La cessione del credito 110 e degli altri bonus edilizi è spesso fonte di problemi, molte volte a causa delle banche o di poste italiane.
Chi ha stipulato un contratto di cessione con alcune delle società di note del settore nel 2021 e 2022 forse ne ha auto esperienza, e nel 2023 i noti sono venuti al pettine con crediti incagliati o con l’impossibilità di cedere o portare in detrazione le somme.
Nei casi più gravi può essere opportuno rivolgersi ad un avvocato cassazionista a Roma per impostare correttamente la controversie contro la banca cessionaria o contro Poste Italiane.
@avv.marcellopadovani Come Annullare Gli Accertamenti Agenzia Delle Entrate 2016? #come #annullare #accertamenti #agenziadelleentrate #2016 #fisco #avvocato #avvocatocassazionista #avvocatopadovani ♬ suono originale – Avv. Marcello Padovani
Il contratto di cessione del credito 110 come contratto di finanziamento
Il contratto di cessione del credito 110 è un contratto di finanziamento.
Le «operazioni di questo genere sembrano evidenziare, quando il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, una causa di finanziamento, sottesa alla cessione del credito di imposta (con la quale viene messa a disposizione del cedente, immediatamente, una determinata somma di danaro, a titolo oneroso, conferendo al cessionario il diritto di riscuoterla dal debitore ceduto), in tal senso, perciò, anche alla luce della disposizione del TUB [di cui all’art. 1, comma 2, lett. f), n. 2], risultando indifferente sia la natura (o la fonte) del credito, sia la causa (variabile) dell’eventuale successiva cessione».
In questo senso l’Arbitro bancario Finanziario secondo cui:
«Gli elementi strutturali delle operazioni economiche qui in esame, in uno anche agli intenti legislativi evidenti nella scelta di permettere “negoziazioni” dei crediti di imposta (consentire le cessioni del credito per permettere al proprietario di ottenere o reperire subito la liquidità necessaria per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei propri immobili o, anche, per le cessioni successive o per altre tipologie di credit, per lo svolgimento dell’attività aziendale, in luogo dell’ottenimento di prestiti), inducono a ritenere prevalente la finalità di scambio di liquidità che, di certo per il titolare originario del credito d’imposta, assolve a una causa di finanziamento; così come non è trascurabile, nell’economia di tali vicende, che l’intermediario tragga una “remunerazione”», da intendere nei termini specifici di «corrispettivo, per di più standardizzato, per il “servizio” reso».
Le spese per attività di consulenza non previste nel contratto di cessione dei crediti 110
In un altro caso affrontato dall’ABF si è discusso di spese per attività di consulenza pretese dalla banca e non preventivamente indicata in contratto di cessione come necessarie.
Si trattava di un mandato di advisory finanziario per le attività di analisi e verifica del c.d. studio di fattibilità da cui risulti l’esistenza del credito, nonché della congruità, veridicità, completezza e correttezza della documentazione da produrre, assistenza nell’utilizzo delle funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, fino al passaggio del credito al cassetto fiscale del consulente, analisi e verifica delle asseverazioni prescritte dalla normativa e del c.d. visto di conformità (art. 2 c.g.c.).
L’ABF ha condannato la banca a risarcire al cliente tali spese in quanto non necessarie e fuori da contratto, visto che le informazioni fornite in fase precontrattuale erano contraddittorie ed ingannevoli.
Il cliente ha diritto a conoscere le ragioni del diniego alla cessione del credito superbonus
Il cliente ha diritto a conoscere le ragioni del diniego alla cessione del credito superbonus opposto dalla banca o da Poste Italiane.
In altro caso affrontato dall’ABF il cliente con credito fiscale da superbonusbonus aveva ricevuto il rigetto da parte della banca della sua richiesta di cessione, senza tuttavia una congrua motivazione.
Secondo la costante giurisprudenza ABF, non sussiste a carico dell’intermediario un obbligo a concedere credito; tuttavia:
“la condotta dell’intermediario nella gestione delle richieste di finanziamento deve improntarsi ai generali canoni di correttezza e buona fede, che si declinano nello specifico anche nel fatto che il riscontro che la banca deve dare alle richieste di informazioni dei clienti deve essere da un lato tempestivo e dall’altro idoneo a far comprendere le ragioni del diniego” (Coll. Roma, dec. n 20549/19 e dec. n. 7328/16; Coll. Milano, dec. n 6967/16, per la precisazione secondo cui l’Arbitro è chiamato a valutare “se – al di là delle valutazioni tecniche in ordine al merito creditizio del cliente – la condotta tenuta dall’intermediario sia stata tale da aver ingenerato nel richiedente un legittimo affidamento nella positiva conclusione delle trattative e, quindi, nella concessione del prestito, al punto da far ritenere la eventuale rottura delle stesse come indebita; tale valutazione deve essere compiuta alla luce delle circostanze di fatto di volta in volta rappresentate dalle parti”).
