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Cartelle esattoriali: cosa possono essere?
Ti hanno notificato una cartella esattoriale o hai trovato un avviso nella cassetta della posta e si parla di atto giudiziario dell’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia)?
La cartella esattoriale è l’atto con cui l’Agenzia Riscossione cerca di recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini ai vari enti fiscali o tributari (es. Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni e così via).
Se ti stati domandando a cosa sia riferita la cartella esattoriale, allora sei sulla pagina giusta per capire cosa fare con l’aiuto di un avvocato cassazionista che si occupi di debiti con i fisco.
Cerchi un avvocato a Roma per delle cartelle esattoriali?
Cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate
Le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate sono le più frequenti, in quanto hanno ad oggetto i tributi non pagati come l’IVA e l’IRPEF, l’IRAP o IRES.
Le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate, la quale affida l’attività di recupero del credito all’Agenzia delle Entrate Riscossione, sono gli atti con cui il fisco cerca di recuperare il suo credito.
A volte la cartella si fonda sull’omesso versamento degli importi indicati nelle dichiarazioni IVA o dei redditi, altre volte si fonda sull’accertamento di maggiori redditi non assoggettati a tassazione, altre volte gli accertamenti riguardano atti soggetti ad imposta di registro (come l’acquisto di immobili, terreni o aziende).
In alcuni casi il ruolo della cartella esattoriale è svolto direttamente dall’Avviso di Accertamento, che assume quindi valore di titolo esecutivo senza necessità di notifica anche della cartella.
I tributi veri e propri si prescrivono in 10 anni, mentre in 5 anni si prescrivono le sanzioni e gli interessi. Può avere quindi senso impugnare la cartella esattoriale per il solo fatto di contenere sanzioni ed interessi che elevano a dismisura il debito, e poi una volta ridotti gli importi dovuti domandare la rateizzazione delle somme residue dovute all’Agenzia delle Entrate.
Cartelle esattoriali e Governo Meloni
Con l’insediamento del Governo Meloni ci sono state molte aspettative da parte dei contribuenti in merito alle novità per le Cartelle Esattoriali.
Molti sono rimasti delusi dalle misure proposte dal nuovo governo in quanto si è trattato di un piccolissimo condono per le cartelle più vecchie e di minore importo, nonchè di una riproposizione delle misure di rottamazione in modo analogo ai precedenti governi.
Come noto la rottamazione delle cartelle è stata poi prorogata fino alla fine del 2023, e la maggiore novità rispetto alle precedenti rottamazioni sta nella possibilità, dopo la decadenza dalla rottamazione, di procedere alla rateizzazione ordinaria delle cartelle.
La prescrizione delle cartelle esattoriali
Come opera la prescrizione delle cartelle esattoriali?
In primo luogo sarebbe tecnicamente errato parlare di prescrizione delle cartelle, in quanto a prescriversi è il credito per una somma di denaro sottostante la cartella esattoriale.
La prescrizione può essere fatta valere dal contribuente con opposizione, se la prescrizione non viene opposta questa non opera.
Questo significa che l’Agenzia Riscossione può domandare anche importi di 20 anni fa (come capita di frequente) ma se non presentiamo ricorso eccependo la prescrizione quelle somme restano dovute.
Cartelle esattoriali prescritte
Cosa fare se le cartelle esattoriali sono prescritte?
Le cartelle esattoriali si prescrivono quando passano alcuni anni senza che l’Agenzia Entrate Riscossione (Equitalia) non ne chiede il pagamento: il termine è di 3, 5 o 10 anni a seconda del tipo di cartella.
Se ritieni che per le tue cartelle sia maturata la prescrizione ed hai esaminato il fascicolo con accesso agli atti per escludere che esistano atti interruttivi della prescrizione validamente notificati nei tuoi confronti, allora puoi presentare opposizione al successivo atto inviato da Equitalia con il tramite di un avvocato magari cassazionista, ma attenzione ai termini per presentare il tuo ricorso o la tua citazione.
