ASSICURAZIONE SUL FINANZIAMENTO

Le controversie in materia di polizze assicurative sui finanziamenti

@avv.marcellopadovani Risarcimento Del Danno Non Patrimoniale, Come Facciamo A Quantificarlo? Ne Parliamo Con l’Avvocato Marco Meddi, Esperto In Sinistri Stradali. #risarcimentodeldanno #risarcimento #danno #ricevere #come #fare #quantificare #sinistro #sinistrostradale #difendere #avvocato #avvocatocassazionista #avvocatopadovani ♬ suono originale – Avv. Marcello Padovani

Hai stipulato una polizza assicurativa sul tuo finanziamento? 

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Se anche tu hai un mutuo o un finanziamento e la banca ti ha costretto a firmare la polizza assicurativa potresti avere diritto al rimborso o al risarcimento del danno subito a causa del comportamento scorretto e contrario a buona fede da parte dell’istituto di credito.

Quando si parla di polizze CPI, i costi sono alti, le protezioni sono dubbie e spesso c’è il dubbio che la banca abbia più interesse alla polizza che non al finanziamento.

A pensar male si fa peccato, si sa, però…

L’assicurazione sul finanziamento

Frequente è il caso della stipula di una assicurazione sul finanziamento o sul mutuo.

L’assicurazione a volte è obbligatoria, come la polizza scoppio e incendio nel mutuo sulla casa o la polizza vita e perdita impiego di lavoro nella cessione del quinto dello stipendio.

In altri caso la polizza assicurativa sui finanziamento è facoltativa e quindi la scelta dell’assicuratore e del tipo di copertura ricade sul cliente e non sulla banca.

Allo stesso modo, siccome il cliente dell’assicurazione è il cliente (e non la banca) il rimborso dovuto al verificarsi dell’evento coperto dalla polizza (es. la morte dell’assicurato) impone all’assicurazione di pagare al cliente, e non alla banca, salvo che i contratti non prevedano diversamente.

Come funzionano le polizze CPI sui finanziamenti?

Le polizze CPI (sigla che sta per Credit Protection Insurance) sono le polizze con cui l’assicurazione si obbliga a pagare un importo in connessione ad un mutuo o ad un finanziamento concesso dalla banca al cliente.

L’evento assicurato può essere attinente alla vita umana, come la morte o l’invalidità o la malattia, o ancora connesso a motivi personali come la perdita di lavoro. 

Quando si verifica l’evento l’assicurazione dovrebbe pagare un importo – alla banca o al cliente – per saldare il debito residuo o parte di questo.

Perchè si litiga con le banche e le assicurazioni in materia di polizze?

Come è oramai noto le polizze stipulate in seguito ad un finanziamento possono essere facoltative e talvolta obbligatorie (es. nelle cessioni del quinto o nei mutui la sola polizza scoppio e incendio).

È tuttavia un onere dell’Intermediario fornire al risparmiatore tutte le informazioni che ai sensi della normativa vigente, e nello specifico ai sensi della legge n. 124/2017 e le successive comunicazioni della Banca d’Italia e dell’Ivass – Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni.

La polizza che deve essere inclusa nel calcolo del TEG

L’orientamento dal 2022 dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) specifica i requisiti idonei a distinguere una polizza definita, formalmente, facoltativa dalla Banca che tuttavia presenta le caratteristiche di una polizza obbligatoria.

Nello specifico gli indici da analizzare per comprendere ed identificare la natura della polizza sono i seguenti:

“Ai fini dell’esclusione o dell’inclusione del calcolo del TEG, in presenza di contestualità tra sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa, risulta presunta iuris tantum la sussistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti.
Tale presunzione risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze:

  •  la polizza abbia funzione di copertura del credito;

  •  sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione,

    nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari

    durata;

  •  l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

La polizza che deve essere esclusa dal calcolo del TEG

Sempre l’ABF, con decisioni del Collegio di coordinamento ci spiega a quali condizioni non opera il principio della prenzione di collegamento tra polizza e finanziamento, e pertanto a quali condizioni la polizza deve esser esclusa dal calcolo del TEG.

“Al contrario, depone nel senso dell’assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione la ricorrenza di circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa:

  •  la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;

  •  la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente;

  •  un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile;

  •  il beneficiario non sia l’intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest’ultimo sia libero di allocare come ritenga l’indennizzo eventualmente ricevuto”.

Le decisioni 2023 del Collegio di Coordinamento ABF in materia di inclusione della polizza nel TEG

Per l’ABF per determinare se sia giusta l’inclusione dei costi della polizza assicurativa nel calcolo del TEG  occorre distinguere per il periodi compresi tra il 2009-2016 e per il periodo successivo al 2016.

