Vuoi ottenere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio?
Come cambiano gli obblighi di mantenimento al variare delle condizioni economiche o personali degli ex coniugi?
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L’adozione di maggiorenne
L’adozione di maggiorenne è la procedura con cui chi abbia compiuto 35 anni può adottare una persona che abbia compiuto la maggiore età.
In realtà gli anni sono 36, se si considera che ci devono essere 18 anni di differenza tra il maggiorenne e l’adottante.
Con l’adozione di maggiorenne, l’adottato assume gli stessi diritti e doveri dei figli legittimi, incluso in diritto al cognome, a succedere e così via.
In conseguenza dell’adozione, l’adottato non muta i suoi obblighi e diritti verso la famiglia di origine.
E’ una procedura spesso adottata per regolare rapporti che conseguono a procedure di affidamento.
L’adozione di maggiorenne può riguardare uno straniero, e comporta il diritto al visto e poi la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana.
Come si svolge la procedura di adozione del maggiorenne
L’adozione di maggiorenne è possibile, seguendo una procedura differente da quella prevista per l’adozione dei minori.
Mentre in alcuni tribunali è possibile fare da sé, senza l’aiuto di un avvocato, davanti il Tribunale di Roma ed altri Tribunali è necessaria l’assistenza di uno studio legale.
La richiesta di adozione del maggiorenne richiede la notifica ai genitori naturali, e la presenza di questi in udienza, insieme ai genitori adottivi (o del genitore e dell’eventuale coniuge), ai figli naturali di questi e a coloro che saranno adottati.
Nel caso in cui i genitori naturali, o il coniuge o i figli dell’adottante si oppongano all’adozione, è possibile che il Tribunale decida in ogni caso per accogliere l’adozione.
Ma cosa succede in caso di adozione del figlio da parte del nuovo marito della ex moglie (o viceversa)?
Sul tema si è di recente pronunciata Cass. civ. Sez. I, 27/03/2020, n. 7555 secondo cui:
“In tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l’obbligo di mantenimento di figli maggiorenni, non autosufficienti, degli ex coniugi, la sopravvenuta adozione di quei figli effettuata dal nuovo marito della madre, da cui derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi per effetto del nuovo matrimonio contratto da quest’ultima, costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione o meno della sola entità di tale mantenimento, dal giudice adito ai sensi dell’art. 9 della L. 1 dicembre 1970 n. 898.
Ciò ove risulti che l’adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, comunque provveda continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati“.
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