Prescrizione di sanzioni ed interessi delle cartelle esattoriali
Abbiamo visto che talvolta le cartelle esattoriali hanno una prescrizione di 10 anni.
Anche in questi casi tuttavia le sanzioni e gli interessi contenuti all’interno di tali cartelle sono soggetti a prescrizione quinquennale.
In sostanza impugnando la cartella tra il 5° ed il 10° anno successivo alla sua notifica si potrebbe ottenere l’annullamento di sanzioni ed interessi e tornare debitori del tributo originariamente dovuto.
L’Agenzia Riscossione sull’argomento fa orecchie da mercante nonostante in questo senso ha avuto modo di pronunciarsi spesso la Corte di Cassazione e da ultimo con l’ordinanza 4969/2024 secondo cui:
“Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito, ossia dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa“.
Cartella esattoriale Ispettorato Territoriale del Lavoro
La Cartella Esattoriale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro è l’atto notificato dall’Agenzia Riscossione, ex Equitalia, con cui si cerca di recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini dell’ITL, a seguito di sanzioni comminate alle società e spesso ai loro amministratori quali persone fisiche.
Le cartelle dell’Ispettorato del lavoro, avendo per oggetto sanzioni amministrative ai sensi della Legge 689/1981, sono soggette ad una prescrizione di 5 anni.
L’opposizione contro le cartelle ITL si propone dinnanzi il Tribunale Ordinario competente per territorio sulla sede dell’Ispettorato che ha emesso la sanzione amministrativa e non dinnanzi le Commissioni Tributarie.
Cartella esattoriale Tribunale di Roma
Potresti ricevere una cartella esattoriale emessa dal Tribunale di Roma, o di un altro Tribunale.
Anche questa cartella sarà notificata come atto giudiziario dall’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) e potresti scoprire dell’esistenza di questa cartella solo con la notifica di una intimazione di pagamento, un preavviso di fermo amministrativo o un atto di pignoramento.
La cartelle esattoriale del Tribunale di Roma può essere la conseguenza di multe, ammende o altre voci che ti vengono richieste sulla base di una sentenza emessa dal Tribunale di Roma.
Cosa diversa è per le spese di registrazione di una sentenza emessa dal Tribunale di Roma, tale cartella esattoriale arriverà dall’Agenzia delle Entrate.
Cartella esattoriale per sanzioni amministrative
Le cartelle esattoriali spesso arrivano per sanzioni amministrative e di frequente da parte dei Comuni.
Le cartelle dei comuni arrivano spesso anche nella forma dell’ordinanza ingiunzione, oppure vengono notificate da società private incaricate della riscossione dei crediti dei singoli comuni.
In caso di sanzioni amministrative occorre valutare attentamente la convenienza dell’impugnazione rispetto all’alternativa del pagamento con rateizzazione, in quanto l’impugnazione impone sempre delle spese e dei rischi.
Occorre ricordare che le sanzioni amministrative vanno impugnate quando si riceve l’accertamento o il verbale di contestazione dell’infrazione.
Solo in via residuale, quando l’accertamento non sia stato notificato o dopo la notifica siano decorsi i termini di prescrizione, è possibile impugnare la cartella esattoriale successivamente emessa.
La corte di Cassazione con la sentenza 22080/2017 ha affermato in materia di impugnazione delle sanzioni amministrative il seguente principio di diritto:
«L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento».
Avviso di presa in carico
L’Agenzia Entrate Riscossione notifica a volte l’avviso di presa in carico di un ruolo.
L’avviso di presa in carico serve a comunicare al contribuente che un precedente atto, come ad esempio un avviso di accertamento dell’Agenzia Entrate, è stato affidato all’Agenzia Riscossione.
L’avviso di presa in carico serve in quei casi in cui non è necessario per legge notificare la cartella esattoriale, e quindi in sostanza informa il contribuente che, da quel momento in poi, di quel debito si deve parlare con l’Agenzia Riscossione.
Dal momento della presa in carico sarà possibile:
- rateizzare nei modi previsti per l’Agenzia Entrate Riscossione e quindi in 6 o 10 anni;
- impugnare l’avviso di presa in carico insieme all’atto sottostante, qualora tale atto non sia stato precedentemente notificato o sia maturata la prescrizione del ridetto credito.
