AVVOCATO TRADING ONLINE

La responsabilità della banca per le perdite da trading e con il forex

Soldi persi con il trading. Come ottenere risarcimento per le perdite da trading online?
Potresti avere bisogno di uno studio legale di cassazionisti che si occupi di diritto finanziario a Roma.Hai registrato delle perdite facendo trading online e vuoi ottenerne il recupero? Se hai perso con degli investimenti disposti in autonomia tramite online banking?Se stai leggendo questa pagina è possibile che anche tu sia vittima del trading online.Sei un investitore che ha concluso delle operazioni finanziarie online ma ritieni che l’Intermediario non abbia adempiuto ai doveri di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza ai quali è tenuto sulla base delle disposizioni legislative?

Indice

@avv.marcellopadovani

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♬ suono originale – Avv. Marcello Padovani

Come recuperare i soldi persi nel trading?

Se ti stai domandando come recuperare il soldi persi nel trading online, sei di fronte a due scelte:

  1. o hai perso dei soldi e ti domandi se ti puoi ancora fidare del tuo broker o del tuo consulente, ma sei ancora tentato da provare ad investire ancora per recuperare;
  2. o hai perso dei soldi nel trading e hai capito che non esiste possibilità di recuperare se non facendo causa al tuo broker.

E difatti in molti casi è possibile recuperare le perdite da trading tramite l’aiuto di un avvocato.

Un avvocato esperto in diritto finanziario e trading, difatti, in alcuni casi può farti ottenere il risarcimento del danno subito per le straordinarie grossolane violazioni di legge che la gran parte degli intermediari pongono in essere.

E’ possibile recuperare soldi persi nel trading?

In alcuni casi è possibile recuperare soldi persi nel trading, ma uno studio legale serio non ti può garantire mai alcun risultato.

In particolare va considerato il caso concreto, e quindi:

  1. dove si è investito? Italia, Cipro, Grecia o le Isole Marhall?
  2. in quali prodotti si è fatto trading online?
  3. a quanto ammontano le perdite?

A seconda delle risposte date alle domande che precedono, un avvocato esperto in materia di investimenti e trading ti potrà indicare le possibilità di ottenere risarcimento per le perdite e la procedura migliore per cercare di ottenere il risultato sperato.

Richiedere il risarcimento tramite l’ACF

Interessante l’intervista del Sole24Ore ad inizio 2025 al presidente dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, Gianpaolo Barbuzzi, che affronta vari aspetti critici della relazione tra clienti e intermediari finanziari, con particolare attenzione all’informazione preventiva, ai costi e alla consulenza.

Si evidenzia l’importanza di garantire che i sistemi di trading online obblighino gli investitori a prendere visione delle informazioni sugli strumenti finanziari prima di procedere, al fine di proteggere sia i clienti sia gli intermediari in caso di contenzioso.

La responsabilità degli intermediari include la corretta funzionalità dei sistemi e l’offerta di alternative operative in caso di problemi tecnici.

Viene ribadita la necessità che i clienti leggano attentamente i documenti informativi chiave, come il Kiid, e che gli intermediari rispettino pienamente gli obblighi informativi previsti dalla direttiva MiFID II, in particolare sui costi e sugli oneri.

Si sottolinea inoltre l’importanza di una consulenza finanziaria chiara, che eviti confusione tra i clienti sulla portata del servizio erogato e rispetti i limiti contrattuali.

L’intervista riflette sulle difficoltà del sistema e sull’importanza di un’informazione trasparente e strutturata per ridurre i conflitti tra le parti.

Con il trading online il cliente ha diritto alle stesse garanzie previste per l’investimento standard

Ebbene, la Comunicazione Consob n. DI/30396 del 21/4/2000, relativa al trading online, risulta essere fondamentale in materia in quanto contribuisce a chiarire e ad enunciare le regole alle quali gli intermediari finanziari devono attenersi.

Difatti tale peculiare modalità di acquisto e di vendita di strumenti finanziari non esime gli intermediari dall’osservare le disposizioni alle quali sono vincolati di solito.

Ciò è quanto chiarito più recentemente dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e dalla Consob, già nel 2000, con la menzionata Comunicazione pubblicata ad hoc dove espressamente afferma di:

“riconoscere agli intermediari piena libertà di ricorrere ad Internet per la prestazione dei propri servizi, in un quadro peraltro di perdurante garanzia circa il rispetto delle regole di condotta vigenti”.