Se quindi il rifiuto è immotivato e la condotta della banca ha indotto il cliente in errore, creando un affidamento sulla possibilità di ottenere la cessione, non è da escludere il diritto al risarcimento del danno.
Credito d’imposta e compensazione con una cartella esattoriale
In caso di importi iscritti a ruolo e relative cartelle esattoriali, è possibile utilizzare il credito derivante dai bonus edilizi attraverso la presentazione del modello “F24 Accise” per saldare debiti relativi a imposte erariali come Irpef, Iva, Irap, Addizionali, ecc, che sono iscritti a ruolo.
Tuttavia, è importante notare che questo credito deve essere un credito d’imposta e non il diritto alla detrazione che spetta a chi ha sostenuto la spesa.
La detrazione può essere utilizzata solamente dalla persona che ha sostenuto la spesa nel proprio modello redditi per abbattere l’irpef.
D’altra parte, il credito d’imposta generato dalla cessione della detrazione o dallo sconto in fattura può essere utilizzato nel modello F24 da chi lo ha ricevuto, anche per saldare importi iscritti a ruolo relativi a imposte erariali.
In breve, se il marito ha sostenuto le spese per le detrazioni, non può compensarle con i suoi ruoli.
Tuttavia, se cedesse il credito d’imposta alla moglie, quest’ultima potrebbe utilizzarlo per procedere alla compensazione con le cartelle esattoriali.
Compensazioni tra bonus e crediti INPS o Agenzia Entrate
Sempre più attuale la compensazione fiscale in Italia, all’aumentare dei crediti oggetto di cessione derivanti da bonus ed al loro utilizzo in compensazione con crediti iscritti a ruolo per INPS o Agenzia Entrate.
- Conferma della Compensazione F24: L’Agenzia delle Entrate ha confermato, attraverso la risposta a interpello n. 478 del 18 dicembre 2023, che è possibile compensare i crediti edili ottenuti tramite cessioni o sconti in fattura con i debiti per contributi previdenziali dovuti all’INPS per i propri dipendenti.
- Normativa di Interpretazione Autentica: L’articolo 2-quater del decreto legge del 16 febbraio 2023, n. 11, è stato introdotto per chiarire che la compensazione orizzontale in F24 tra debiti previdenziali e crediti fiscali è permessa, nonostante le interpretazioni contrarie di alcuni Tribunali.
Dettagli della Normativa: L’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 stabilisce che è possibile la compensazione tra debiti e crediti di natura fiscale e contributiva, incluso quelli derivanti da cessioni dei crediti edili.
Limiti di Compensazione: Nonostante la possibilità di compensazione, esiste un limite annuale di 2.000.000 di euro per tutte le compensazioni in F24 che includono crediti di imposta e contributi. Per i crediti di imposta specifici, esiste un limite separato di 250.000 euro da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Questi dettagli illustrano come l’Agenzia delle Entrate gestisce la compensazione di certi crediti e debiti tra le parti, facilitando la gestione finanziaria delle aziende e degli imprenditori nel settore edile.
Il sequestro dei crediti
I crediti per superbonus e per le altre ristrutturazioni edilizie possono essere oggetto di sequestro in caso di sospetta frode.
La Cassazione difatti nuovamente nel 2024 ha confermato che i crediti derivati da una sospetta frode possono essere oggetto di sequestro.
Questo anche se il credito è ormai nelle mani, o meglio nel cassetto fiscale di terzo in buona fede, come un istituto di credito.
La competenza dell’ABF sulle controversie in materia di cessione dei crediti d’imposta
La competenza dell’ABF è competente a conoscere delle controversie in materia di cessione dei crediti d’imposta quando si contesta la diligenza della banca rispetto al contratto di finanziamento, non quando si entra nel merito di aspetti tributari.