Cartella esattoriale INAIL
La Cartella Esattoriale INAIL è l’atto notificato dall’Agenzia Riscossione, ex Equitalia, cerca di recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini all’INAIL, Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.
Le cartelle INAIL, avendo per oggetto contributi, sono soggette ad una prescrizione di 5 anni.
L’opposizione contro le cartelle INAIL si propone dinnanzi il Tribunale Ordinario e non dinnanzi le Commissioni Tributarie.
Cartella Esattoriale INPS
La Cartella Esattoriale INPS è l’atto notificato dall’Agenzia Riscossione, ex Equitalia, cerca di recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini all’INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
Le cartelle INPS più recenti hanno cambiato nome ed assunto la denominazione di Avvisi di Addebito, ma le cartelle più antiche che trovi indicate in una intimazione di pagamento per voci INPS mantengono la vecchia denominazione..
Le cartelle INPS, avendo per oggetto contributi, sono soggette ad una prescrizione di 5 anni.
La Cartella Esattoriale Invitalia
La Cartella Esattoriale Invitalia (Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti) è uno degli atti che può essere notificato dall’agenzia delle entrate riscossione.
Le cartelle Invitalia possono essere notificate in caso di revoca dei finanziamenti, o nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia smesso di pagare le rate previste da piano di ammortamento del finanziamento.
Le cartelle Invitalia possono essere contestate con impugnazione dinnanzi il Tribunale Ordinario competente per territorio, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione.
La cartella invitalia può essere errata per il mancato conteggio dei pagamenti effettuati o per altri motivi come gli interessi applicati.
Le cartelle esattoriali del Medio Credito Centrale
Le cartelle esattoriali MCC – Medio Credito Centrale possono essere notificate alle società o ai fideiussori, quanto non sono stati pagati finanziamenti garantiti dal Fondo PMI.
E difatti in caso di mancato finanziamento dell’importo garantito, la banca domanda al Fondo PMI l’escussione dell’80% dell’importo garantito.
Dopo l’escussione, quell’80% diventa un importo che viene utilizzato da MCC (Medio Credito Centrale) per recuperare il credito tramite cartella esattoriale affidata all’Agenzia Entrate Riscossione.
Ma ci sono diversi modi di difendersi in questi casi, presentando opposizione al Tribunale ordinario contro la cartella esattoriale. Nel 2023 è stata anche regolamentata la possibilità di definire accordi transattivi con MCC, ne parliamo qui.
La prescrizione delle cartelle MCC è di 10 anni.
Cartelle Equitalia Inarcassa
Le cartelle esattoriali possono fare riferimento a debiti maturati da ingegneri ed architetti per i contributi alla loro Cassa di previdenza, ovvero l’INARCASSA.
I contributi INARCASSA come noto sono dovuti in percentuale al reddito dai liberi professionisti iscritti o tenuti all’iscrizione.
In caso di cartella esattoriale o intimazione di pagamento ricevuta dall’Agenzia Entrate Riscossione anche per crediti INARCASSA, sarà possibile impugnare tali cartelle per far valere eventuali vizi di notifica o per far valere la prescrizione di 5 anni del diritto di credito dell’ente previdenziale.
La Verifica Inadempimenti per le cartelle esattoriali
La verifica inadempimenti è l’obbligo per le pubbliche amministrazioni e per le società partecipate dal pubblico di verificare se ci sono debiti per cartelle esattoriali prima di pagare un fornitore.
Come funziona la verifica inadempimenti: se il fornitore o il professionista che devono essere pagati dalla pubblica amministrazione un importo maggiore di € 5.000,00, la pubblica amministrazione prima di pagare deve verificare che non ci siano debiti per cartelle esattoriali pendenti (si fa accedendo al sito www.acquistinretepa.it ).
Se non ci sono debiti la Pubblica Amministrazione può pagare, se ci sono debiti ogni somma che sarebbe stata dovuta deve essere comunicata all’Agenzia Entrate Riscossione, che procederà al pignoramento delle somme.