L’aumento dell’utilizzo di tale piattaforma da parte degli investitori e la poca trasparenza degli intermediari in materia hanno portato alla nascita di numerose controversie dinanzi all’ACF.

Organismo quest’ultimo che di recente si è dichiarato competente altresì a decidere in merito a una non corretta gestione, da parte degli intermediari, delle piattaforme di Home Banking.

Come ottiene risarcimento per le perdite con Trading online tramite un broker con sede in Grecia

Come sappiamo noi i broker le piattaforme di trading indicano la loro si Cipro in Grecia perché questi paesi pur essendo all’interno dell’Unione Europea hanno poi i controlli e hanno delle normative di favore

Di favore nel senso che permettono di rubare i soldi alle persone

Dopo essersi registrati sulla piattaforma infatti capita di essere contattati telefonicamente da dei finti consulenti che hanno come unico obiettivo quello di far fare più operazioni possibile far maturare più commissioni e far maturare più perdite

Perché finti consulenti: perché su queste piattaforme si opera in CFD ovvero prodotti finanziari dove se il cliente perde il broker guadagna, insomma un plateale conflitto di interesse dove non c’è neanche bisogno da dirlo il banco vince sempre

Quello che non tutti sanno e che dopo che sono maturati delle perdite è possibile chiedere di di risarcimento ed è possibile anche farlo in Italia ma ne parliamo nei prossimi video.

Quali sono gli oneri informativi degli intermediari in caso di trading online?

Difatti, secondo quanto evidenziato dalla Comunicazione della Consob, è onere degli intermediari quello di

“dotarsi di sistemi informativi interni adeguati a garantire, tenuto conto dei volumi delle transazioni disposte, il rispetto dell’obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori” .

E ancora “può risultare opportuno concludere accordi con Internet provider e con altri soggetti coinvolti nel processo, idonei a garantire la funzionalità efficiente del servizio prestato.

In ogni caso è necessario che l’intermediario predisponga adeguate procedure e risorse per far fronte ad eventuali “cadute” (anche temporanee) del sistema automatizzato, dotandosi di strumenti alternativi, efficienti e strutturati, che consentano alla clientela di proseguire l’operatività.

Si rammenta che le modalità e le caratteristiche di tali strumenti alternativi di ricezione degli ordini devono essere indicate già nel testo contrattuale”.

Le cautele predisposte per gli investitori non possono pertanto essere in alcun modo trascurate o rese meno efficaci con il trading online.

Gli intermediari sono tenuti, secondo l’art. 21 del Testo Unico della Finanza (TUF) a rispettare l’obbligo di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento e di gestione patrimoniale.

E quindi non ci deve essere differenza tra informative dovute a chi investe in Filiale di una banca o in autonomia tramite l’online banking.

Cosa fare in caso di perdite nel trading online per via delle carenze informative?

In caso di carenze informative e violazioni da parte dell’intermediario rispetto ai propri doveri di diligenza, è possibile rivolgersi ad un avvocato che si occupi di diritto finanziario.

La cosa più ragionevole da fare consiste nell’inviare un reclamo e poi rivolgersi all’ACF Arbitro Controversie Finanziarie della Consob, che ha avuto modo di pronunciarsi spesso in materia.

Si veda ex multis la Decisione del Collegio ACF del 3 aprile 2019 che, nell’accogliere il ricorso dell’investitore, ha chiarito che:

“con riferimento alla censura riguardante la mancata assunzione delle informazioni necessarie per eseguire la valutazione di appropriatezza – valutazione, questa, certamente dovuta anche nell’ambito di un servizio di esecuzione di ordini, ed anche ovviamente in caso di investimenti disposti da remoto (la circostanza che l’investitore si avvalga di strumenti telematici per disporre le operazioni non può giustificare un abbassamento della sua soglia di tutela) – il Collegio non può esimersi dal rilevare che il profilo del ricorrente è stato rilevato dall’intermediario solo al momento dell’apertura del rapporto, poi in maniera piuttosto generica […]ed oltretutto da allora mai più aggiornato”.

Si applica la legge italiana anche se investi all’estero

Ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento UE 593/2008, nei Contratti conclusi da consumatori con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») vale la legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale.

Questo vale anche per i servizi finanziari ai sensi dell’art. 26 dei Considerando dello stesso Regolamento secondo cui “Ai fini del presente regolamento, i servizi finanziari quali i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori prestati da un professionista a un consumatore … dovrebbero essere sog­getti all’articolo 6 del presente regolamento”.

