Cosa fare in caso di assegno protestato, truffa su assegni o recupero del credito su assegno?
Hai un problema con degli assegni e cerchi un avvocato cassazionista a Roma che si occupi di diritto bancario?
Ritieni che la tua Banca abbia effettuato in modo scorretto la levata di protesto su un assegno?
Se anche tu ritieni di aver subito un danno a seguito della levata di protesto su un assegno da parte del tuo Istituto di credito potresti ottenere un risarcimento per i danni cagionati dalla banca, ma prima forse avrai bisogno di un avvocato di diritto bancario.
Se infatti ritieni necessario uno studio legale per fare causa alla banca, o per ricorrere all’arbitro bancario finanziario, sul nostro sito forse potrai cominciare ad orientarti.
@avv.marcellopadovani Truffa del Rolex mediante assegno circolare clonato. Il cliente si accorda per l’acquisto di un Rolex su subito.it e invia copia dell’assegno circolare al truffatore. L’assegno viene clonato e incassato senza l’originale. Risarcito al 50% tramite ABF. #rolex #rolex #truffa #subito #assegnoclonato #assegnoclonato #avvocato #studiolegale #abf
♬ suono originale – Avv. Marcello Padovani – Avv. Marcello Padovani
Che cos’è un assegno bancario o circolare?
Rispondere alla domanda “che cos’è un assegno” è molto più difficile che chiedere un libretto alla banca e firmarne uno.
E difatti manuali di diritto commerciale e sentenze ha detto moltissimo in argomento. Per semplificare al massimo l’assegno è quello strumento di pagamento con cui un cliente ordina alla propria banca di pagare un certo importo ad un’altra persona.
L’assegno può essere semplice, ovvero se non dico altro oltre “assegno” intendo assegno bancario.
Altrimenti l’assegno può essere “circolare” quando il cliente ha vincolato la somma sottostante l’assegno presso la propria banca.
La banca smarrisce l’assegno?
Cosa fare se dopo la consegna dell’assegno alla banca, questa lo smarrisce.
Se il cliente consegna l’assegno per l’incasso, anche tramite bancomat, la banca da quel momento è responsabile dello svolgimento di tutte le procedure necessarie all’incasso.
Se la banca smarrisce l’assegno, può diventare responsabile del risarcimento del danno, ad esempio quando il cliente può perdere l’occasione di farsi pagare nuovamente da chi l’assegno lo ha emesso.
La truffa dell’assegno circolare per l’acquisto di un orologio
L’assegno circolare diventa a volte strumento utile per una truffa.
Ed infatti capita che nelle compravendite tra privati, magari per orologi come Rolex o auto, il venditore truffatore domanda l’invio di copia dell’assegno circolare tramite whatsapp o email.
L’immagine dell’assegno circolare può essere utilizzata per creare un duplicato dell’assegno, attraverso l’utilizzo di matrici proprie della medesima banca di emissione, rendendo la truffa spesso efficace.
Succede quindi che il truffato, dopo aver inviato la foto al truffatore, si trova a non concretizzare l’acquisto per i più vari motivi, e quando torna in banca per svincolare l’assegno scopre che questo è stato incassato (seppure ha sempre tenuto copia dell’originale).
Mai inviare foto degli assegni circolari quindi, anche perchè in caso di truffa quando si chiederà risarcimento alla banca, questa sosterrà la mancanza di diligenza del consumatore come causa di esclusione o riduzione della sua responsabilità.
Truffa dell’assegno clonato per il pagamento di un Rolex
Frequente è la truffa dell’assegno clonato per il pagamento di un Orologio Rolex venduto tra privati.
La questione viene in rilievo soprattutto quando – come frequentemente avviene – la vittima della truffa si era recato il banca per chiedere alla propria filiale il bene emissione o bene fondi, e la banca abbia espressamente confermato la bontà dell’assegno (in realtà clonato dal truffatore, compratore del Rolex).
Della questione si è occupato di frequente l’ABF il quale ha affermato nel 2023 che:
“come è stato riferito dal ricorrente (circostanza rimasta pacifica tra le parti del procedimento), lo stesso si è recato presso la negoziatrice per ottenere la conferma del c.d. bene fondi.
Tale circostanza appare dirimente in quanto è idonea a generare un legittimo affidamento nel portatore del titolo e una conseguente responsabilità risarcitoria dell’intermediario a fronte del mancato relativo incasso“.
Il bene emissione negato dalla banca
La banca ha la possibilità di negare assistenza al cliente nella procedura di verifica del bene emissione.
Difatti come chiarito anche dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 20978/2020):
l’intermediario, che sia richiesto dal prenditore della conferma di bene emissione dell’assegno mediante contatto telefonico con la filiale dell’intermediario emittente, può legittimamente decidere di negare la propria assistenza al cliente, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente e conforme ai principi della correttezza; e può anche fornire tale assistenza senza incorrere in responsabilità, purché dichiari contestualmente al cliente, in modo espresso e inequivoco, che non intende assumerla in alcun modo, non potendo fornire assicurazioni di sorta sul buon fine della operazione.
