Risarcimento Bond Argentina, Bond Venezuela, Bond Credit Suisse: quando può servire un avvocato cassazionista che si occupi di diritto bancario o finanziario a Roma e Milano.
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Obbligazioni Credit Suisse 2023
Amara scoperta per i sottoscrittori di obbligazioni Credit Suisse.
E difatti a seguito dell’aggravarsi della crisi vissuta dalla banca elvetica negli ultimi anni, i sottoscrittori di alcuni obbligazioni della Credit Suisse si sono visti annullare il valore dell’investimento.
Gli obbligazionisti Credit Suisse in particolare sono rimasti sorpresi nello scoprire che la legislazione svizzera ha permesso la cancellazione di questo debito della banca, pure preservando in parte l’investimento degli azionisti, che si sono visti riconoscere un piccolo importo subentrando nel capitale della UBS.
La conversione degli ADR Russia nel 2022
Se hai investito in ADR Russia Gazprom potresti aver subito la conversione forzosa, oppure potresti avere dei problemi nell’ottenere la conversione.
Lo studio assiste i titolari di ADR Russi allo scopo di valutare la possibilità di:
- ottenere la conversione in titoli Gazprom direttamente in Russia;
- ottenere dalla tua banca intermediaria il risarcimento del danno subito per via dell’investimento in tali titoli russi.
Bond Argentina: nuovo default nel 2022?
Se hai investito in bond argentina, a distanza di venti anni dal precedente default si palesa nuovamente la possibilità di un fallimento dello stato argentino.
Seguiremo attentamente l’evoluzione degli eventi nel 2022 allo scopo di verificare se possibile chiedere nuovamente risarcimento per gli investimenti in bond argentini per l’ipotesi di un secondo default nel 2022.
Il risarcimento per gli obbligazionisti in Real Brasiliani
Se hai investito in obbligazioni o bond legate all’andamento dei real brasiliani, ovvero la valuta del Brasile, potresti avere diritto al risarcimento del danno da parte del tuo intermediario.
L’ACF, Arbitro Controversie Finanziarie della Consob, ha recentemente affermato che:
“nessun intermediario può prevedere il futuro. Alla base dell’addebito vi è, invece, molto più semplicemente, il fatto che l’intermediario non abbia richiamato l’attenzione della cliente, nell’occasione del concreto investimento, sul fatto che sarebbe stata esposta anche al rischio di fluttuazioni del cambio, e che non abbia semmai indicato alla cliente – per consentirle una valutazione pienamente consapevole – quale era stata la tendenza del cambio Euro/Real, nei mesi precedenti il compimento dell’operazione” (Decisione n. 2761 del 13 luglio 2020)”.
La situazioni delle obbligazioni in Lira Turca
Sempre perdite anche per i sottoscrittori di obbligazioni indicizzate alla Lira Turca, la valuta della Turchia, paese colpito da una crisi economica e finanziaria negli ultimi anni.
Queste obbligazioni emesse dalla Banca IMI e dalla BEI, Banca Europea per gli Investimenti, sono incorse in una severa svalutazione, legata all’inflazione ed al deprezzamento dei bond turchi.
Per ottenere il risarcimento del danno connesso all’investimento in Lira Turca, è ragionevole presentare reclamo e ricorso ACF contro il proprio intermediario per l’omessa informativa sui rischi connessi all’investimento.
I Bond Rickmers
I bond Rickmers sono in default come abbiamo detto, in quanto i titolari di queste obbligazioni hanno acquistato dei crediti verso la società insolvente.
In conseguenza dell’insolvenza, i titoli continuano ad essere teoricamente negoziabili, seappure la loro valutazione sia scesa del 99% circa.
I bond Rickmers difatti quotano a circa € 10,00 sugli € 1.000,00 di valore di emissione.
Queste obbligazioni, definibili High Yeld, ovvero ad alto rendimento e rischio, non sembrano adatte ad ogni investitore, o quantomeno ad un investitore con un profilo di rischio basso o moderato, ed in ogni non paiono adatte ad un portafoglio con una bassa diversificazione.