La presentazione della domanda di rateizzazione non blocca il vincolo sulle somme, e quindi la rateizzazione sarà concessa al netto delle somme emerse dalla verifica inadempimenti.
Allo stesso modo l’impugnazione della cartella esattoriale non esclude la verifica inadempimenti e quindi il blocco delle somme, se non vi è stata sospensiva del titolo esecutivo.
In modo simile opera il blocco dei pagamenti per alcuni anni dopo la notifica di un pignoramento con esito negativo: se l’Agenzia Riscossione notifica un pignoramento presso terzi al Comune di Roma, se il Comune ti vuole pagare una fattura dopo un anno dal pignoramento sarà tenuto a bloccare le somme e trattenerle.
Cartelle esattoriali art. 54 bis per IVA
Se la cartella esattoriale ha per oggetto l’IVA allora nella motivazione a pg. 5 trova che si potrebbe trovare indicazione del fatto che si tratta di cartella ex art. 54 bis del d.p.r. 633.
Tale cartella avrebbe dovuto essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (e quindi entro il 31/12/23 nel caso di una cartella esattoriale del 2020) ai sensi dell’art. 25 dpr 602/1973 (i termini di questa normativa sono applicabili all’IVA ai sensi del d.lgs. 46/1999).
Non si dovrebbe applicare la sospensione dei termini legati all’emergenza covid in quanto la normativa covid faceva riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione nel 2020 e 2021, mentreun ruolo del 2020 è stato affidato all’agente della riscossione nel 2023 o nel 2024.
Attenzione a calcolare questi termini di decadenza in quanto si tratta di una normativa in perenne evoluzione e la giurisprudenza ha dato poche certezze negli ultimi anni.
Gli interessi sulle cartelle esattoriali
Sulle cartelle esattoriali si calcolano gli interessi, di anno in anno, nella misura prevista dalla legge e pubblicata in gazzetta ufficiale.
Le cartelle esattoriali a volte devono indicare come gli interessi sono stati calcolati, e ciò nei limiti di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022, secondo cui:
Allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori.
Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.
Non sempre dunque risulta facile contestare la correttezza degli interessi applicati alla cartella esattoriale, e spesso tale contestazione non diventa una violazione dell’obbligo di motivazione, bensì solo un motivo di contestazione di parte del debito.
Gli interessi di mora nelle cartelle esattoriali
Nelle cartelle esattoriali sono spesso riportate voci quali:
- interessi di mora;
- Aggio di riscossione (fino al 2015);
- Oneri di riscossione (dal 2016).
A volte l’applicazione di queste voci è illegittima almeno in parte, in quanto vengono calcolati interessi su interessi (con effetto di anatocismo) o perchè vengono calcolati interessi sulle sanzioni, quanto la legge prevede che la somma irrogata a titolo di sanzioni non debba produrre interessi.
Gli interessi di mora producono ulteriori problemi in caso di rateizzazioni in 72 o 120 rate.
Ed infatti nella rateizzazione si producono ulteriori effetti di anatocism0, per il calcolo di interessi su interessi, con la richiesta di somme al contribuente che invece ha diritto al ricalcolo o al rimborso.
Il termine per la notifica delle cartelle esattoriali
La legge prevede un termine di decadenza per l’emissione e la notifica delle cartelle esattoriali.
L’art. 25 della l. 603/1973 prevede che l’attività di riscossione consistente nella notifica della cartella esattoriale sia svolta pertanto:
- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione presentata dal contribuente o dal sostituto d’imposta;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta per il TFR e le indennità di fine rapporto;
- entro il 31 dicembre del quartoanno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36 ter;
- entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo in caso di accertamento d’ufficio;
- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateizzazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti ai piani rate concessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
I termini di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali si applicano poi anche per l’IVA, per i tributi locali e altri.
Tali termini di decadenza non si applicano invece per i contributi consortili e per le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme previdenziali.