Questo dà la possibilità ai consumatori vittime di trading online con operativo con sede all’estero e anche a Cipro di fare causa in Italiana e fare valere le leggi italiane per domandare risarcimento del danno subito.

La dichiarazione di operatore qualificato rende impossibile il risarcimento?

Molti subiscono perdite dopo aver firmato alla banca o al broker la dichiarazione di avere natura di “operatore qualificato”.

L’operatore qualificato è colui che per competenze personali e professionali, oltre che per esperienza negli investimenti, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti più rischiosi nel trading.

La dichiarazione di operatore qualificato tuttavia non può essere sempre sottoscritta, dovendo il broker compiere alcuni controlli e soprattutto la banca è responsabile per l’omissione degli obblighi informativi anche se il cliente è operatore qualificato.

In particolare la Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza 29107/2020 ha affermato il diritto al risarcimento del cliente – operatore qualificato – per l’omissione dei doveri informativi della banca nella stipula di uno SWAP sottoscritto a “protezione” di un finanziamento e poi rivelatosi un salasso per il cliente.

Si tratta di obblighi che devono essere osservati nei confronti di tutti gli investitori, quindi anche coloro che effettuano operazioni finanziarie autonomamente online.

Contratto di swap nullo se rischio assunto non chiaro

Contratto di swap nullo se rischio assunto non chiaro: questo affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 10/8/2022.

La validità del contratto di swap presuppone un accordo completo tra investitore ed intermediario sull’alea del contratto.

L’accordo sullo swap per essere valido deve contenere l’indicazione dei costi, degli scenari probabilistici e la misura qualitativa e quantitativa dell’alea e dei costi.

La cassazione ci dice che se l’intermediario ha occultato i costi ha concluso un contratto invalido: e ciò ha conseguenze sui termini di prescrizione, differenziando la fattispecie dall’ipotesi in cui vi sia stata solo violazione di regole di condotta o degli obblighi informativi.

Alcuni casi frequenti di truffe su trading online

Le truffe sul trading online avvengono in vari modi, ma ci sono alcune fattispecie ricorrenti.

Classico caso di truffa è quello del broker che chiude e scappa con i soldi, e a volte questa truffa si scopre accedendo sulla piattaforma e si trova l’avviso della Consob che afferma che il sito svolgeva l’attività in modo illegale per la legge italiana. Un simile broker potrebbe invece continuare ad operare nel paese dove ha sede.Altro tipico esempio di truffa su trading online c’è quanto il broker permette prima di realizzare ampi profitti, e poi al momento in cui si chiede di ritirare tutta o parte della somma investita, chiede un nuovo pagamento per la tassazione delle plusvalenze. Sia in regime amministrato che in regime dichiarativo una simile richiesta deve far accendere un campanello d’allarme sulla serietà della controparte.
email truffa trading

In realtà gli operatori di questo settore si rivelano spesso molto audaci, con tecniche in continua evoluzione anche subliminali dirette ad ottenere il pagamento di somme non dovute.

Le perdite sugli ETN legati alle criptovalute Terra Luna

Si stanno diffondendo come noto gli ETN (exchange traded notes) legati al mondo delle criptovalute, ed uno in particolare è stato colpito da perdite enormi: parliamo dell’ETN legato alle cripto Terra Luna.

Come noto a maggio 2022 la criptovaluta Terra Luna ha perso quasi il 100% del suo valore in poche ore, con grave pregiudizio per la credibilità della stessa e delle altre asserite Stablecoin.

L’ETN connesso a questa stablecoin ha perso altrettanto valore replicando l’andamento del sottostante, ma dubbi emergono sulla serietà delle informative rese al momento dell’investimento e sulla liceità di prodotti ancorati a sottostanti di dubbia credibilità.

Accertamento Agenzia delle Entrate per trading online all’estero: cosa fare?

In arrivo nel 2024 migliaia di avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per i tanti che hanno fatto trading online con le varie piattaforme all’estero e quindi spesso a Cipro o in Grecia

Investitori che non hanno tenuto conto del fatto che questi intermediari finanziari all’estero non si occupano degli adempimenti fiscali secondo il regime amministrato previsto in Italia, e quindi sostanzialmente non so stare comunicata al fisco italiano le informazioni necessarie relativamente a quella operatività.

Questo include la dichiarazione dei redditi di capitale e dei capital gain, la compilazione del Quadro RW per comunicare gli investimenti detenuti all’estero, e il pagamento dell’Imposta sulle Attività Finanziarie all’Estero (Ivafe).