E difatti:

  1. Con la decisione 2462 / 2023 l’ABF ha affermato:Per i contratti stipulati sotto la vigenza delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, emanate nel 2009, ove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione, mentre eventuali importi trattenuti dall’intermediario mutuante devono essere inclusi nel TEG.
  2.  Con la decisione ABF  2461 / 2023 l’ABF ha affermato:Per i contratti stipulati sotto la vigenza delle nuove “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, emanate nel luglio 2016, laddove sia consentito escludere dal calcolo del TEG il costo della polizza facoltativa stipulata contestualmente, non deve essere inclusa nel calcolo nemmeno l’eventuale provvigione incamerata dall’intermediario.

Le polizze assicurative e l’usura sul mutuo

Nell’estate 2021 la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in materia di polizze CPI, affermando che le polizze assicurative contribuiscono al calcolo dell’usura quando c’è contestualità tra sottoscrizione del mutuo e della polizza: 

“ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, fermo restando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cass. n. 8806 del 2017).”

La polizza morte come conseguenza di infortunio, copre la morte per infarto?

Abbiamo visto casi in cui la morte ha colpito il lavoratore intento a compiere lavori estremamente intensi, come nel caso del lavoratore intento a svolgere le attività lavorative, magari intense fisicamente, in situazioni non ottimali, o con sforzi richiesti in momenti critici (si pensi al lavoro in ambienti caldi, nell’edilizia in situazioni precarie, ecc).

Ebbene in queste situazioni l’infarto può configurare infortunio e rientrare tra gli eventi coperti dalla polizza stipulata dai clienti della banca a copertura di un mutuo.

La giurisprudenza ha ritenuto errato non considerare un infarto come un infortunio sul lavoro per un lavoratore che non svolgeva compiti fisicamente impegnativi, in quanto si sosteneva che l’infarto non fosse scatenato da una “causa violenta”, come richiesto dalla definizione di infortunio nell’articolo 2, comma 1 del D.P.R. 1124/1965.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito nella sentenza n. 13982 del 2000 che nel caso di un infarto, la caratteristica “violenta” della causa deve essere individuata nella natura stessa dell’infarto, che rappresenta una rottura dell’equilibrio del corpo del lavoratore concentrata in un breve periodo di tempo.

Quando il comportamento dell’intermediario si può definire scorretto?

Nel definire scorretto il comportamento della Banca, l’Arbitro ABF ha enunciato le regole che l’Intermediario deve osservare in tali occasioni:

Giova in proposito ricordare l’art. 120, commi 1 e 3, del Codice delle assicurazioni private e il successivo art. 183 (letto in combinato disposto con l’art. 48, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006), i quali indicano con precisione gli obblighi di trasparenza e di informazione a carico dell’intermediario nella fase precontrattuale, con particolare riguardo

  1. “ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l’impresa di assicurazione”
  2. e “all’esistenza di obblighi assunti per la promozione e l’intermediazione con una o più imprese di assicurazione”,
  3. e altresì impongono a carico dello stesso intermediario ulteriori obblighi informativi nel caso di conflitti di interessi, nonché il divieto di arrecare pregiudizi nei confronti degli assicurati qualora tale conflitto risulti “inevitabile”;

occorre inoltre menzionare l’art. 21, comma 3 bis, cod. cons., il quale dispone che vada “considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario”.

La prescrizione delle polizze vita

La Corte Costituzionale italiana ha stabilito nel 2024 che il limite di prescrizione biennale per le polizze vita è incostituzionale, preferendo un termine decennale.

Questa decisione riguarda l’articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, applicato tra il 2008 e il 2012. Dal 2012 in poi il termine di prescrizione è sempre di 10 anni.

La Corte ha accolto la questione di legittimità sollevata dalla Corte d’Appello di Firenze, riconoscendo che il termine biennale limitava l’esercizio dei diritti dei beneficiari delle assicurazioni sulla vita, specialmente in caso di decesso dell’assicurato.

Si sottolinea che, diversamente dalle assicurazioni contro i danni, le assicurazioni sulla vita hanno una funzione previdenziale e di risparmio, legata all’incertezza sulla durata della vita, e che un breve termine di prescrizione renderebbe eccessivamente difficile o impossibile far valere i diritti derivanti da tali polizze.

Cosa succede se la banca non rispetta le regole sul collocamento delle polizze CPI?

In conclusione, l’Arbitro ha condannato la Banca a risarcire il ricorrente a causa del proprio operato non corretto, e contrario a buona fede.

In altri casi, assistiamo ai mancati rimborsi a delle assicurazioni a seguito dell’estinzione anticipata dei finanziamenti come nella cessione del quinto: le polizze assicurative devono essere rimborsate per quanto riguarda il periodo di finanziamento non goduto (es. se il finanziamento durava 10 anni ma lo estinguo dopo 5, mi deve essere restituito il 50% dell’importo pagato per la polizza, detratte le imposte).

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Spesso queste controversie si risolvono con il semplice invio di una raccomandata, mentre altre volte serve un avvocato per fare causa alla banca.

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