Per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada, la decadenza è di 2 anni solo per le violazioni accertate dalla polizia municipale, mentre non c’è decadenza per le violazioni contestate da polizia, carabinieri e polizia provinciale.
La decadenza delle cartelle esattoriali nell’emergenza Covid
Il termine per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni del 2017 ex art. 36 bis, secondo le normative originarie, sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020.
Tuttavia, a causa della sospensione dei versamenti nel 2020, questa scadenza è stata posticipata alla fine del 2023. Analogamente, le liquidazioni relative alle dichiarazioni del 2018 seguono lo stesso principio.
I controlli formali sulle denunce del 2017 e quindi le cartelle ex art. 36 ter devono concludersi entro il 31 dicembre 2021, ma beneficiano di una proroga fino alla fine dell’anno in corso.
Gli accertamenti esecutivi affidati all’Agenzia delle Entrate–Riscossione fino al 2019 godono di un’estensione di tempo di 542 giorni rispetto ai termini ordinari: 10 anni per i tributi erariali e 5 anni per sanzioni e interessi.
Scade il 31/12/2023 il termine per notificare le ingiunzioni fiscali relative agli accertamenti “ordinari” divenuti definitivi nel 2017 e 2018. Ciò per effetto delle proroghe disposte dalla normativa emergenziale da Covid19, ex art. 68 del D.l. 18/2020.
La decadenza delle cartelle esattoriali 2021-2022-2023
Le cartelle esattoriali notificate nel 2021-2022 sono soggette a particolari termini di prescrizione e decadenza.
E infatti, se normalmente i termini di prescrizione e decadenza sono fissati dalla legge nel 31 dicembre del terzo, quarto o quinto anno successivo, a seguito dell’emergenza Covid19 sono stati previsti dei termini di sospensione.
L’art. 4 del d.l. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi della sospensione e decadenza, su tutti i carichi affidati all’Agenzia Riscossione nel periodo compreso tra il 8/3/2020 ed il 31/8/2021.
Ma per le cartelle in scadenza nel 2020 nulla è previsto, con la conseguenza che pare applicabile solo la sospensione di 14 mesi prevista dall’art. 157 co. 3 del d.l. 34/2020.
Ad esempio questa norma – relativa la sospensione di soli 14 mesi riguarda:
- la liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2017;
- gli affidamenti all’agenzia riscossione precedenti all’8/3/2020 e relativi a contributi previdenziali, tributi locali, bollo auto e accertamenti esecutivi.
Notifica cartella esattoriale a mezzo pec
La cartella esattoriale può essere oggetto di notifica a mezzo pec, per coloro che abbiano una pec registrata negli elenchi pubblici, come per le imprese ed i professionisti.
Attenzione a rinnovare il proprio servizio di PEC pagando la relativa quota annuale ed attenzione a verificare che la casella non sia piena, altrimenti si può incorrere in gravi conseguenze.
E difatti, se il tentativo di notifica da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione non va a buon fine allora Equitalia procede ad un secondo tentativo di notifica dopo 7 giorni.
Se anche il secondo tentativo di notifica a mezzo pec non va a buon fine, la cartella esattoriale può essere depositata presso Infocamere Scpa, dove poi l’interessato potrebbe trovare copia di atti a lui destinati e correttamente li notificati.
Al servizio atti notificati a mezzo pec si accede tramite spid, e si possono trovare amare sorprese le il processo di notificazione è avvenuto in modo regolare.
Nulle le cartelle esattoriali notificate a mezzo PEC?
Si legge molto su internet della asserita nullità delle cartelle esattoriali notificate a mezzo PEC posta elettronica certificata.
Cerchiamo di affrontare l’argomento con equilibrio.
Innanzi tutto l’Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia può notificare gli atti a mezzo PEC. Il problema si porrebbe laddove l’AER spedisca gli atti da un indirizzo PEC diverso da protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, in quanto solo questo indirizzo sarebbe inserito sul registro REGINDE della pubblica amministrazione.
La questione è attualmente oggetto di ampio dibattito da parte della giurisprudenza e si registrano sia sentenze che danno ragione al contribuente che sentenze che danno ragione ad Equitalia.