Molti clienti italiani di piattaforme estere hanno ricevuto questionari o inviti a comparire dagli uffici provinciali per discrepanze nelle dichiarazioni dei redditi. Queste discrepanze sono spesso identificate tramite scambi di informazioni fiscali automatici tra paesi, secondo varie direttive e accordi internazionali.

Il problema principale qui peraltro sta nel fatto che le informazioni ottenute attraverso lo scambio d’informazioni sono sintetiche ed il Fisco pretende di tassare  dell’intero ammontare dei pagamenti lordi, senza considerare le spese o le minusvalenze o anche il capitale versato inizialmente dall’investitore. 

In questi casi occorrerà cercare di definire la controversia con un accordo con il fisco quindi con un accertamento con adesione ed in mancanza di un ragionevole accordo sarà necessario portare la lite in corte di giustizia tributaria per ottenere quantomeno che non vengano tassati gli importi del capitale inizialmente investito.

Cerchi un avvocato esperto in Forex e perdite da trading?

Abbiamo già parlato del risarcimento del danno subito dagli investitori per le perdite con trading online su CFD.

Se stai cercando un avvocato esperto in materia di forex e trading online sei sulla pagina giusta per capire cosa fare.

Ed infatti qualunque sia il broker o la banca con cui hai perso con il trading online, esiste una possibilità di recuperare le perdite chiedendo il risarcimento del danno.

E difatti, un avvocato esperto in forex e trading online ti potrà indicare come comportarti e i passaggi da fare per chiedere risarcimento.

Investitore esperto e obblighi informativi

La giurisprudenza ha a lungo dubitato nel riconoscere tutele all’investitore esperto che sia incorso in perdite e abbia chiesto risarcimento al broker.

Ebbene l’investitore esperto ha lo stesso diritto di essere informato, al pari di chiunque altro: in questo senso la Corte di Cassazione nel 2022.

La Cassazione ci conferma che l’investitore esperto ha lo stesso diritto di essere informato in riequilibro dell’asimmetria informativa esistente tra lui e la banca, non rilevando la sua operatività pregressa e la sua competenza in materia finanziaria.

Credit Lombard e pegno su titoli

Hai stipulato un contratto di pegno su titoli, anche chiamato credito lombard?

Se hai sottoscritto un contratto simile ha stipulato un contratto di finanziamento chiamato affidamento in conto corrente, garantito dai titoli presenti nel tuo portafoglio.

La tua banca in caso di riduzione del valore dei titoli potrà revocare il credit lombard, o chiederti in integrare la garanzia depositando in pegno altri titoli in tuo possesso.

Il credito lombard risulta particolarmente rischioso in fase di ribasso dei mercati, con la conseguenza che molti si sono trovati nell’impossibilità di integrare le garanzie e pertanto di fronte all’esigenza di vendere tutti i titoli registrando minusvalenze significative.

Se hai avuto problemi con il pegno su titoli anche detto credit lombard, andrà analizzato il comportamento secondo buona fede della banca sia per quanto concerne il rapporto di finanziamento, sia per quanto concerne i titoli che ti sono stati venduti.

Cosa sono i CFD e cos’è il Forex?

Il cliente ha firmato un contratto integrativo allo scopo di concludere operazioni in strumenti finanziari e derivati e, in particolare, operazioni su mercati c.d. “Over the counter-OTC”, richiedendo l’operatività in ambito CFD (Contracts for differences) FOREX (Foreign Exchanges).

Precisa che, mediante una piattaforma online gestita direttamente dalla banca, mettendo a disposizione un margine di garanzia, che viene prelevato direttamente dal conto corrente, ha la possibilità di acquistare e vendere in modo virtuale, operando sul mercato delle valute, potendo eventualmente lucrare sul mercato dei cambi.

Il blocco del cambio con il Franco Svizzero del 2015

La responsabilità della banca per il mancato funzionamento dello Stop Loss su CFD Forex leva 50 nel cambio Euro Franco Svizzero: quando potresti avere bisogno di un avvocato cassazionista che si occupi di diritto finanziario a Roma o Milano.
Interessante sentenza del Tribunale di Milano del 24 luglio 2020 in una controversia tra cliente e una banca che inizia con la lettera F: i dati sono anonimizzati, ma viene da pensare forse a FINECO?
In questo post alterniamo i nostri commenti alle parole del Giudice, cercando di commentare la sentenza e comprendere come il Tribunale giunge al completo risarcimento del danno subito dal cliente.