Ma ove la banca semplicemente acceda alla richiesta del cliente, il riscontro con la banca emittente deve essere effettuato secondo i criteri della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.
Ne consegue che, ove il cliente chieda il bene emissione e la banca lo neghi, se il cliente ha nel frattempo consegnato auto o orologio al truffatore, sarà il cliente a incorrere nelle conseguenze negative del caso senza possibilità di domandare risarcimento al proprio istituto di credito.
La cancellazione della segnalazione in CAI
Il CAI è la centrale di allarme interbancaria, ed è quella banca dati in cui confluiscono tutte le informazioni necessarie in materia di pagamenti con assegni bancari o postali.
La Banca d’Italia mantiene questo archivio nel quale vengono iscritti in liste separate coloro che hanno messo a segni bancari e postali senza autorizzazioni o senza avere i fondi necessari (mancanza di provvista) nonché coloro ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento.
Nel caso di emissione di assegni senza provvista o di mancato pagamento del saldo di una carta la banca deve avvisare il cliente della intenzione di procedere alla segnalazione Cai.
Il preavviso non è dovuto in caso di mancato pagamento di assegno emesso senza auto autorizzazione vista la maggiore gravità di questa condotta.
La segnalazioni Cai deve essere preceduta da preavviso, senza preavviso è possibile ottenerne la cancellazione a differenza di quanto previsto per le segnalazioni in centrali rischi dove il mancato preavviso configura solo motivo di risarcimento del danno ma non di cancellazione della segnalazione.
Le truffe con assegni circolari e le responsabilità della banca emittente e della banca incaricata della verifica per l’incasso
Piuttosto frequenti le frodi con gli assegni circolari, dove il cliente chiede alla propria banca di verificare la cosiddetta “bene emissione”.
Il Collegio di coordinamento dell’ABF richiama l’art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed e) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 e dei successivi regolamenti attuativi del MEF e della Banca d’Italia.
La norma la negoziazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari.
Ed infatti, in ragione delle novità intervenute, è stato avviato in sede ABI un progetto volto alla revisione delle regole interbancarie per il servizio di incasso degli assegni e allo sviluppo della procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT).
Tale procedura potrà essere utilizzata per presentare al pagamento gli assegni mediante scambio delle immagini. In vista dell’adozione della nuova procedura interbancaria, sono state inoltre definite specifiche regole che gli intermediari devono rispettare in fase di stampa degli assegni.
Tali regole mirano a facilitare il processo di digitalizzazione e di lettura automatica delle informazioni presenti sulla materialità e a contrastare il fenomeno delle frodi. Le stesse sono state comunicate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e integrate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, a cui ha fatto riferimento l’intermediario B.
In particolare, ai fini che qui rilevano, si deve tener conto della circostanza che, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode previsti dalle citate circolari, è stato previsto l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell’immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix.
La procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT) è operativa solo dal 29 gennaio 2018 (con possibilità per gli intermediari di adeguarsi fino al 5 marzo 2018 – in qualità di emittenti – ed al 4 maggio 2018 – in qualità di negoziatori) ma la Circolare del 2016 ha previsto che l’obbligo di consegnare alla clientela assegni rispondenti ai nuovi standard, che – come si è detto – impongono l’apposizione del codice bidimensionale, decorra in via anticipata rispetto alla data di avvio della CIT e ha quindi disposto che “dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni “a nuovo””.
L’assegno circolare presentato all’intermediario A non possedeva tale codice. Ciò avrebbe potuto esser riscontrato anche attraverso un mero esame visivo del titolo. L’anomalia avrebbe dovuto indurre l’intermediario A a mettere in atto tutte le cautele possibili e a non limitarsi ad effettuare una telefonata. L’intermediario avrebbe dovuto quanto meno ottenere una conferma scritta da parte della banca emittente o collocatrice e avrebbe dovuto altresì identificare con modalità più sicure il funzionario che forniva il bene emissione. L’intermediario A ha, dunque, agito con grave negligenza.
Il Collegio di coordinamento ritiene che, in caso di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell’intermediario negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell’assegno e che quindi non vi sia concorso di colpa del cliente.
Tenuto conto del diverso grado di responsabilità dei due intermediari resistenti, il Collegio di coordinamento ritiene di dover condannare equitativamente l’intermediario A (banca negoziatrice) a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 10.536,33 e l’intermediario B a corrispondere alla parte ricorrente l’importo di euro 5.300,00.
I limiti all’utilizzo della procedura CIT da parte della Banca
La procedura C.I.T. è utilizzabile con diversi limiti a seconda della natura dell’assegno, e quindi se si tratta di assegni bancari e postali oppure di assegni circolari.