A tale proposito, il Collegio osserva che, sul punto, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 9642/22 in questi termini:
“la condotta dell’intermediario possa allora essere sindacabile davanti all’ABF quando concerna, non già la formazione ed il riconoscimento del credito d’imposta (di cui resta vero che è una norma tributaria che ne disciplina la formazione e ne facultizza anche la relativa e successiva cessione, ma così potendo operare, in effetti, tale normativa quale mero presupposto che può anche non essere messo in discussione fra le parti in un giudizio innanzi all’ABF, nel caso quest’ultimo verta su contestazioni di altro genere rispetto alle quali la natura del credito risulti irrilevante), ma vicende attuative (al di fuori dei contenuti o anche successive alla stipulazione della cessione, e perciò – e in ogni caso – a valle della disponibilità dei già maturati crediti oggetto) del negozio di cessione, dove, in ragione della qualità del cessionario, non paiono venire in rilievo ragioni per declinare radicalmente la competenza dell’ABF ove si tratti di sindacare condotte che, per l’appunto, non possono che restare a loro volta qualificate dalla natura di intermediario del soggetto coinvolto e per le quali non sarebbe del tutto giustificato sottrarle tout court alla competenza dell’Arbitro,come, in qualche modo, sarebbe anche confermato dalla permanente vigenza – in capo al cessionario, operatore finanziario – degli obblighi qualificati di segnalazione di operazioni sospette che si sono prima richiamati. Tutto ciò premesso, il Collegio di Coordinamento enuncia pertanto il seguente principio di diritto: “La circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell’ABF. Resta ferma l’incompetenza ratione materiae dell’Arbitro se la domanda implichi o presupponga l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d’imposta”.
Il diritto al risarcimento del danno in caso di cessione persa
Se vi è prova del danno e questo è conseguenza del comportamento della banca è ipotizzabile chiedere risarcimento alla banca o a Poste Italiane.
Nel caso di specie, il Collegio osserva che la domanda, per quanto occasionata da un procedimento complesso teso all’ottenimento di importi provvidenze fiscali, è volta a censurare un comportamento della banca, foriero di responsabilità negoziale (così come già indicato nel reclamo, riscontrandosi quindi piena corrispondenza tra reclamo e ricorso), ragione per la quale il Collegio ritiene che l’ABF sia provvisto della competenza a valutare il ricorso.
E’ chiaro che in tutti questi casi occorre dare prova del danno, e quindi del fatto che non vi sia stata altra cessione del credito, che la cessione sia stata effettuata a condizioni peggiori oppure che non sia stato possibile portare gli importi in detrazione in quanto privi di capienza fiscale.
Risarcimento del danno per colpa della ditta
Frequente il caso in cui il condominio o comunque il committente abbia perso il diritto ad usufruire del 110% per colpa della ditta incaricata dell’appalto.
In un recente caso affrontato dal Tribunale di Roma nel 2024 il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità delle imprese edili per l’inadempimento contrattuale, nonostante le difficoltà normative. Il contratto prevedeva implicitamente la disponibilità delle detrazioni fiscali.
La domanda di risoluzione del contratto è stata ritenuta fondata perché l’impresa non ha risposto all’offerta del condominio di un prestito ponte per iniziare i lavori.
Il Tribunale ha stabilito che l’inadempienza dell’impresa ha impedito al condominio di beneficiare del bonus, condannandola a risarcire il condominio per la perdita del vantaggio fiscale. Tuttavia, il risarcimento è stato ridotto al 70% del bonus teorico perché il condominio non ha dimostrato tutti i requisiti necessari e non ha sfruttato alternative disponibili per completare i lavori.
Accertamento per credito inesistente o non spettante
A seconda dei casi il credito potrebbe essere ritenuto inesistente o non spettante.
Il termine decadenziale lungo e di 8 anni opera solo per i crediti inesistenti e non anche non spettanti.
Il credito ritenuto inesistente, ma riscontrabile mediante i controlli formali o automatizzati, segue il regime del credito non spettante con applicazione degli ordinari termini decadenziali. È questo il principio delle Sezioni Unite nella sentenza 34419/2023.
La pronuncia trae origine dal recupero di alcuni crediti non spettanti per i quali il contribuente eccepiva la decadenza dell’azione di recupero dell’Ufficio.
Secondo la tesi difensiva, trattandosi di contestazione relativa a crediti non spettanti l’atto doveva essere emesso negli ordinari termini di decadenza previsti per gli avvisi di accertamento.
Solo per i crediti inesistenti l’atto di recupero può essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Impugnazione del provvedimento di blocco della cessione del credito
Il provvedimento di blocco della cessione del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate è un atto impugnabile.
Anche se il provvedimento non compare nell’elenco dell’art. 19 della Legge sul contenzioso tributario, senza dubbio l’atto ha natura impositiva o comunque diretta a revocare un beneficio fiscale.
Il provvedimento andrà impugnato dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria.
In questo senso nel 2023 per prima la Corte di Giustizia Tributaria di Trieste.
Ne consegue che il blocco della cessione da parte dell’Agenzia delle Entrate, comunque denominato, potrà essere impugnato prudenzialmente entro 60 giorni dalla conoscenza da parte del contribuente.
Se invece hai un altro problema di diritto civile e cerchi un avvocato cassazionista a Roma contattaci per una prima consulenza senza impegno.