Cosa fare con le Obbligazioni Rickmers
Se sei ancora titolare di Obbligazioni Rickmers puoi valutare la possibilità di domandare il risarcimento del danno alla banca che ti ha venduto i titoli.
E difatti, la situazione di crisi della Rickmers era risalente di alcuni anni, e l’intermediario avrebbe dovuto adottare particolari formalità ed informative per far luogo alla vendita all’investitore privato.
Dunque, in caso di obbligazioni Rickmers, ad oggi l’unica possibilità pare essere quella di domandare il risarcimento del danno alla banca intermediaria.
La procedura per il risarcimento è la seguente:
- Occorre domandare la copia della documentazione bancaria (contrattualistica, profilatura Mifid e contabili di acquisto);
- Si presenta reclamo contro l’intermediario;
- Si presenta ricorso all’ACF, Arbitro Controversie Finanziarie della Consob.
L’ACF si è già occupato della tematica, in alcuni casi accogliendo ed in altri rigettando la pretesa risarcitoria nei confronti della Banca, a seconda dei casi valorizzando le caratteristiche del caso concreto.
La situazione delle obbligazioni Venezuela
I titolari di obbligazioni venezuelane, o Bond Venezuela, hanno subito la perdita quasi integrale dei loro risparmi, in quanto oltre ad una svalutazione nominale del 90-95% si accompagna l’impossibilità di fatto di vendere i titoli.
E’ un altro capitolo di risparmio tradito, dove a fronte di grandi rendimenti promessi i risparmiatori si sono ritrovati con un pugno di mosche, in quanto dal 2017 il Venezuela non ha più pagato circa 60 miliardi di euro di dollari di debito sovrano.
La situazione del paese venezuelano, con il crollo del prezzo del petrolio, la svalutazione della moneta ed una sorta di guerra civile tra governo ufficiale ed ufficioso, ha condotto dunque ad una sorta di default sul debito sovrano.
Come ottenere rimborso delle perdite subite in bond Venezuela e Russia
Due sono le strade da valutare per ottenere rimborso delle perdite subite con i bond Venezuela e Russia.
La prima consiste nel domandare risarcimento all’intermediario (banca o altro) che ha gestito l’investimento.
La seconda consiste nell’inviare una diffida e messa in mora al Governo Venezuelano o al Governo Russo al fine di interrompere la prescrizione.
Le prime decisioni dell’Arbitro Controversie Finanziare della Consob che accolgono le domande di risarcimento avanzate contro le banche, con riferimento al Venezuela, mentre nei confronti della Russia, visto lo scoppio della crisi ucraina all’inizio del 2022, sarà necessario attendere almeno l’inizio del 2023 per verificare i primi riscontri.
Le banche condannate hanno omesso alcuni dei loro doveri nell’attività di prestazione di servizi d’investimento.
In questo senso due decisioni ACF del 2020:
Il danno derivante dal mancato disinvestimento in obbligazioni Venezuela
Ad esito differente si deve giungere, invece, con riferimento al danno derivante dal mancato disinvestimento delle obbligazioni “Venezuela”.