Il cliente in data 15.1.15 deteneva una posizione c.d. long sul cross EUR/CHF e cioè aveva acquistato la valuta base costituita da EUR vendendo CHF e si aspettava di rivendere EUR confidando nell’andamento positivo di questo nei confronti dell’altra valuta; infatti, per questa ragione, aveva investito un margine di Euro 44.000,00 e beneficiava di una leva pari a 50, con la quale la banca gli permetteva di parametrare i propri guadagni/perdite ad un nozionale di Euro 2.200.000,00.

Deduce che nel contratto aveva impostato uno stop loss appena il cross avesse raggiunto il valore di 1,190111, che in tale giornata la Banca Centrale Svizzera annunciava che avrebbe cessato la propria politica di contenimento del valore del Franco Svizzero nei confronti dell’Euro e che, di conseguenza, il Franco Svizzero cominciava a guadagnare raggiungendo la soglia indicata per l’attivazione dello stop loss oltrepassandola e chiudendo la giornata a 0,975 con ingenti perdite per tutti gli investitori.

Deduce che la banca, anziché chiudere la posizione al raggiungimento della soglia di stop loss -come pattuito nel contratto, da cui si evince che lo strumento rappresenta un ordine automatico generato dalla piattaforma- attendeva ben 33 minuti prima di procedere con l’acquisto della moneta svizzera, facendogli così perdere al cross EUR/CHF pari a 1,010590 la somma di Euro 429.483,79. Precisa che, se lo stop loss avesse correttamente operato, egli avrebbe, invece, perso al cross EUR/CHF pari a 1,190111 solo la minor somma di Euro 25.533,00.

Pertanto, deduce l’inadempimento contrattuale della banca, tenuto conto che lo stop loss costituisce uno specifico obbligo contrattuale.

Allega di aver dato incarico ad A.L., al fine di predisporre -insieme ad altri danneggiati- un esposto informativo diretto alla B.I. e alla Consob, con cui si contestava l’operato della banca convenuta e si chiedeva la restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul proprio conto corrente.

Deduce che, tramite A., la banca aveva proposto un addebito limitato a circa il 60% delle perdite subite, con relativo piano di rientro, e che, tuttavia, tale proposta non poteva essere accettata, attesa l’entità della somma perduta, cosicché in data 23.12.15, la banca comunicava di aver classificato la posizione debitoria in stato di sofferenza.

Deduce, poi, con riferimento alla propria qualifica di cliente al dettaglio e quindi non esperto, alla luce della normativa MIFID, che la banca ha dato esecuzione ad operazioni che sono risultate inadeguate perché complesse e che inoltre è stato violato l’obbligo di informativa chiara, corretta e non fuorviante; deduce, altresì, una responsabilità sia precontrattuale sia contrattuale della banca in ragione delle confuse, contraddittorie ed errate informazioni resegli a mezzo dei fogli informativi e delle integrazioni contrattuali.

Allega, infine, che i CFD FOREX sono negozi giuridici tra la banca, che agisce in contropartita diretta, ed il cliente e che l’aver ignorato l’ordine di stop loss ha generato un proporzionale guadagno da parte della convenuta F..

Chiede, pertanto, dichiararsi l’inadempimento contrattuale della banca con relativo risarcimento del danno, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e al danno in re ipsa da illegittima segnalazione alla C.R. della B.I.

La difesa della Banca, secondo cui l’addebito per le perdite sarebbe corretto

Si è costituita in giudizio la banca convenuta, la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto delle domande avversarie.

Contesta, in primo luogo, la qualifica dell’attore di cliente al dettaglio e quindi non esperto, considerato che più volte il cliente ha dichiarato di avere un profilo di rischio dinamico e, in particolare, in data 22.11.14 aveva dichiarato di avere esperienza e conoscenza massima in tutti i tipi di prodotti e strumenti finanziari, ivi compresi i derivati OTC.

Contesta, poi, con riferimento alle operazioni poste in essere, l’inadeguatezza lamentata dall’attore tenuto conto che, in base al tipo di contratto che le lega, essa è tenuta a compiere solo una valutazione di appropriatezza e che, comunque, dal 2013 in poi l’attore ha avuto una massiccia operatività in valute, dimostrando concretamente di avere la conoscenza e l’esperienza dichiarate in sede di profilatura.