Come previsto dall’art. 5.1 del Regolamento di Banca d’Italia del 22/03/2016, come modificato dalla Delibera di Banca d’Italia n. 208 del 05/04/2017, infatti:
“Le procedure utilizzate per il trattamento in forma elettronica dell’assegno devono consentire:
la presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno al trattario/emittente attraverso l’invio di un flusso elettronico unico contenente:a) i soli dati dell’assegno, per gli assegni bancari e postali di importo sino a € 8.000 e per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d’Italia, senza limiti di importo;
b) i dati e l’immagine dell’assegno firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo superiore a € 8.000; (..)”.
L’errore della banca nella conferma della “bene emissione” dell’assegno circolare per il pagamento di un orologio venduto dal cliente
L’arbitro bancario finanziario con decisione del Collegio di Coordinamento del 2020 ha affermato che:
“nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell’assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall’acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo”.
Ne segue che l’intermediario A è tenuto a corrispondere al ricorrente la somma di euro 11.500,00.
L’ABF ha pertanto condannato la banca a risarcire il suo cliente, il quale recatosi in filiale con il compratore del suo orologio, ha chiesto al direttore di banca conferma dell’autenticità dell’assegno.
Il direttore della filiale ha errato nei controlli e ha dato l’ok allo scambio assegno circolare per orologio.
L’assegno è poi risultato falso con il conseguente danno per il cliente, il quale è stato tuttavia rimborsato con il risarcimento del danno disposto dall’ABF.
Il protesto su cambiale
Il protesto su cambiale avviene come segue.
Il possesso della cambiale come prova del pagamento
Dove il pagamento non si possa provare diversamente, il possesso della cambiale da parte del debitore fa prova del pagamento, in virtù del principio per cui vi deve essere stata restituzione del titolo al momento del pagamento.
E difatti costituisce principio espresso dalla Suprema Corte quello secondo cui:
“Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale “juris tantum” di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall’art. 45, comma 1, del r.d. n. 1669 del 1933, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore.” (Cass. 3130/18; 13462/10).
Il recupero del credito fondato su assegno bancario
A volte i problemi con il assegni sono conseguenza del mancato pagamento.
Quando porti all’incasso un assegno, e chi l’ha emesso non ha fondi per pagarlo, la sua banca gli da un termine per coprire l’assegno.
Se il debitore non paga nel termine, allora l’assegno è impagato e viene ti viene restituito.
Potrai utilizzare a questo punto l’assegno come titolo esecutivo per il recupero del credito.
Se vorrai iscrivere ipoteca sulla casa del debitore, dovrai invece chiedere al Tribunale un decreto ingiuntivo, valendo l’assegno come riconoscimento del debito.
Le recenti decisioni dell’ABF sui protesti in materia di assegni – quando la colpa è della Banca
Recentemente l’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 10770/2019, a seguito del ricorso proposto da un risparmiatore nei confronti dell’Istituto di credito per aver quest’ultimo effettuato la levata del protesto, ha accolto il ricorso e condannato la Banca resistente a risarcire i danni subiti dal ricorrente.
Nello specifico queste le argomentazioni dell’ABF che riprende il già consolidato orientamento in materia ponendo oltretutto l’accento sul comportamento corretto che in simili situazioni l’Istituto di credito è sempre tenuto ad osservare, in particolar modo nella segnalazioni in CAI del mancato pagamento di un assegno, segnalazione:
“la cui incidenza negativa nella vita di relazione del debitore inadempiente è […] ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano reputazionale.
Ciò è ancora più evidente quando l’avvio della procedura per la segnalazione sia determinata dal mancato pagamento per difetto di provvista.
In questo caso, infatti, la segnalazione è preceduta da un “preavviso di revoca” diretto ad offrire al traente la possibilità di evitare l’iscrizione in CAI effettuando il pagamento dell’importo facciale dell’assegno – maggiorato degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la costatazione equivalente – entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (art. 9 bis, comma 1, l. 386/90).
Trattasi indubbiamente di un beneficio che si è inteso accordare al debitore, in considerazione delle gravi conseguenze che derivano dalla segnalazione.
Ma non può negarsi che tale previsione, risolvendosi in un incentivo al volontario (e sollecito) adempimento della prestazione, possa risultare vantaggiosa anche per il creditore”.
Cosa fare in caso di problemi con assegni bancari?
In conclusione, l’Arbitro ha pertanto riconosciuto – anche in considerazione del fatto che il cliente/ricorrente è un piccolo imprenditore – un risarcimento del danno all’immagine subìto a causa dell’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi di correttezza e buona fede, in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Se stai cercando un avvocato cassazionista che si occupi di diritto bancario contattaci per valutare la proposizione di un reclamo e del successivo ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Se invece hai un qualsiasi altro problema di diritto bancario o finanziario e cerchi un avvocato esperto in materia, leggi la nostra guida.