Cartelle esattoriali di Cassa Forense
Hai ricevuto un atto giudiziario dell’Agenzia Entrate Riscossione per debiti con cassa forense?
La cartella esattoriale è l’atto con cui l’Agenzia Riscossione, ex Equitalia, cerca di recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini ai vari enti fiscali o tributari (tra cui la Cassa di Previdenza ed Asssistenza Forense).
Se ti stati domandando a cosa sia riferita la cartella esattoriale, allora sei sulla pagina giusta per capire cosa fare con l’aiuto di un avvocato cassazionista a Roma che si occupi di debiti con i fisco.
Come opporsi alle cartelle di Cassa Forense?
L’avvocato o l’ex avvocato o praticante che intenda contestare l’ammontare dei contributi pretesi da Cassa Forense o che pretenda la restituzione di somme trattenute all’atto della liquidazione della pensione può adire anche in accertamento negativo, il Tribunale del lavoro ex art. 443 c.p.c. e ss., quale giudice competente per materia in quanto controversia riguardante diritti ed obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale obbligatorio.
La Cassa Forense per recuperare la contribuzione asseritamente dovuta ma non versata può avvalersi della riscossione mediante ruolo ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e soggiacendo pertanto alle regole previste per tale forma di riscossione.
In parole povere Cassa può avvalersi dell’Agenzia Entrate Riscossione.
Il Tribunale competente per le cartelle Cassa Forense
La decadenza delle cartelle Cassa Forense
L’art. 25 del d.p.r. 29/09/1973 n. 602 statuisce che:
“Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”.
Ancora, il d.lgs. 46/1999 con l’art. 25 prevede un ulteriore termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali secondo cui:
“1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente.
Si è a lungo dibattuto se tale termine non si applicasse a Cassa Forense stante la natura asseritamente “privata”, ma i dubbi sono stati sciolti da Corte di Cassazione sentenza n. 11972/2020, secondo cui la decadenza vale anche per Cassa Forense.
Prescrizione cartelle Cassa Forense
La prescrizione delle cartelle di Cassa Forense è soggetta a prescrizione.
A seguito della riforma, non si dubita più che la prescrizione dei crediti Cassa Forense sia soggetta a prescrizione di 10 anni.
In conseguenza della prescrizione decennale, è piuttosto difficile riuscire ad ottenere la dichiarazione di prescrizione per queste voci.
Prescrizione di sanzioni ed interessi Cassa Forense
Decorre diversamente il termine per le sanzioni e gli interessi inseriti nella cartella la prescrizione sarà di 5 anni.
difatti sicuramente soggetti alla prescrizione quinquennale gli interessi, ex art. 2948 c.c., e le sanzioni, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 che si ricorda affermano:
– art 20 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”;
– art 2948 comma 1 nr. 4 del codice civile afferma che “si prescrivono in cinque anni …gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Da ultimo in questo senso Cassazione n. 2095/2023 secondo cui:
“La norma che fissa in cinque anni il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie (art. 20, co. 3, d.lgs. 472/1997) ha natura generale ed unitaria, termine che può beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.. Per i medesimi motivi, è quinquennale anche la prescrizione degli interessi, anche ove accedano a tributi erariali, contenendo l’art. 2948, n. 4, c.c. una disciplina unitaria applicabile a ogni forma di interesse e “sganciata” dalla riscossione del capitale, riguardando la periodicità non la sorte capitale bensì la maturazione degli interessi in ragione del decorrere del tempo (Cass., 2095/2023, 20955/2020, 30901/2019, 12715/2016; 17020/2014)”.
La cancellazione dall’albo e le cartelle per i periodi successivi
L’avvocato o il praticante che si sia cancellato dall’albo potrebbe ricevere cartelle esattoriali per gli anni successivi.
Ebbene non vi è dubbio che nell’anno successivo alla cancellazione l’avvocato sia tenuto a presentare il Modello5, e quindi dichiarare nel 2023 a Cassa i redditi che ha realizzato nel 2022, se si è cancellato anche magari a febbraio del 2022.
Per gli anni ancora successivi la cartella esattoriale potrebbe essere viziata.
E difatti dopo la cancellazione a cura dell’ordine di appartenenza non sono richiesti ulteriori adempimenti a cura dell’ex iscritto, il quale da quel momento viene cancellato d’ufficio da Cassa Forense.
Ciò alla luce della normativa regolamentare della stessa Cassa Forense ed in particolare:
1) della Delibera Cassa Forense del 31/1/2014, secondo il quale art. 2: “co. 1: I consigli dell’ordine … danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera…
3: i consigli dell’ordine … danno notizia alla cassa con le stesse modalità e termini previsti dal primo comma dei provvedimenti di cancellazione, sospensione ed ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli albi“.
Stessa Delibera art. 6: “la cancellazione degli avvocati dalla cassa viene deliberata d’ufficio dalla giunta esecutiva a seguito di cancellazione dell’iscritto da tutti gli albi forensi…”.
2) Della Delibera Cassa Forense del Regolamento Unico della Previdenza Forense secondo il cui art. 6 “Cancellazione dalla Cassa – 1. La cancellazione degli Avvocati dalla Cassa viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell’iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell’Albo ex art.20, secondo e terzo comma, della Legge n.247/2012.”
Problemi con le cartelle esattoriali
In caso di problemi con le cartelle esattoriali, preoccupati quanto prima del tuo caso perchè i tempi per impugnare gli atti sono molto stretti, ed in caso di ritardo rischi di pregiudicare la tua situazione.
Se cerchi uno studio legale di avvocati cassazionisti che si occupi di cartelle esattoriali a Roma contattaci per una prima consulenza senza impegno, inviandoci copia scansionata dell’atto ricevuto dall’Agenzia Entrate Riscossione.
https://youtu.be/6OOxECib5Dc?list=PL5KDRGnmm6FzuBI0Xd5hlwho2v2Y-TOyC