Allega che l’improvvisa decisione della B.C.S. di porre fine alla politica di difesa del tasso di cambio Euro/Franco, assunta in data 15.1.15 alle ore 10.30, ha avuto un impatto straordinario sul mercato valutario Forex, comportando la sospensione per un certo lasso di tempo degli scambi e dell’invio delle quotazioni tra le ore 10:30:54 e le 11:02:56, tra le 11:02:58 e le 11:03:00 e tra le 11:03:03 e le 12:11:59, con la conseguenza che, disposta la chiusura dell’operazione al prezzo di 1,010590, il cliente subiva la perdita per Euro 429.483,79.

Deduce che, tenuto conto che il mercato OTC non è regolamentato, non esistono prezzi ufficiali delle valute; gli scambi, infatti, vengono comunicati da tutti coloro che operano sui cross. Dunque, sebbene prima dell’intervento dello stop loss alcuni broker minori avevano rappresentato delle quotazioni del cambio, queste erano inesistenti, perché in difetto di contrattazioni.

Contesta, inoltre, la doglianza relativa al proprio inadempimento poiché, in assenza di mercato sul cross EUR/CHF, l’ordine di stop loss non era potuto scattare tempestivamente, considerato che l’attivazione presuppone l’esistenza di un mercato che in quel momento non c’era; eccepisce, comunque, che laddove fosse ritenuta sussistente una qualche sua responsabilità, tenuto conto dell’imprevedibilità del danno, il risarcimento in favore del cliente dovrà essere limitato ex art. 1225 c.c..

Ritiene il Tribunale che le domande proposte dall’attore siano fondate ed il cliente ha diritto al risarcimento del danno subito per le perdite in CFD

In materia di inadempimento contrattuale, grava sul debitore l’onere di provare che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. Inoltre, la diligenza relativa all’adempimento di obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale, qual è l’intermediazione finanziaria, deve valutarsi ex art. 21 T.U.F. ed ex art. 1176 comma 2 c.c. con riguardo alla natura dell’attività esercitata e, quindi, viene in rilievo quale parametro la figura dell’accorto banchiere.

Tale prova nella fattispecie in esame non è stata raggiunta dalla banca, la quale ha omesso di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno del cliente.

Perchè il contratto con le norme operative CFD Forex conferma che lo stop loss deve operare

Nella scheda prodotto CFD Forex, che fa parte del regolamento pattizio che vincola le parti (v. doc. n. 3 attore), è previsto che “il contratto ha finalità speculativa e come tale presenta elevata rischiosità, sebbene il meccanismo di stop loss rappresenti un sistema di mitigazione delle eventuali perdite” e che “la chiusura del contratto avviene in modo automatico al raggiungimento della soglia di stop loss predefinita”.

Nelle Norme operative CFD Forex (v. doc. n. 12 attore) all’art. 3 è, d’altro canto, specificato che il Servizio Forex “è volto a consentire anche a clienti non istituzionali l’operatività su strumenti il cui valore è direttamente connesso a quello delle valute, le cui caratteristiche in termini di liquidità e volatilità replicano quelle proprie del mercato dei cambi, offrendo loro, in più, trasparenza (quotazioni operative e non solo indicative, aggiornate in tempo reale), possibilità di operare con capitali ridotti (operatività in leva) e meccanismi di limitazione del rischio (stop loss)” ed inoltre che “affinché la perdita non ecceda il margine, viene utilizzato il meccanismo dello stop loss”.

Il meccanismo di stop loss genera, quindi, un ordine automatico per la chiusura del contratto non appena viene raggiunto il prezzo prefissato.

Nella scheda prodotto CFD Forex (v. doc. n. 3 attore) è, altresì, stabilito che la struttura dell’operazione prevede l’utilizzo di ordini stop loss automatici che si attivano “prima” dell’azzeramento del margine.

Ne consegue che, per poter diligentemente adempiere alla sua prestazione, da valutare ex art. 21 T.U.F. e secondo il parametro dell’accorto banchiere ai sensi dell’art. 1176 comma 2 c.c., la banca ha l’obbligo contrattuale di conoscere sempre l’andamento del mercato sottostante al fine di verificare il raggiungimento del prezzo prefissato.

D’altro canto, la circostanza che la quotazione del derivato rappresenti un’obbligazione posta a carico della banca deriva dal regolamento pattizio, come risulta dalla clausola “Prezzo del CDF” contenuta nella scheda prodotto CFD Forex (v. doc. n. 3 attore), essendo lo stesso il prezzo quotato dalla banca per l’apertura e la chiusura di un contratto; sempre il regolamento pattizio contenuta nella scheda prodotto CFD Forex (v. doc. n. 3 attore) prevede poi che la chiusura del contratto può avvenire per scelta del cliente in qualsiasi momento ovvero in modo automatico al raggiungimento della soglia predefinita di stop loss.