In questo caso, infatti, non è revocabile in dubbio che con le proprie risposte del 3 e 28 agosto 2017 il gestore abbia indiscutibilmente fornito una indicazione che costituisce a tutti gli effetti una consulenza, suggerendo con chiarezza una strategia attendista: «io aspetterei ancora» è, infatti, la risposta del 3 agosto – la quale ha avuto sicuramente una valenza di orientamento che non può essere attenuta dal successivo caveat, che sembra costituire una fin troppo banale precisazione, «anche se è difficile dare giudizi»; «credo si possa aspettare» è, invece, il commento del 28 agosto, la cui attitudine a dissuadere il cliente dalla vendita è stata oltretutto rafforzata dalla osservazione sulla stabilità del prezzo.Sotto questo profilo è, dunque, avviso del Collegio che il comportamento del soggetto che seguiva la posizione del cliente sia stato improntato, quanto meno, ad un’eccessiva leggerezza, e che la consulenza di fatto resa non sia stata svolta con diligenza, giacché il consulente avrebbe dovuto tenere conto anche del fatto che le obbligazioni “Venezuela” erano risultate oltretutto inadeguate al momento dell’acquisto. Insomma, nel contesto dato, nel momento in cui il l’intermediario, tramite il proprio incaricato, ha ritenuto di fornire, di fatto, una consulenza al ricorrente su come gestire questo specifico strumento, gli elementi in suo possesso, ed in primo luogo l’originaria inadeguatezza dell’investimento rispetto al profilo, avrebbero dovuto indurlo a suggerire al cliente un comportamento più prudente e, dunque, di liquidarlo.
In conclusione, in relazione alle obbligazioni “Venezuela” è avviso del Collegio che la perdita sofferta in ragione della successiva dichiarazione di default sia imputabile all’intermediario, che attraverso le dichiarazioni rese dal proprio incaricato con leggerezza ed in maniera non meditata ha di fatto inciso in maniera determinante sulla scelta del cliente di mantenere il titolo.
Il danno può, pertanto, essere liquidato in misura pari a quanto il ricorrente avrebbe ottenuto vendendo le obbligazioni “Venezuela” se fosse stato correttamente consigliato in tal senso sin dal momento della sua prima richiesta, che si colloca in data 1° aprile 2017. Tenendo conto delle quotazioni delle obbligazioni a quella data, e detratte le cedole percepite in epoca successiva – in quanto utilità che il ricorrente non avrebbe conseguito con il disinvestimento anticipato – il danno può essere determinato in € 17.993,14. A tale importo deve aggiungersi la somma di € 215,92, a titolo di rivalutazione monetaria.
Il danno derivante per l’accredito di cedole non incassate e le conseguenze sulle scelte d’investimento del cliente
La questione centrale ai fini della soluzione della presente controversia non è quella della legittimità dello storno della somma accreditata a titolo di cedola per le “obbligazioni Venezuela 11,75%” – legittimità che appare per vero pacifica – bensì:
(i) se possa dirsi corretta la condotta dell’intermediario che ha accreditato le cedole sebbene non le avesse ancora incassate, e, soprattutto, per altro verso, ove si dovesse concludere per la non correttezza di tale comportamento,
(ii) se ed in che limiti possa sostenersi che l’accredito di somme che pure non erano state ancora incassate può avere influenzato le complessive strategie di investimento del ricorrente.
Così definiti i termini della questione, la risposta al primo interrogativo deve essere senz’altro nel senso della non correttezza del comportamento dell’intermediario.
L’art. 3 delle Condizioni generali di contratto nel disciplinare, al comma 7, le modalità di accredito sul conto corrente delle somme incassate dall’intermediario nell’espletamento del servizio di deposito titoli in amministrazione è, per vero, chiarissimo nello statuire che l’intermediario deve effettuare gli accrediti di cedole e dividendi «solo successivamente al ricevimento degli stessi da parte degli emittenti, depositari e subdepositari e loro paying agents, e nei limiti delle somme e quantità ricevute». Sotto questo profilo, dunque, la decisione del resistente di procedere a un accredito immediato dell’importo della cedola anche se la stessa non era stata ancora incassata è contrattualmente inspiegabile e costituisce, anzi, all’evidenza una modalità non corretta di esecuzione del contratto.3. Più complessa e articolata è la risposta al secondo interrogativo. E’ avviso del Collegio che, in presenza di condizioni di contratto come quelle esaminate, il fatto che il resistente avesse accreditato già in data 21 ottobre 2017 la cedola delle “obbligazioni Venezuela 11,75%” costituisca una circostanza che ha indubbiamente generato un affidamento sul fatto che l’emittente fosse a quella data ancora in condizione di corrispondere gli interessi dovuti alle scadenze, e dunque solvibile. E tuttavia, tale circostanza non può dirsi di per sé sola essere stata idonea a determinare il ricorrente a compiere le successive operazioni di acquisto. Come denota la circostanza che il ricorrente avesse già da tempo in portafoglio titoli obbligazionari, di diverse serie, emessi dallo stato sudamericano, il che consente di ritenere presuntivamente provato che questi si fosse già orientato a porre in essere una strategia di investimento polarizzata su tale categoria di strumenti finanziari che – come dimostrava il loro prezzo unitario – offrivano, seppure con un elevato livello di rischio, delle possibilità di conseguire rendimenti assai elevati.
