per  i  rispettivi  segmenti,  i dati relativi alla carta medesima e  alle  generalita’  del  titolare nello stesso giorno in cui 6 disposta la revoca. 

  2. Gli emittenti segnalano  in  archivio  l’avvenuto  pagamento  di tutte le ragioni di debito nei propri confronti inerenti la carta  di pagamento revocata, eseguito successivamente alla segnalazione di cui al comma 1. 

  3. La segnalazione di avvenuto pagamento di cui al comma 2  non  ha effetti  sulla  durata  dell’iscrizione   dei   dati   identificativi personali di cui all’art. 10, comma 2, del decreto 7  novembre  2001, n. 458. 

  4. La segnalazione di cui al comma  2  viene  effettuata  entro  il giorno successivo al pagamento.”

Quanto dura la segnalazione in centrare rischi

Le segnalazioni in centrali rischi durano molto tempo, e spesso questo comporta difficoltà per i debitori.

I tempi di conservazione stabiliti vanno dai 90 giorni ai 60 mesi a seconda che si tratti di un finanziamento rifiutato/rinunciato o estinto.

Decorsi i termini previsti i dati vengono cancellati automaticamente dal sistema della centrale rischi, senza necessità di richieste da parte dell’interessato.

L’informazione di ritardi di pagamento si cancella dopo 12 mesi dalla regolarizzazione – se inferiori a 2 rate o 2 mesi – e nei restanti casi dopo 24 mesi dalla regolarizzazione. 

Cosa fare in caso di revoca della carta di credito?

La banca può sempre revocare la carta assegnata al proprio cliente, ma lo deve fare:

  1. dando un preavviso;
  2. attendendo un congruo termine per procedere alla segnalazione in CAI.

E difatti l’ABF ha avuto modo di affermare con la decisione del Collegio di Coordinamento 8089/2021 che:

In difetto del preavviso della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell’art.10 ter della legge n. 386/1990; l’illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova“.

La segnalazione del ritardo nei pagamenti delle rate

Quanto tempo resta la segnalazione in caso di ritardi ripetuti nel pagamento delle rate dei finanziamenti?

L’art. 7 del nuovo Codice di condotta per i sistemi informativi (rubricato “Tempi di conservazione dei dati”), approvato dal Garante con provvedimento del 12 settembre 2019, rinvia per la definizione dei tempi di conservazione dei dati all’Allegato 2 che prevede (con formulazione che riprende il previgente art. 6 co.5 del codice e il provvedimento interpretativo del 26 ottobre 2017) che “in caso di informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati”, il termine massimo di conservazione è di 24 mesi “dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.

Come tutelarsi dall’illegittima segnalazione ad una centrale rischi ed ottenere la cancellazione?

Sono possibili tre diversi strumenti di tutela per ottenere la cancellazione delle segnalazioni o la loro correzione, che possono essere adottati in casi differenti:

  • reclamo e ricorso all’ABF – Arbitro bancario Finanziario;
  • ricorso ex art. 700 c.p.c.;
  • procedimento disciplinato dall’art. 152 D.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di Protezione dati personali e, quanto alla tutela in forma cautelare, dall’art. 10, comma 4, D.lgs. 1.9.2011, n. 150.

Si ricorda che la persona fisica o giuridica vittima di una illecita segnalazione alle centrali rischi ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito.

1) Art. 700 c.p.c. per la cancellazione in centrale rischi

Secondo parte della giurisprudenza per ottenere la cancellazione del’iscrizione nelle centrali rishi sarebbe necessario il ricorso allo strumento cautelare atipico di cui all’art. 700 c.p.c., potendosi sicuramente ravvisare un periculum in mora nella difficoltà che la segnalazione crea al segnalato nel reperire nuove fonti di finanziamento.

Tale difficoltà assume connotati tragici nell’odierna congiuntura, in qunto il minimo inadempimento innesca l’attenzione a catena di tutti i creditori che monitorano le banche dati di cui discutiamo.

2) Procedimento disciplinato dall’art. 152 D.lgs. 30.6.2003, n. 196

Secondo alcune recenti pronunce è inammissibile il ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc nel caso di illegittima segnalazione di un correntista presso la Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.), essendo questa fattispecie soggetta al procedimento disciplinato dall’art. 152 D.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di Protezione dati personali e dunque per quanto alla tutela in forma cautelare, dall’art. 10, comma 4, D.lgs. 1.9.2011, n. 150.

In questo senso la recente ordinanza del Tribunale di Verona del 14/01/2013. La natura residuale dell’art. 700 c.p.c. difatti ne impedise l’utilizzo laddove l’ordinamento preveda uno strumento di tutela tipico, da ravvisarsi in questo caso nella riconducibilità alla disciplina della privacy

Cioò in quanto ai sensi dell’art.7 comma 3, lett. d) del D.lgs. n. 196/2003:“L’interessato ha diritto di ottenere […] la cancellazione […] dei dati trattati in violazione di legge” ragion per cui nelle more di questa cancellazione, l’interessato può adire il Tribunale per una tutela in forma cautelare, non ai sensi dell’art.700 cpc, ma in forza dell’art. 10, comma 4, D.lgs. n. 150/11 sulle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice sulla privacy.

3) Reclamo e ricorso ABF per la cancellazione della segnalazione in centrale rischi

Lo strumento più veloce e meno costoso per ottenere la cancellazione della segnalazione in centrale rischi consiste nel:

  • invio del reclamo alla banca, all’intermediario o alla finanziaria;
  • decorsi 60 giorni presentazione del ricorso all’ABF Arbitro Bancario Finanziario.

Segnalazione in centrale rischi e accordo di saldo e stralcio o piano di rientro

In caso di accordo di saldo e stralcio o stipula di un piano di rientro, la segnalazione in centrare rischi resta e non può essere cancellata.

E difatti la segnalazione resta legittima, anche se il cliente ha puntualmente onorato l’accordo di rientro.

Il cliente può tuttavia pretendere che, durante il pagamento delle rate del piano di rientro, la segnalazione in centrale rischi venga puntualmente aggiornata con la progressiva riduzione dell’esposizione debitoria.

Se anche tu hai un problema di diritto bancario e cerchi un avvocato cassazionista a Roma o Milano relativamente una segnalazione in centrale rischi o altre centrali rischi di cui vuoi ottenere la cancellazione, sentiti libero di contattarci per una prima consulenza.


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    3 commenti su “Come ottenere la cancellazione della segnalazione in centrale rischi con un avvocato a Roma”

      1. Avv. Marcello Padovani

        Gentile sig.ra,
        se vuole aiuto per valutare la possibilità di una cancellazione della segnalazione in CRIF o in Centrale Rischi, ci può inviare per email la copia della visura dalla quale emerge la segnalazione. Ove lei sia in possesso di altri documenti relativi quel debito, e quindi contratti, estratti conto o diffide e messe in mora, invii anche quelle. Cordiali saluti

    1. ho una vecchissima segnalazione in centrale rischi banca italia e poi altre pregiudizievoli experian. Come posso chiedere la cancellazione? se serve un avvocato sono a Roma per un appuntamento

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