La convenuta si è, invece, limitata ad allegare che dalla rassegna stampa del “Sole 24 Ore” (v. doc. 16 convenuta) è emerso che l’annuncio improvviso della B.C.S. ha creato un effetto negativo per le banche e per i brokers, provocando la sospensione totale delle quotazioni del cross EUR/CHF e che, in assenza di quotazione, lo stop loss non può funzionare, dipendendo la sua attivazione dall’esistenza di un prezzo di mercato.

La circostanza che, in assenza di quotazione, il meccanismo di stop loss non entri in funzione non può certamente ridondare a danno del cliente. Sarebbe assurdo opinare che il meccanismo dello stop loss -che è un meccanismo di limitazione del rischio e serve a chiudere una posizione al fine di evitare perdite superiori ad una soglia prefissata, prima dell’azzeramento del margine- non funzioni proprio nella situazione in cui il cliente va maggiormente tutelato da repentini cambi di prezzo.

Come riconosciuto dalla convenuta (v. comparsa conclusionale p. 16), non esistendo prezzi ufficiali di valute, sul Forex ogni banca “può autonomamente applicare i prezzi di acquisto e di vendita della valuta che crede”.

D’altro canto, che la banca sia obbligata a chiudere il contratto anche nell’ipotesi di indisponibilità della quotazione del contratto per essere sospesa la trattazione del sottostante è una circostanza che le parti hanno previsto nel caso di chiusura al termine del Servizio, come stabilito nella clausola “Prezzo di chiusura” delle Norme operative del Servizio Forex (v. doc. n. 12 attore).

Peraltro, ammesso di volere ritenere solo per ipotesi che la banca non fosse tenuta comunque ad effettuare essa stessa una quotazione al fine di far funzionare a tutela dei clienti il meccanismo di stop loss, in ogni caso la convenuta non ha provato che nel lasso di tempo tra le ore 10.30 e le ore 11.33 del 15.1.2015 vi sia stata una sospensione delle quotazioni.

Le quotazioni Euro Franchi Svizzeri sono continuate su listini quali Bloomberg

Risulta, difatti, in atti la prova che altri info providers -tra cui Bloomberg- non hanno mai interrotto le quotazioni de quibus, rendendo quindi possibili le operazioni sul predetto cross (v. doc. n. 14 attore). Proprio Bloomberg è indicato -assieme a Reuters-nel regolamento pattizio tra le parti in causa (v. scheda prodotto CFD Forex doc. n. 12 attore) e comunque è circostanza pacifica tra le parti che esso sia un circuito telematico internazionale affidabile nei suoi valori in mancanza di prezzi ufficiali. D’altro canto, è la stessa convenuta ad ammettere (v. p. 17 comparsa di costituzione e risposta) che le quotazioni erano state pubblicate nel lasso di tempo tra le ore 10.30 e le ore 11.33 del 15.1.2015 dagli info providers Bloomberg e Reuters, anche se -a suo mero parere- le stesse costituivano un mero recepimento di dati che in quel particolare momento di mercato non erano significative in quanto rappresentavano l’andamento di un mercato inesistente in forza di operazioni ineseguite o, se eseguite, poi stornate.

Risulta, inoltre, circostanza non contestata specificamente dalla convenuta (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. p. 4 e v. anche memoria di replica p. 10) che un altro cliente della convenuta, T.M., abbia proprio nel lasso di tempo dell’asserita sospensione delle quotazioni effettuato un’operazione di scambio valuta EUR/CHF sul sistema Multicurrency della stessa banca alle ore 10.48 del 15.1.15, cosicché una ben definita quotazione era a conoscenza della medesima.

Tenuto conto che, comunque, sarebbe sempre in capo alla banca convenuta l’onere probatorio della circostanza per cui in data 15.1.2015 il mercato sul cross EUR/CHF ha sospeso le quotazioni, rendendo non conoscibile l’andamento del valore di scambio ed impedendo l’attivazione dello stop loss al cambio di 1,190111, quest’ultima non, quindi, ha provato l’assenza delle quotazioni per difetto di contrattazioni nel giorno 15.1.2015 tra le ore 10:30:54 e le ore 11:03:03.