Avrebbe senso impugnare queste cartelle solo laddove:
- l’AER sia decaduta dal termine per la riscossione ex art. 25 del DPR 602/1973, in quanto se l’AER è ancora in termini la presentazione del ricorso in Commissione Tributaria comporterebbe la sanatoria della notifica;
- si impugna un atto successivo, come un pignoramento o un fermo amministrativo, e si deduce la nullità della notifica del precedente atto (cartella esattoriale) notificato da un indirizzo non valido.
A seguito dell’intervento della Corte di Cassazione nel 2023 la questione della nullità della notifica delle cartelle esattoriali notificate da pec non risultante da pubblici registri è molto scemata.
E difatti il contribuente, per impugnare la cartella esattoriale per il vizio della notifica a mezzo pec, dovrebbe dimostrare che da tale forma di notifica gli è derivato un pregiudizio, come il fatto di non aver impugnato la cartella in quanto quella notifica pec appariva un messaggio malware.
Cartelle Equitalia non valide
Le cartelle esattoriali a volte presentano dei profili di criticità utili a renderle non valide.
L’annullamento delle cartelle non valide passa attraverso una istanza di autotutela o un ricorso giudiziale, in Corte di Giustizia Tributaria o in Tribunale o al Giudice di Pace.
Per invalidare la cartella dell’Agenzia Entrate Riscossione è necessario contestarla ed evidenziare al Fisco i motivi per i quali questa è da considerare non valida, come ad esempio per un vizio di notifica, per la decadenza dell’Agente della Riscossione, per la prescrizione, o per altri motivi di merito utili a condurre all’annullamento.
Nessuna cartella esattoriale si cancella da sola in quanto non valida, senza opposizione da parte del contribuente nei termini di legge.
La nullità della cartella esattoriale
La cartella esattoriale potrebbe essere affetta da nullità dove manchi dei requisiti essenziali previsti dalla legge, o dove la notifica sia invalida.
Affichè possa essere dichiarata la nullità della cartella esattoriale è necessario che tu presenti opposizione tramite un avvocato.
E difatti, fin tanto che il giudice non dichiara invalida la cartella esattoriale, questa resta valida ed efficace.
Spesso si parla di nullità della cartella esattoriale in funzione di una violazione nel suo processo di notifica.
Sono molti i motivi che possono rendere la notifica della cartella esattoriale nulla, e qui è difficile parlare di tutti ma ne vediamo qualcuno.
La sospensione delle cartelle esattoriali
Quando si riceve una cartella esattoriale si può chiedere la sospensione all’Agenzia Entrate Riscossione, oppure tramite impugnazione al Giudice.
La sospensione può essere richiesta con istanza di autotutela direttamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione quando ad esempio l’importo sia stato pagato, o quando si ritenga il debito prescritto.
Attenzione sempre alla scadenza dei termini per le impugnazioni delle cartelle esattoriali, come già detto in questo post, in quanto una volta scaduto il termine non sarà più possibile presentare l’impugnazione.
La sospensione può essere invece sempre chiesta al Giudice incaricato dell’opposizione alla cartella esattoriale, e il Tribunale o la Commissione Tributaria potranno concedere o meno la sospensione dove ricorrano il fumus boni iuris ed il periculum in mora, ciò appaia evidente che tu hai ragione oppure che ci sia un pericolo dalla riscossione nelle more del giudizio.
La sospensione feriale dei termini per l’impugnazione delle cartelle
Anche le cartelle esattoriali sono soggette alla sospensione feriale durante il mese di agosto, ma spieghiamolo meglio che così non è corretto.
Durante il mese di agosto, i termini di legge per le impugnazioni e per il processo tributario sono sospesi per 31 giorni e così anche i termini per impugnare una cartella.
Insomma se ricevi la tua cartella esattoriale il 2 agosto, i termini per impugnarla cominceranno a decorrere da settembre.
Attenzione però, se si tratta di avvisi di addebito o cartelle per crediti previdenziali allora la sospensione della prescrizione non si applica e devi cercare immediatamente un avvocato, anche se è agosto e quindi è opportuno che tu ti rivolga prontamente ad un avvocato anche durante le ferie.
