Hai una controversia con una l’Agenzia delle Entrate, Equitalia, l’INPS, l’AMA o altro soggetto che pretende da te il pagamento di tasse e contributi?
Cerchi un avvocato cassazionista a Roma per il tuo accertamento fiscale o previdenziale?
L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate
L’agenzia delle Entrate potrebbe fondare il suo accertamento su molti strumenti e su molte informazioni in suo possesso.
L’accertamento è l’attività che l’agenzia delle entrate compie, talvolta con dei verbali, talvolta direttamente con la notifica al contribuente di un Avviso di Accertamento, ovvero con l’atto che indica i motivi dell’accertamento, le aliquote applicate, le basi imponibili o tutte le altre motivazioni necessarie.
Gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate possono diventare esecutivi appena scaduti i termini per presentare ricorso, e per questo motivo vanno esaminati immediatamente con l’ausilio di un commercialista o di un avvocato, anche cassazionista se per una lite destinata a giungere in Corte di Cassazione.
Chi può effettuare l’accertamento
L’attività di controllo e quindi lo svolgimento dell’accertamento può essere effettuato da:
- l’Agenzia delle Entrate (Direzioni Regionali, Provinciali e Locali);
- Guardia di Finanza;
- Uffici Doganali.
Negli ultimi anni è stato previsto anche un ruolo nell’attività di accertamento a cura dei Comuni, con la cosiddetta Compliance, ai sensi della quale i Comuni possono comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali anomalie rispetto alle dichiarazioni presentate.
Le garanzie del contribuente durante l’accertamento
Il contribuente gode di diverse garanzie durante l’accertamento e il mancato rispetto da parte del Fisco potrebbe compromettere la tenuta dell’accertamento in caso di contenzioso.
Tra le principali garanzie del contribuente si ricorda:
- gli accessi presso la sede dell’impresa devono essere limitati a effettive esigenze di controllo;
- all’inizio della verifica il contribuente ha diritto ad essere informato dei motivi che la giustificano ed al suo oggetto;
- le dichiarazioni del contribuente devono essere verbalizzate se questi lo richiede;
- l’accertamento presso la sede del contribuente non può durare più di 30 giorni;
- il contribuente ha diritto di comunicare entro 60 giorni dalla chiusura del processo verbale le sue osservazioni.
Negli ultimi anni è stato previsto anche un ruolo nell’attività di accertamento a cura dei Comuni, con la cosiddetta Compliance, ai sensi della quale i Comuni possono comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali anomalie rispetto alle dichiarazioni presentate.
Il PVC Processo verbale di constatazione
Una volta chiuso l’accertamento il Fisco deve notificare la copia del PVC processo verbale di constatazione.
Dal momento della notifica del PVC, devono decorrere 60 giorni prima che il fisco possa notificare l’avviso di accertamento. Il PVC non è pertanto autonomamente impugnabile.
La notifica dell’avviso di accertamento prima del decorso dei 60 giorni dalla notifica del PVC comporta la nullità dell’avviso di accertamento ai sensi dello Statuto del Contribuente, ma solo se la verifica è avvenuta presso la sede del contribuente.
Se una volta ricevuto il processo verbale di constatazione il contribuente fa pervenire le sue osservazioni entro 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate diventa tenuta a tenere conto di tali osservazioni.
Per i tributi armonizzati, affichè possa valutarsi il contenzioso occorre anche esaminare se la violazione del contraddittorio sia un vizio alla luce della “prova di resistenza”: occorre valutare l’impatto della violazione commessa dal Fisco rispetto all’esito del provvedimento, e quindi se la violazione ha compromesso l’accertamento o se meno.
La notifica dell’avviso di accertamento
Il procedimento di accertamento si chiude con la notifica dell’avviso di accertamento: la notifica è la consegna al destinatario dell’atto, secondo le formalità previste dalla legge per garantirne la conoscenza.
La notifica dell’avviso di accertamento può avvenire tramite pec, tramite posta, tramite messi notificatori o tramite la procedura diplomatica.
Le regole per la notifica dell’avviso di accertamento sono differenti in caso di persone fisiche o giuridiche, e ci possono essere alcune differenze rispetto alla notifica di un comune atto giudiziario.
Il termine per la notifica dell’avviso di accertamento
L’atto di accertamento deve essere notificato entro il termine previsto dalla legge, a pena di decadenza.
Se la dichiarazione è stata presentata il termine scade il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Se la dichiarazione NON è stata presentata (o è stata presentata ma è nulla) il termine scade il 31 dicembre del 7° anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Se si configura un reato tributario, i termini sono raddoppiati.