Del resto, la tipologia degli ordini da eseguire, inoltre, proprio per le caratteristiche connaturate all’attività svolta tramite il servizio fornito è connotata dalla massima celerità possibile, essendo fatto notorio che anche il ritardo di soli pochi minuti, tenuto conto della globalità del mercato on line e dell’effetto leva, determina un ritardo grave nell’adempimento e cagiona danni.

Ritiene, di conseguenza, il Tribunale che la banca convenuta sia gravemente inadempiente rispetto al programma contrattuale pattuito con l’attore.

Né può sostenersi, a fronte di tutte le soprarichiamate pattuizioni contrattuali, che la banca debba andare esente da responsabilità sol perché è stato previsto che, anche in caso di utilizzo di ordini stop loss automatici che si attivano prima dell’azzeramento del margine, qualora l’andamento del mercato evidenzi repentine forti variazioni negative del rapporto di cambio, la perdita realizzata può anche eccedere il capitale inizialmente investito, atteso che tale clausola fa riferimento all’avvenuto funzionamento dello stop loss -ciò che non si è verificato nella fattispecie in esame- e comunque la prevista possibilità che la perdita possa anche eccedere il margine -nella fattispecie pari ed Euro 44.000,00- non può certo significare, essendo contrario a buona fede, che nonostante l’attivazione dello stop loss prima “dell’azzeramento” la perdita possa essere ben dieci volte superiore al margine, anziché andare solo un po’ oltre l’azzeramento del medesimo.

La condanna dell’intermediario finanziario al risarcimento del danno subito dal cliente

Pertanto, risulta fondata la domanda di risarcimento del danno svolta in via principale dal L..

Il danno da risarcire va liquidato nella somma di Euro 404.950,79 e invero la somma illegittimamente addebitata sul conto corrente del predetto a seguito della chiusura del contratto è pari ad Euro 429.483,79 (v. doc. n. 12 bis convenuta) in luogo della minor somma di Euro 24.533,00 uguale alla perdita che sarebbe risultata in caso di tempestivo funzionamento del meccanismo di stop loss, il quale sarebbe dovuto intervenire al cross EUR/CHF pari a 1,190111, circostanza pacifica tra le parti (v. comparsa di costituzione e risposta p. 23).

La convenuta va, quindi, condannata a risarcire a L.G. il danno che si liquida nella somma di Euro 404.950,79.

In accoglimento dell’ulteriore domanda dell’attore, va dichiarato che non sono neppure dovuti dal medesimo gli interessi passivi e di mora maturati e addebitati sul conto corrente n. (…) con riferimento all’illegittimo addebito della somma di 404.950,79.

E’ priva di pregio l’eccezione di cui all’art. 1225 c.c., posto che l’imprevedibilità prevista dalla norma non riguarda l’evento, e quindi la condotta della banca, come prospettato dalla convenuta con riferimento al momento in cui essa non poteva asseritamente prevedere la successiva manovra straordinaria disposta dalla B.C.S., ma riguarda il danno; nella fattispecie in esame il danno era ben prevedibile, attesa proprio la tipologia di contratto altamente speculativo, allorquando la banca per colpa che si ritiene grave, non ha comunque consentito il funzionamento del meccanismo di stop loss.

Non viene, pertanto, esaminata e decisa la domanda, svolta solo in via alternativa, inerente la dichiarazione della violazione dei doveri di correttezza, trasparenza e completa e corretta informativa del cliente.

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    5 commenti su “La responsabilità della banca per le perdite da trading e con il forex”

      1. Avv. Marcello Padovani

        Grazie dell’informazione. Può dirci se la Banca ha presentato appello o avete definito la controversia? Nel caso ci aggiorni su come dovesse procede in futuro. Grazie. Avv. Marcello Padovani

        1. Scusate il ritardo nella risposta. No la banca non ha presentato appello. Prima e unica causa portata fino a sentenza. Di un gruppo di 40 persone iniziali 37 hanno concordato un addebito (illegittimo del 50% della perdita. Altri 2 hanno avuto un rimborso del 90% e l unico ad averli portati a sentenza ha avuto il 100% di rimborso.

    1. avvocato ho perdite per trading online, la società è greca o del cipro, non è chiaro. Siccome di tratta di alcune decine di migliaia di euro, vorrei valutare come domandare risarcimento se potete aiutare

    2. avvocato ho perso somme con liquidityx di capital sa. come potete aiutarci per il recupero delle somme? siamo a roma. le perdite valgono cifre importanti. grazie

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