Quindi un avviso di addebito INPS notificato il 15 luglio, va impugnato entro il 24 agosto, oppure se ne hai scoperto l’esistenza con una intimazione di pagamento, l’avviso di addebito va impugnato entro il 4 agosto.
La domanda di sospensione delle cartelle in Corte di Giustizia Tributaria
Con la riforma del processo tributario del 2022 è diventato più difficile ottenere la sospensione delle cartelle esattoriali in pendenza di giudizio.
E difatti per ottenere la sospensione è necessario che l’istanza abbia una specifica motivazione, riferita al caso concreto, su quelli che sarebbero i pericoli per il contribuente nel subire l’esecuzione tributaria nelle more del processo.
Le istanze generiche non verranno prese in considerazione e sarà possibile che non venga fissata l’udienza per la discussione della sospensiva.
Le domande di sospensione rigettate in quanto infondate, vanno poi incontro alla condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione.
Anche la linee guida corte giustizia roma su SOSPENSIVA ha affermato che le domande non motivate in modo specifico sarano considerate tamquam non esset.
La cartella esattoriale al socio di SNC
Il socio di SNC (società in nome collettivo) è illimitatamente responsabile e quindi risponde in solido con la SNC per i debiti societari.
Significa che Equitalia deve notificare la cartella esattoriale anche direttamente al socio, e potrà poi procedere anche nei confronti di questo per il recupero del credito.
Il socio di SNC che riceve la cartella esattoriale deve impugnare se ritiene che la pretesa fiscale sia illegittima, e con l’impugnazione potrà anche contestare la violazione del beneficium excussionis: significa che l’Agenzia Entrate Riscossione dovrà provare di aver tentato il recupero del credito contro la SNC e di aver riscontrato che è impossibile il recupero delle somme.
Capita tuttavia che il condebitore solidale provveda alla rateizzazione della cartella esattoriale senza che questa sia stata notificata al socio e che l’Agenzia Riscossione pretenda di affermare che la prescrizione è rimasta sospesa anche contro il socio: in tali casi non resta che il contenzioso.
Quanto costa impugnare le cartelle esattoriali
Se ti domandi quanto costa impugnare le cartelle esattoriali tramite un avvocato, qui troverai alcune piccole informazioni per orientarti.
Un Avvocato per cartelle esattoriali ti chiederà sicuramente un compenso per seguire queste pratiche, e questo compenso dipenderà da diversi fattori:
- qual’è il valore delle tue cartelle esattoriali?
- la tua cartella esattoriale va impugnata in Tribunale o in Corte di Giustizia Tributaria?
- la tua cartella va impugnata al Giudice di Pace?
- quanto è complessa la questione sottostante la tua cartella esattoriale?
- quali sono le probabilità di vittoria nella tua causa contro l’Agenzia Riscossione?
A seconda della risposta da dare alle domande indicate sopra, il costo per impugnare le cartelle esattoriali può andare da poche centinaia di euro ad alcune migliaia di euro.
Un avvocato preciso e onesto ti sottoporrà un preventivo chiaro di quelli che sono i costi per spese vive e per suoi compensi a cui andai incontro nella tua pratica contro l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Problemi con le cartelle esattoriali
In caso di problemi con le cartelle esattoriali, preoccupati quanto prima del tuo caso perche i tempi per impugnare gli atti sono molto stretti, ed in caso di ritardo rischi di pregiudicare la tua situazione.
Se cerchi uno studio legale di avvocati cassazionisti che si occupi di cartelle esattoriali a Roma contattaci per una prima consulenza senza impegno, inviandoci copia scansionata dell’atto ricevuto dall’Agenzia Entrate Riscossione.
avvocato ho visto che si occupa di cartelle esattoriali. Sono a roma e ho un problema con cartelle per IVA ed INPS. il mio debito sulla società è per alcune centinaia di migliaia di euro, ma sono in dubbio se impugnare o procedere con procedure di composizione della crisi. Chiedo di essere ricontattato