Se l’accertamento riguarda beni e attività finanziarie detenute in paradisi fiscali, i termini sono raddoppiati.
I termini sono poi differenti in casi particolari, come per gli accertamenti derivanti da studi di settore, su soggetti a ISA, in caso di termini in scadenza durante l’emergenza COVID ecc.
La prova da dare quando si impugna l’accertamento
Chi deve provare se l’accertamento è fondato o meno?
Fino al 2022 valevano le regole del diritto civile, secondo cui chi vuole fare valere in giudizio un diritto doveva provarlo.
A questo principio generale si aggiungevano tantissime eccezioni, che ad esempio facevano ricadere sul contribuente il dovere di provare in giudizio l’onere della prova ad esempio:
- in materia di prova della natura deducibile dei costi e quindi della loro inerenza;
- in materia di prova sulla provenienza delle somme oggetto di indagini finanziarie, come ad esempio sui conti correnti oggetto di accertamento.
Novità di tutto rilievo sta nella Legge 130/2022 che nel modificare il processo tributario stabilisce che:
“L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e’ contraddittoria o se e’ comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque incoerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Dalle prime interpretazioni date alla normativa si ritiene che continueranno a gravare sul contribuente le prove dirette a superare alcune presunzioni stabilite da altre norme di legge, come ad esempio:
- negli accertamenti a carattere presuntivo;
- nelle società di comodo;
- nelle società a ristretta base azionaria.
Accertamenti per diversi anni consecutivi: quali sanzioni?
In caso di notifica al contribuenti di diversi avvisi di accertamento, riferiti a più annualità consecutive, ci si interroga in merito alla somma o meno delle sanzioni.
In particolare si può parlare di “continuazione tributaria” ai sensi dell’art. 12 co. 4 d.lgs. 472/1997, quando la stessa violazione si è ripetuta per diversi anni.
In tal caso secondo alcune sentenze le sanzioni non si dovrebbero sommare (ad esempio € 10.000,00 euro di sanzione per 5 anni consecutivi) bensì dovrebbe applicarsi una sanzione unica, aumentata fino al triplo.
Avviso di accertamento per il 2015
Un avviso di accertamento per l’anno 2015 o 2016 potrebbe essere nullo se l’agenzia delle entrate lo notifica nel 2022 o successivamente.
Per valutare se l’accertamento del 2015 è nullo, occorre considerare l’avvenuto rispetto della normativa emergenziale legata al Covid19.
E difatti la normativa Covid ha previsto la scissione tra:
- emissione dell’avviso di accertamento;
- la notifica dell’avviso di accertamento stesso.
In tali casi, gli accertamenti destinati a scadere tra il 8/2/2020 ed il 31/12/2020, potevano essere notificati sino al 28/2/2022, ma l’Agenzia delle Entrate deve provare di aver emesso l’accertamento entro la fine del 2020!
Le Agenzie delle Entrate sono in difficoltà nel dare prova dell’emissione dell’avviso di accertamento entro una determinata qualsiasi data, come dimostrano le prime sentenze delle Corti di Giustizia Tributarie.
Avviso di accertamento per la residenza fittizia all’estero
Un avviso di accertamento per la residenza fittizia all’estero può costare molto caro e può risalire fino a 10 anni orsono.
E difatti l’UCIFI Ufficio Contrasto Illeciti Finanziari Internazionali dell’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di beneficiare del raddoppio dei termini di decadenza per la notifica dell’accertamento ed il raddoppio delle sanzioni applicabili.
Nel caso di residenza nei paesi black list, spetta al contribuente dimostrare la realtà della situazione di residenza all’estero e pertanto la scorrettezza della pretesa fiscale.
Se il contribuente non ha aderito alla voluntary disclosure (del 2015 o del 2017), nel 2022 potrebbe ricevere un accertamento anche per il 2011.
L’accertamento tramite i movimenti bancari su conto corrente
L’agenzia delle Entrate potrebbe fondare il suo accertamento sulla base dei movimenti su conto corrente della persona, del professionista o dell’impresa.
La Cassazione nel 2020 ha affermato che sarebbe del tutto arbitrario fondare l’accertamento solo tramite i prelievi e i versamenti da conto corrente.
E quindi i prelievi bancari non sono sinonimo di reddito occulto.
Allo stesso modo i versamenti su conto corrente da parte di familiari abbienti non rappresentano necessariamente compensi non dichiarati.