Sotto questo profilo è allora avviso del Collegio che la circostanza dell’accredito della cedola abbia rappresentato un elemento che è valso solo a confermare una propensione già esistente al compimento delle due operazioni del 24 ottobre e del 3 novembre; la circostanza che le cedole fossero state pagate ha, in altri termini, indotto il ricorrente a confidare sul fatto che l’emittente non fosse ancora in un conclamato default, e che dunque ci fosse ancora un qualche margine per dare attuazione con successo a una strategia fortemente aggressiva e speculativa.
In conclusione, con riferimento alle due operazioni di acquisto delle “obbligazioni Venezuela 11,75%” del 24 ottobre e del 3 novembre 2017, è opinione del Collegio che il contributo causale dell’informazione decettiva – implicitamente fornita dall’intermediario attraverso l’accredito di una cedola che in realtà non era stata ancora incassata – all’assunzione della scelta di investimento debba reputarsi sussistente, ancorché con un peso marginale assai ridotto, che può essere indicato in una percentuale del 10%, per il restante 90% dovendo ritenersi la decisione ascrivibile ad autonoma valutazione del ricorrente.
Ne consegue, pertanto, che rispetto alle predette due operazioni, che hanno comportato un investimento complessivo di € 141.779,32, il danno che l’intermediario è tenuto a risarcire deve quantificarsi in proporzione al contributo causale alla produzione dello stesso, dovendo dunque liquidarsi in € 14.177,93, a cui deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di € 269,38.
Come interrompere la prescrizione verso il governo Venezuelano e Russo
Può essere importante interrompere la prescrizione nei confronti del governo venezuelano, onde non incorrere in spiacevoli sorprese come successo per la questione bond argentina, dove i non aderenti a TFA si sono visti opporre la prescrizione al momento della richiesta di pagamento.
Per interrompere la prescrizione occorre guardare al prospetto informativo dei titoli (in Italia sono circolate una decina di diverse obbligazioni venezuelane e russe).
Il termine di prescrizione, che in Italia sarebbe di 10 anni, nel caso di investimento in titoli con riferimento alla normativa estera può essere diverso, e quindi attenzione alla scadenza dei 5 o 6 anni dal 2017: se anche i titoli Venezuela scadono nel 2027, le cedole per interessi non corrisposti si prescrivono a decorrere dalle singole scadenze.
La diffida e messa in mora sarà poi inviata nella lingua di riferimento, e con raccomandate internazionali ai consolati o alle sedi del Governo venezuelano.
Le informazioni dovute dalla banca in corso di rapporto
I doveri informativi della banca non si esauriscono all’inizio del rapporto ma continuano per tutta la durata della relazione con l’investitore.
In questo senso recentemente Cass. n. 19891 del 2022 secondo cui:
«è principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità (su cui, per tutte, cfr. Cass., ord., 31 agosto 2017, n. 20617), quello per cui, in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell’obbligo d’informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e leimplicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate); con particolare riferimento all’obbligo di informazione attiva, si rammenta che l’art. 28, secondo comma, Reg. Consob n. 11522 del 1998, […], richiede che gli intermediari forniscano all’investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”; ai sensi dell’art. 23, sesto comma, del d.lgs. n. 58 del 1998, grava sull’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio; pertanto, l’intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati; in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (così, Cass., ord., 31 agosto 2020, n. 18153);
Come ottenere risarcimento dalla propria banca senza fare causa
Per cercare di ottenere risarcimento dalla propria banca, come per ogni risparmiatore, la strada più semplice è la seguente:
- inviare una lettera di diffida e reclamo;
- dopo 60 giorni depositare ricorso dinnanzi l’ACF con l’assistenza di un avvocato che si occupi di diritto finanziario.