L’accertamento per gli italiani i residenti all’estero
L’agenzia delle Entrate potrebbe inviare l’avviso di accertamento all’italiano residente all’estero.
La notifica può avvenire con l’invio dell’atto all’indirizzo comunicato all’iscrizione all’AIRE oppure frequentemente con l’invio della raccomandata al vecchio indirizzo in Italia: in quest’ultimo caso sarà da valutare la regolarità della notifica anche alla luce dell’eventuale ritiro dell’atto da parte di familiari conviventi.
Se sei emigrato verso un paese considerato “paradiso fiscale” anche detto “in black list” vale la presunzione legale secondo cui sei fittiziamente residente all’estero, sta a te dimostrare che così non è.
E’ considerato paradiso fiscale anche la Svizzera (meta preferita da 650 mila expat italiani) nonostante la confederazione elvetica dal 2015 aderisca agli scambi di informazioni e pertanto sia pienamente collaborativa.
L’accertamento fondato sul raffronto tra gli incassi e gli onorari minimi previsti dalle tabelle delle tariffe professionali
L’agenzia delle Entrate potrebbe fondare il suo accertamento sulla base della non congruità delle somme che il professionista si è fatto pagare, a fronte di quelli che sono gli onorari minimi previsti per la professione (che si tratti di avvocato, ingegnere, architetto, geometra, commercialista, consulente del lavoro …).
A seguito dell’abrogazione delle tariffe con la legge Bersani ricordiamo che i “minimi” non esistono più, ma restano le tabelle ministeriali.
Dunque il professionista può applicare tariffe più basse, e l’accertamento fondato solo su un simile calcolo sarebbe illegittimo.
L’accertamento fondato sulla indeducibilità dei compensi erogati al coniuge
L’agenzia delle Entrate potrebbe fondare l’accertamento sul fatto che i compensi pagati al coniuge non sono deducibili.
Ebbene il divieto di dedurre i compensi erogati a moglie o marito vale solo per i lavoratori dipendenti, titolari di co.co.co. o per le collaborazioni occasionali.
Se invece i compensi sono erogati al coniuge esercente arti o professioni le somme sono deducibili.
Accertamento ed iscrizione a ruolo Equitalia
L’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non definitivo non è immediatamente utilizzabile per compiere atti esecutivi, almeno in parte.
E difatti l’accertamento non definitivo, viene iscritto a ruolo inizialmente per 1/3 degli importi dovuti a seguito dell’accertamento.
Se il contribuente presenta ricorso in Commissione Tributaria contro l’avviso di accertamento, se il giudice non dispone immediatamente la sospensione dell’efficacia esecutiva dello stesso, allora le regole cominciano a cambiare a seconda dello stato del processo tributario.
Dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale, l’iscrizione a ruolo avviene fino ad 1/2 dell’importo oggetto di accertamento, come eventualmente rideterminato in sentenza.
Dopo la sentenza della commissione tributaria regionale, l’iscrizione a ruolo avviene fino ad 2/3 dell’importo oggetto di accertamento, come eventualmente rideterminato in sentenza.
L’accertamento per i comportamenti antieconomici
I comportamenti antieconomici sono quelli:
1) posti in essere dall’imprenditore;
2) e che non sono diretti a ridurre i costi o aumentare i ricavi, ma solo diretti a pagare meno tasse.
L’Agenzia delle Entrate compie dunque una valutazione di merito delle scelte dell’imprenditore, per accertare se vi è una elusione o un abuso del diritto, consistente nell’aver compiuto attività formalmente regolari, ma dirette solo a ridurre il carico fiscale.
I comportamenti antieconomici sono spesso di difficile accertamento, ed anche in sede di impugnazione dell’accertamento, al Giudice sarà richiesta una anomala analisi di merito di ciò che all’imprenditore conveniva o meno fare anni addietro, quanto il comportamento antieconomico è stato posto in essere.
Accertamenti sui maggiori ricavi senza tenere conto dei costi
In caso di accertamento sui ricavi realizzati da una impresa, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a dare conto ai dei maggiori costi ragionevolmente sostenuti dall’impresa.
E difatti, se si contesta un ricavo di un’impresa, non si può ignorare che ci saranno state delle spese sostenute per realizzarlo.
La prova dei maggiori costi sostenuti, secondo la Corte Costituzionale con la sentenza del 2023, può essere data con la prova presuntiva derivante dall’incidenza percentuale media dei costi che l’impresa sostiene per realizzare i ricavi (es. se i margini aziendali sono del 20% si presume un costo della produzione dell’80%).
Il contenzioso su questi accertamenti, che può nascere sui prelievi bancari ingiustificati effettuati dall’imprenditore, permette di ridurre significativamente l’importo accertato.
Accertamenti per compensi degli amministratori come comportamento antieconomico
I compensi degli amministratori spesso vengono presi a riferimento come comportamento antieconomico dell’impresa.
E difatti spesso accade che l’Agenza delle Entrate contesti l’eccessivo compenso all’amministratore quale comportamento antieconomico.
Raramente un accertamento simile ha senso, e difatti non è chiaro il motivo per cui l’impresa dovrebbe “calcare la mano” sul compenso dell’amministratore per ridurre l’IRES al 27,5% per far pagare un’IRPEF di solito ben superiore all’amministratore.
Un caso potrebbe essere l’amministratore che non versa poi l’IRPEF di sua competenza, ma si tratterebbe di una condotta di evasione non addebitabile all’impresa che ha posto in essere il comportamento antieconomico.
Accertamento su operazioni soggettivamente inesistenti
Le operazioni soggettivamente inesistenti sono quelle in cui:
1) una transazione commerciale c’è (es- cessione di beni o fornitura di servizi);
2) Ma il fornitore reale è diverso da quello che ha emesso la fattura.
Una operazione soggettivamente inesistente può essere diretta a gonfiare i ricavi o ad abbattere i costi, e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrebbe accertare in capo all’impresa maggiori utili, escludendo la deducibilità dei relativi costi.
Le operazioni soggettivamente inesistenti pongono altresì problemi in materia di IVA, Imposta sul Valore Aggiunto, dove la deducibilità presta il fianco alle cd. “Frodi carosello”, dove il soggetto che ha portato in detrazione la fattura soggettivamente inesistente potrebbe essere parte della frode (dovrebbe dare prova di aver ignorato senza sua colpa la natura fraudolenta dell’operazione).
La notifica dell’accertamento prima del 60 giorni
L’avviso di accertamento non può essere notificato prima del 60 giorni dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate ha consegnato copia del verbale delle operazioni di controllo.
Ciò in quanto entro 60 giorni il contribuente può presentare le sue osservazioni e formulare richieste che l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di prendere in considerazione, prima di notificare l’accertamento.
In questo senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui l’inosservanza del termine di 60 giorni comporta l’illegittimità dell’accertamento per violazione del contraddittorio anticipato e per violazione dello Statuto del Contribuente.
Accertamento sulle società di comodo UE
Le società di comodo sono quelle che non esercitano veramente attività economica ma servono alle società per spostare gli utili da un paese all’altro dell’UE Unione Europea.
Per le società di comodo è in arrivo la direttiva ue, destinata ad essere recepita in Italia nel 2023 diretta a contrastare il fenomeno delle shell company e a impedirle di sfruttare i benefici derivanti dalle diversità di sedi tra stati membri UE.
Accertamenti alle società a ristretta base azionaria
Le società a ristretta base azionaria sono quelle con pochi soci, legati tra loro da vincoli di parentela o amicizia.
Quando l’Agenzia delle entrate accerta maggiori redditi extra bilancio in favore della società (es. incassi in nero, false fatture passive) può notificare l’accertamento anche ai soci.
Ciò in quanto vale la presunzione per cui in una piccola società di famiglia o tra amici, i maggiori utili siano stati distribuiti.
La difesa in caso di avviso su società a ristretta base azionaria
Per far valere l’accertamento nei confronti dei soci personalmente è necessario che i soci non siano più più di 3, che questi siano legati da vincolo di parentela o amicizia, e che questi soci abbiano un potere di controllo diretto sulla società.
L’avviso di accertamento dovrebbe essere emesso nei confronti della società e poi una volta definite le impugnazioni dovrebbe essere emesso l’accertamento nei confronti dei soci.
Se vale il principio della presunzione di distribuzione degli utili tra soci, la presunzione può essere superata provando da parte del socio la totale estraneità alla gestione dell’impresa o il totale reinvestimento degli utili.
L’accertamento fondato sulla fama e sulla notorietà del professionista o dell’artista
L’agenzia delle Entrate potrebbe fondare l’accertamento sulla fama e sulla notorietà del professionista o dell’artista.
Tuttavia, la fama o la notorietà del professionista o dell’artista, non configura argomento “grave preciso e concordante” utile a giustificare l’accertamento di un maggio reddito in assenza di altri elementi probatori.
In questo senso la Corte di Cassazione nel 2019 con riferimento al caso di un noto maestro d’orchestra.