Resta sempre salva la possibilità di presentare domanda di mediazione e fare causa in Tribunale, dove sia necessario disconoscere documenti non firmati dall’investitore.
Se invece hai un altro problema di diritto bancario o finanziario e cerchi uno studio legale di avvocati cassazionisti a Roma o Milano specializzato in cause contro le banche, leggi la nostra guida o guarda la nostra playlist YouTube.
Gli investitori in bond Argentina – un capitolo chiuso
La procedura di rimborso del 2016 sui titoli non TFA
Il governo argentino ha messo a disposizione due nuove procedure online per inserire le richieste di rimborso al 150%, in favore dei titolari di bond che non abbiano aderito a TFA.
Il rimborso per coloro che abbiano titoli tedeschi
Sono tedeschi i bond contraddistinti da ISIN che inizia con le lettere DE, dovranno seguire la procedura spiegata sul sito http://www.argentina.deutschebondset.com/home che si riassume:
- compilare il modulo online;
- ottenere la sottoscrizione del modulo dalla vostra banca, con la quale vi invito a prendere preventivamente contatti;
- inviare la copia originale sottoscritta, presso la Sodali SpA;
Il rimborso, secondo Sodali SpA, potrebbe avvenire entro ottobre 2016, mentre il termine per far pervenire la documentazione alla stessa Sodali è rappresentato dal 30 settembre 2016.
Il rimborso per coloro che abbiano altri titoli, diversi da quelli a ISIN DE
Potranno inviare la loro richiesta tramite il sito del Ministero dell’economia argentino contenente le istruzioni in spagnolo ed in inglese:https://www.aipsubmission.mecon.gob.ar/
Attenzione: non tutti gli Isin godranno dello stesso trattamento.
I titolari di titoli che hanno dato mandato a TFA
Nulla questio se è stato dato mandato a TFA tramite le banche.
Il rimborso risulta essere avvenuto senza difficoltà e con l’assistenza degli istituti di credito.
Il diritto al risarcimento per chi non è stato indennizzato nel 2016
Seppure siano passati circa 20 anni dal crack argentina, potrebbe essere ancora possibile chiedere ed ottenere il risarcimento del danno alla propria banca.
Si tratta di un caso di default di uno stato estero, e quindi di mancato rimborso di debito sovrano: significa che non ci si può lamentare con l’Argentina di questo.
Se si vuole chiedere il risarcimento del danno, si può farlo contro la propria banca per i vari inadempimenti nella prestazione di servizi d’investimento.
Affinchè sia possibile domandare il risarcimento, tuttavia, è fondamentale aver inviato una lettera di diffida e messa in mora entro i 10 anni dall’investimento: in mancanza il diritto al risarcimento è prescritto.
Egregio Collega,
un mio Cliente dovrebbe affidarTi l’incarico per il recupero di interessi maturati su titoli di Stato venezuelani, nonchè anche per il recupero della somma riportata nel titolo.
Ti chiedo, cortesemente, di volermi indicare le modalità e i dettagli per l’affidamento dell’incarico.
Grazie.
Cordiali saluti.
AVV. PIETRO _____
VIALE C_______
93100 CALTANISSETTA
TEL. 33_____
email: pietro____@gmail.com.
Assegno falsificato e incassato, ma la banca me lo manda indietro dopo diversi giorni. Nel frattempo merce consegnata al truffatore. Credo di avere bisogno di un avvocato a Roma. Mi potete aiutare?