Accertamento per la deduzione degli interessi passivi per i soggetti IRES
I soggetti IRES possono dedurre gli interessi passivi sostenuti per i finanziamenti in essere?
La situazione per gli oneri finanziari è diversa rispetto ai soggetti IRPEF, per i quali la normativa è chiara.
La risposta della giurisprudenza per l’IRES non è univoca dovendo distinguersi a seconda che ricorra l’inerenza o meno della spesa, in quanto riferita a beni “produttivi” o meno.
Tale valutazione riguarda anche gli interessi di mora corrisposti per il ritardato pagamento di somme derivanti da accertamenti o rateizzazioni su cartelle esattoriali.
Il contribuente fallito può impugnare l’avviso di accertamento?
Può capitare che il contribuente fallito abbia interesse ad impugnare un avviso di accertamento mentre il Curatore Fallimentare non ha interesse.
Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11287/2023 hanno affrontato la questione riguardante la legittimazione attiva del contribuente dichiarato fallito per impugnare gli avvisi di accertamento notificati dall’agenzia delle Entrate durante il fallimento, relativi a periodi d’imposta precedenti all’apertura della procedura e che potrebbero generare crediti concorsuali.
Secondo la decisione delle Sezioni unite, il debitore ha la legittimazione a farlo, anche se il curatore non si è mosso in tal senso, indipendentemente dal fatto che l’inerzia del curatore sia stata o meno volontaria.
Ricevuto una verifica fiscale presso la tua sede per l’anno 2014?
Il 31 ottobre 2019 è scaduto il termine per la consegna di verbali di constatazione relativi a verifiche presso il contribuente per il periodo di imposta 2014.
In caso di notifica in data successiva al 1° novembre 2019 non sarebbe garantito il tuo diritto al termine di 60 giorni previsto per il contraddittorio preventivo prima dell’emissione di avvisi di accertamento, con la conseguente nullità degli atti impositivi emessi.
L’Agenzia delle Entrate potrebbe notificare il verbale di contestazione dopo tale data solo in caso di motivi d’urgenza (che devono essere motivi non imputabili all’ente).
Significa che non è motivo d’urgenza l’imminenza del termine di decadenza del 31/12/19.
Se hai ricevuto un verbale di verifica fiscale dopo il 31/10/19 per l’anno 2014, potrai eccepire la nullità dell’avviso di accertamento per l’anno 2014 per mancanza di contraddittorio preventivo.
Accertamento Agenzia delle Dogane per l’ISI Imposta sugli Intrattenimenti
A partire dal 2023 diventa concreto il rischio di subire un accertamento per l’ISI, ovvero la tassa sugli intrattenimenti quali Calciobalilla, Biliardino, Biliardo, Jukebox e giostrine, ma anche per le “ruspe” acchiappa dolci.
Si tratta dei giochi senza vincita in denaro, la cui competenza ricade sull’Agenzia Dogane e Monopoli.
Questa tassa è fissata all’8% da calcolare sui dei minimali forfettari di € 3800 per i biliardi, € 510 per calciobalilla, biliardini, freccette, pugnometro e calciometro, € 540 per i jukebox, € 1090 per i flipper.
Gli importi forfettari dell’ISI resteranno validi fino all’adozione da parte del MEF delle basi imponibili definitive.
Accertamento per il 2015
In caso di accertamento per gli anni 2015 si potrebbe applicare in parte la normativa sulla sospensione legata all’emergenza Covid.
Gli accertamenti del 2015 scontano una proroga della sospensione di 85 giorni rispetto all’originaria scadenza del 31/12/20 ma la questione sta creando rilevanti dispute giurisprudenziali.
Accertamenti successivi al 2016
Per gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate relativi alle annualità dal 2016 in poi varrebbe sempre la proroga di 85 giorni rispetto alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno.
Quindi se la dichiarazione è stata presentata nel 2016 la decadenza maturerebbe il 26/3/2023.
In assenza di dichiarazione 2016 la decadenza maturerebbe addirittura solo nel 26/3/2025.
Attenzione invece ai termini per gli accertamenti 2022 e 2023: queste scontano la proroga legata all’emergenza Corona Virus, e quindi il calcolo dei termini è un pò più complesso e richiede l’aiuto di un avvocato che si occupi di diritto tributario.
Qualora invece tu abbia ricevuto un altro atto, come cartelle esattoriali, pignoramenti, preavvisi di fermo da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione, allora leggi questo nostro post.
Se hai ricevuto un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e cerchi uno studio di avvocati cassazionisti puoi contattarci per una prima consulenza senza impegno.
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